Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13613 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE
AC – 09/05/2024
ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 09230/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio
de ll’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo EMAIL.e.c. EMAIL, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6364/2021, pubblicata il 30 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE a ottenere il pagamento dei contributi ambientali da parte di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, previa trasmissione delle dichiarazioni periodiche relative ai RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE prodotti, oggetto di domanda formulata
in separato giudizio, poi riunito, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ( in prosieguo, breviter, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) .
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME è rimasta intimata.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che alla controversia risulta applicabile lo ius superveniens costituito dall’art. 3, comma 11, n. 8 , del d. lgs. n. 116 del 2020, che ha sostituito il testo del l’art. 237 del Codice dell’ ambiente, con la conseguenza che il nuovo testo della norma novellata, laddove prevede che il contributo ambientale versato a un sistema collettivo esclude l’ assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previsto nella Parte Quarta del citato Codice, determina l’ esonero della RAGIONE_SOCIALE dall’ obbligo di versamento del contributo al RAGIONE_SOCIALE, atteso il già effettuato versamento del dovuto per i medesimi RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
L’unico motivo di ricorso lamenta: «1. Violazione e (o) falsa applicazione d ell’art. 237, comma 8, del d. lgs. 152/2006, nonché degli artt. 224, comma 9 e 234, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 in relazione all’a rt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nell’interpretazione offerta alla normativa applicata, segnatamente per non aver considerato che, secondo un criterio letterale , l’ esonero dal pagamento del doppio contributo è espressamente riferito ad ‘altri’ contributi ambientali (non al medesimo contributo) e, sotto un profilo teleologico, per non aver considerato che l’esonero , per espressa volontà legislativa, si applica solo ai rapporti tra sistemi autonomi e Consorzi nazionali che si
occupano della medesima tipologia di RAGIONE_SOCIALE e non anche tra Consorzi destinati istituzionalmente a occuparsi di tipologie di RAGIONE_SOCIALE diverse.
La questione inerente all’interpretazione del nuovo testo dell’art. 237 del Codice dell’ambiente – segnatamente in tema di condizioni per l’applicazione del principio del ne bis in idem al pagamento del contributo da parte degli imprenditori del settore a uno dei Consorzi operanti nel settore dello smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE di cui alla Parte Quarta del ridetto Codice – è nuova, non rinvenendosi precedenti di questa Corte regolatrice, e di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., in considerazione dell ‘ importanza giuridica ed economica degli argomenti trattati, sicché se ne deve disporre la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone che la trattazione della presente controversia avvenga alla pubblica udienza della Prima sezione civile e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.