Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4286 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 4286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 14379-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOMENOMECOGNOME domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
R.G.N. 14379/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 15/10/2024
PU
COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
FABBRINI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 143/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 18/10/2019 R.G.N. 48/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano , ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l’INPS a pagare la differenza tra le somme di cui ai decreti ingiuntivi ottenuti da ciascun lavoratore verso il datore per TFR e ultime mensilità, e le somme corrisposte, allo stesso titolo, dall’INPS, tuttavia, con trattenuta per l’imposta.
La Corte territoriale, premesso che i lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti del datore di lavoro per importi netti a titolo di TFR e ultime mensilità e che il Fondo di Garanzia dell’INPS (cui il lavoratore si era rivolto a seguito dell’infruttuoso recupero delle somme dal datore) aveva liquidato le spettanze considerando (erroneamente) le somme di cui ai decreti ingiuntivi come lorde, e quindi effettuando trattenute fiscali sulle stesse, ha ritenuto che l’intervento del Fondo di garanzia dovesse riguardare le somme come richieste dai lavoratori.
Ha chiesto la cassazione della sentenza l’INPS con due motivi. Hanno resistito NOME COGNOME ed altri litisconsorti in epigrafe indicati, con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2120 cod. civ., dell’art. 2, comma 5 e 7, della Legge nr. 297 del 1982, degli artt. 633 e 474 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’obbligo del Fondo di Garanzia riguardi il TFR lordo ancorché richiesto in sede monitoria ed esecutiva (individuale) come netto.
Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della Legge nr. 297 del 1982, dell’art. 23 del d.P.R. nr. 600 del 73, dell’art. 11 del d.lgs. nr. 47 del 2000, in relazione all’ art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale trascurato che l’INPS quale gestore del Fondo di garanzia, nonché sostituto di imposta, è obbligato alle ritenute erariali di Legge.
I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.
La particolarità della fattispecie concreta, delineata nello storico di lite, è data dal fatto che la somma richiesta dai lavoratori al Fondo di Garanzia dell’INPS, a titolo di TFR e ultime mensilità, è al netto delle ritenute fiscali. L’INPS ha considerato tale somma ed ha operato su di essa (nuovamente) le ritenute erariali.
Questa Corte, di recente, si è occupata di una fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass. n. 8517 del 2023 e, da ultimo, Cass. n. 23515 del 2024). Ha evidenziato come, fermi i principi di diritto elaborati in relazione all’intervento del Fondo
di Garanzia, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque, calibrarsi in ragione della peculiarità del caso concreto.
10. Si è rimarcata la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo e la sua autonomia rispetto al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosi anche che l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare tutte le trattenute di Legge.
11. In relazione a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e di Cass n. 25663 del 2017, si è però affermato che l’INPS non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull’importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l’INPS a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alla medesima trattenuta di natura fiscale.
Rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la Corte ha precisato, nel più recente degli arresti citati, è che, ai fini del calcolo della prestazione previdenziale, l’Istituto deve fare sempre riferimento alle somme lorde dovute al lavoratore e ciò sia nel caso in cui la richiesta d’intervento del Fondo faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto. In quest’ultimo caso, l’I stituto deve provvedere alla conversione al lordo delle somme richieste e determinare l’importo da trattenere per l’adempimento dell’obbligo d’imposta, salvo che le ritenute siano state già operate e versate all’Erario. Ai lavoratori va liquidata la corrispondente somma al netto.
13. L’indicato procedimento contabile va rispettato anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette (Cass. n. 8517
del 2023, cit., in motivazione). Esso, invece, non risulta seguito dall’INPS che pretende di operare le ritenute su una somma che, in base all’accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il netto dell’emolumento maturato dai lavoratori e non corrisposto dal datore di lavoro.
In questa prospettiva, il ricorso va dunque rigettato, compensandosi, però, le spese del presente giudizio, in considerazione della regola iuris applicata che, sia pure mera estensione di principi già affermati, in questi precisi termini risulta dettata solo di recente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. ai sensi dell’art.13,co.1 -quaterd.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024