Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2198 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2198 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23727/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, dall’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 435/2021, depositata il 10 febbraio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.175/19 il Tribunale di Lodi accoglieva parzialmente le domande risarcitorie proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME e condannava la società RAGIONE_SOCIALE a risarcire alla COGNOME nella misura di euro 44.953 il danno non patrimoniale e di euro 24.698 per danno da vacanza rovinata, e a corrispondere euro 1.658 per rimborso spese mediche, e al COGNOME di risarcire euro 750 per danno non patrimoniale ed euro 2.500 per vacanza rovinata, quale ristoro dei danni conseguenti al sinistro verificatosi l’8.9.2013 in RAGIONE_SOCIALEia durante una escursione a bordo di un veicolo 4×4, programmata nel pacchetto di viaggio “Panorama RAGIONE_SOCIALEiano con gli Himba” acquistato presso la convenuta, allorché per lo scoppio improvviso dello pneumatico posteriore sinistro il mezzo era uscito di strada e si era inclinato sul fianco, per poi tornare in posizione di marcia e arrestarsi improvvisamente, per cui la COGNOME, sbalzata dal finestrino, aveva riportato danni permanenti (11%) e invalidità temporanea di 120 giorni.
Il Tribunale dichiarava, invece, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di garanzia formulata nei confronti della società namibiana RAGIONE_SOCIALE (di seguito, semplicemente, RAGIONE_SOCIALE).
Per quanto ancora rileva in questa sede, all’esito del giudizio di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 435/2021, ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di garanzia presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME, e per l’effetto ha dichiarato quest’ultima obbligata a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da tutte le conseguenze pregiudizievoli di
cui alla sentenza impugnata e l’ ha condannata a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE tutte le somme che era stata condannata a corrispondere alla COGNOME e al COGNOME.
Ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, formulando tre motivi. Si è difesa con controricorso Il RAGIONE_SOCIALE Blu. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla COGNOME e dal COGNOME.
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, cui con decreto era stata rimessa la trattazione del ricorso dato che il primo motivo poneva una questione di giurisdizione, con l’ordinanza n. 29664 del 19/11/2024 hanno rigettato tale motivo di ricorso prospettante difetto di giurisdizione e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rimettendo a questa Sezione la causa per l’esame dei restanti due motivi di ricorso.
La trattazione del ricorso è stata chiamata all’adunanza del 20 gennaio 2026. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.353 c.p.c. in relazione alla parte in cui la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che il giudice italiano ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, omettendo tuttavia di pronunciare sentenza di rinvio delle parti al primo giudice e così violando il principio del doppio grado di giudizio, erroneamente ritenendo che «la chiamata in garanzia non avesse svolto alcuna eccezione oppositiva, limitandosi a opporre l’insussistenza della giurisdizione italiana come dichiarata dal Tribunale». Al contrario, in subordine alla declaratoria di difetto della giurisdizione italiana, la ricorrente sostiene di avere sempre chiesto che fosse accertata l’applicabilità della legge namibiana al rapporto con RAGIONE_SOCIALE e che, nella denegata ipotesi di affermazione della giurisdizione italiana, fosse giudicata la chiamata in manleva sulla base del diritto namibiano, ai sensi dell’art. 14 l. 218/1995.
2. Il motivo va accolto.
Nella vigenza dell’art. 353 c.p.c. -norma abrogata da ll’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022; e l’abrogazione spiega effetto sulle impugnazioni proposte a decorrere dal 28 febbraio 2023 (art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. cit., come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a, l. n. 197 /2022): v. Cass., Sez. Un., 4/9/2024 n. 23712 – secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte -v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 11/10/2022 n. 29592, ma già Cass., Sez. Un., 31/5/2017 n. 13722 e Cass., Sez. Un., 20/5/2014 n.11027 -, qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda, il giudice di secondo grado che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza deve applicare appunto l’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e quindi rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice: il che in quanto si verte in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che si possa ravvisare una lesione della ragionevole durata del processo di derivazione convenzionale.
L’accesso alla giustizia, infatti, trova la sua tutela nel diritto, riconosciuto nell’art. 13 CEDU, «ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale», senza che in questo ambito possa essere ricompreso il diritto ad un secondo grado di giurisdizione. Il doppio grado di giudizio non è contemplato neppure dall’art. 6 CEDU, che si riferisce a equo processo e non comprende il diritto a ricorrere in appello.
La Corte di Strasburgo precisa, invero, che la Convenzione non impone agli Stati neppure di creare Corti d’appello o di cassazione nei loro sistemi giudiziari (Corte EDU, 17/1/1970, Delcourt c. Belgio, § 25). In effetti, nel sistema della CEDU così come integrato nel 1984 dal Protocollo n.7 (art. 2), il diritto a un doppio grado di giurisdizione riguarda unicamente la materia penale ed è riconosciuto solo a chi è dichiarato colpevole. Questo,
però, per nulla significa che un tale diritto non possa essere riconosciuto più ampiamente nella legislazione interna quanto a determinati soggetti, casi e materie.
Di detti principi la Corte d’appello non ha espletato corretta applicazione, laddove ha affermato, diversamente dal Tribunale, la giurisdizione italiana in merito alla domanda di rivalsa formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’odierna ricorrente, accogliendola nel merito anziché rimetterla al primo grado in ragione del ravvisato erroneo difetto di giurisdizione. Né vi è ragione per sostenere che detti principi non dovessero trovare applicazione nella specie, come intenderebbe la controricorrente, sull’assunto che non sussista l’esigenza di recuperare un grado di giudizio: il Tribunale non aveva, sotto «l’apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione», rigettato la domanda (di manleva) -si sono pronunciate nel senso della esclusione dell’obbligo inderogabile di rimessione al giudice di primo grado in tale ipotesi Cass.17/1/2006 n. 764 e Cass., Sez. Un., 27/7/1998 n. 7339 -né, per il fatto di avere accolto la domanda risarcitoria nei confronti del tour operator , può ritenersi che avesse accertato i presupposti normativi e di fatto per ritenere fondata la domanda di manleva; tantomeno costituisce eccezione ai principi enunciati il fatto che la Corte d’appello si sia espressa sul fondamento della domanda di rivalsa, trattandosi di valutazione aggiuntiva, non idonea ad integrare situazioni di merito alla stregua della pregiudiziale declinatoria della giurisdizione (così Cass., Sez. Un., 9/11/1985 n. 5469).
Il terzo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per la mancata e/o erronea individuazione della legge sostanziale applicabile ai sensi dell’art. 57 l. n. 218/1995 e dell’art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, è assorbito.
All’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, consegue la cassazione della impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Lodi, in
persona di diverso magistrato, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, c assa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME