Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 627-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 687/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 89/2015;
Oggetto
Benefici amianto
R.G.N. 627/2019 Cron. Rep. Ud. 13/12/2023 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma riconosceva a NOME COGNOME NOME il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa per effetto della maggiorazione contributiva dovuta ad esposizione ultradecennale ad amianto ai sensi dell’art.13, co.8 l. n.257/9 2. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, riconosceva ad COGNOME NOME il danno patrimoniale pari ai ratei di pensione persi dalla data di domanda amministrativa di pensionamento fino al tempo in cui NOME di fatto andò in pensione.
Era infatti accaduto che la domanda amministrativa iniziale fosse stata respinta dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che non aveva riconosciuto la maggiorazione contributiva; egli era potuto andare in pensione alcuni anni dopo.
La Corte d’appello ha ritenuto illecito il comportamento dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di iniziale diniego della maggiorazione contributiva con iniziale disconoscimento del diritto a pensione di anzianità, e ha liquidato il danno patrimoniale. Ha invece escluso il danno esistenziale siccome allegato in modo generico.
Avverso la pronuncia ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi.
NOME NOME resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale , l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.22 l. n.153/69 e dell’art.10, co.6 d.lgs. n.503/92 per avere la Corte riconosciuto il diritto a pensione di anzianità sin dalla data della domanda amministrativa, nonostante a quella data NOME lavorasse ancora, ed essendo la pensione di anzianità riconoscibile solo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo di ricorso principale , l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art.1223 c.c. in quanto la Corte, avendo riconosciuto la pensione di anzianità con decorrenza dalla data della iniziale domanda amministrativa, non poteva anche cumularvi il danno pari ai ratei persi dalla data della domanda fino a quella d ell’effettivo pensionamento, venendo altrimenti ad attribuire una duplicazione della stessa posta economica per lo stesso periodo temporale.
Con il motivo di ricorso incidentale, RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per il mancato riconoscimento del danno esistenziale poiché il comportamento dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE determinò una scelta forzata di vita, ovvero il prolungamento dell’attività lavorativa.
Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.
Come riconosciuto dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, esso prospetta una questione nuova, ovvero l ‘ insussistenza del diritto alla pensione di anzianità alla data della domanda amministrativa per essere al tempo NOME ancora occupato lavorativamente. Trattasi di questione
involgente uno dei presupposti del diritto alla pensione di anzianità -la previa risoluzione del rapporto di lavoro -che però suppone un accertamento di fatto, ovvero la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro al tempo della domanda amministrativa di pensione di anzianità. Tale accertamento di fatto non risulta essere compiuto dalla sentenza impugnata, né il ricorso dà atto che sia stato compiuto dal primo giudice. Il motivo si limita a dire che si trattava di questione di fatto pacifica tra le parti, ma gli accertamenti di fatto sono nuovi e inammissibili in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, non sono mai stati compiuti dal giudice di merito (Cass.14590/05) . Né risulta che l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sia mai doluto, a mezzo di impugnazione o contestazione in appello, del l’omesso accertamento in fatto nei precedenti gradi (Cass.14599/05). La mancata deduzione di tale questione nei precedenti gradi, ne determina la novità e inammissibilità (Cass.2038/19).
Il secondo motivo è fondato.
Emerge dal testo della sentenza impugnata che in primo grado NOME aveva domandato la ricostituzione della pensione dalla data della domanda amministrativa e il risarcimento del danno. Ancora, risulta che il giudizio di primo grado si concluse con una sentenza che accolse la domanda di pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa, e respinse la domanda risarcitoria.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza del tribunale di primo grado, rigettando l’appello principale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, così facendo, ha confermato il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda
amministrativa. La Corte ha poi accolto parzialmente l’appello incidentale di COGNOME relativo al risarcimento del danno, e ha condannato al pagamento dei ratei di pensione con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In tal modo, essa ha violato l’art.1223 c.c. attribuendo un risarcimento per un danno patrimoniale inesistente: in forza della sentenza di primo grado, infatti era ricostituita la posizione patrimoniale corrispondente al diritto a pensione, già a far data dalla domanda amministrativa. Il riconoscimento, in forza della sentenza di primo grado, della pensione di anzianità a far data dalla domanda amministrativa, e non solo dalla data effettiva in cui poi NOME andò in pensione, esclude un danno patrimoniale correlato al ritardo nel pensionamento; il risarcimento pari agli stessi ratei di pensione già oggetto del trattamento pensionistico conduce ad una arricchimento dell’interessato anziché a un risarcimento -per duplicazione della medesima posta patrimoniale attribuita.
Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
Esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, la quale è basata sulla genericità della domanda e della sua mancata qualificazione. La Corte ha stigmatizzato che non erano stati allegati i fatti costitutivi dell’asserito danno esistenziale. Sul punto il motivo nulla censura, non incaricandosi di affermare che, al contrario, l’appello incidentale veicolava una domanda specifica con allegazione dei fatti costitutivi del lamentato danno esistenziale.
Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione al secondo motivo del ricorso principale con rinvio alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la decisione sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.