Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3989 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19761-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Piccola colonia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 595/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 838/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava la domanda proposta da NOME e COGNOME NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la costituzione di piccola colonia per l’anno 2013.
Premesso che la prova del contratto di piccola colonia spettava alle parti private, riteneva la Corte che l’istruttoria orale non avesse dimostrato gli elementi costitutivi del contratto, poiché i testi non avevano saputo riferire per quante giornate fosse svolta l’attività lavorativa né come fossero ripartite le spese e a quanto ammontassero. Inoltre, la Corte rilevava che nel caso di più fondi, l’insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa idonea redditività RAGIONE_SOCIALE‘unità produttiva, necessario ai fini RAGIONE_SOCIALEa colonia, andava rapportato al complesso dei fondi e non ad un solo di essi, mentre la concedente COGNOME aveva 25 terreni detenuti e non era in grado di gestirli da sola, sicché l’unità produttiva aveva una redditività tale da escludere la colonia in favore di altre forme imprenditoriali.
Avverso la sentenza ricorre COGNOME NOME per cinque motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con i primi tre motivi di ricorso, COGNOME NOME deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt.112 e 437 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato su eccezioni svolte in secondo grado e tese a contrastare l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; e in particolare: a) l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello poiché conteneva conclusioni difformi da quelle rassegnate in primo grado; b) l’eccezione in base alla quale COGNOME e COGNOME si erano associati nella coltivazione dei fondi con il contratto di colonia, e senza che COGNOME avesse ceduto in sublocazione i terreni a COGNOME; c) l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello poiché solo con esso per la prima volta l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva svolto un’eccezione nuova attinente al grado di parentela tra COGNOME e COGNOME e aveva proposto un diverso inquadramento di COGNOME quale coadiutore di coltivatore diretto.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. in quanto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con l’atto d’appello, aveva fatto acquiescenza alla valutazione probatoria compiuta dal primo giudice posta a base del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa piccola colonia, cosicché la Corte non avrebbe potuto più riesaminare autonomamente l’esito istruttorio di primo grado.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.31 l. n.203/82 per avere la Corte riferito il requisito RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza RAGIONE_SOCIALEa redditività a tutti i fondi RAGIONE_SOCIALEa concedente anziché al solo fondo oggetto del contratto associativo.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Essi deducono la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. per omesso esame di eccezioni asseritamente avanzate con la memoria di costituzione in appello, ma non riportano in modo specifico il contenuto di tale memoria onde dar conto RAGIONE_SOCIALE‘effettiva proposizione di tali eccezioni. Per costante orientamento di questa Corte, il ricorso in cassazione per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. richiede, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua ammissibilità, che le domande e le eccezioni asseritamente non esaminate siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto (Cass.6361/07, Cass.28072/21).
Il quarto e quinto motivo vanno anch’essi esaminati congiuntamente, attesa la loro interdipendenza.
La sentenza impugnata si basa su una doppia ratio decidendi (v. soprattutto punto 19 RAGIONE_SOCIALEa motivazione): da un lato, la Corte ha escluso la prova in fatto del contratto di piccola colonia, poiché i testi non avevano saputo riferire per quante giornate venisse svolta l’attività lavorativa né come fossero ripartite le spese; dall’altro lato, la Corte ha respinto la domanda in diritto, ritenendo che mancasse il requisito RAGIONE_SOCIALEa insufficiente redditività RAGIONE_SOCIALE‘unità produttiva, da rapportarsi al complesso dei fondi del concedente.
In caso di sentenza fondata su doppia ratio decidendi, l’infondatezza o l’inammissibilità del motivo che investe una RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni, rende inammissibile per difetto di interesse il restante motivo, atteso che anche
se dovesse risultare fondato, non potrebbe nondimeno giungersi alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base RAGIONE_SOCIALEa ratio ritenuta corretta (Cass.12372/06).
Ebbene, essendo inammissibile il quarto motivo che censura la prima ratio decidendi, diviene inammissibile per difetto d’interesse anche il quinto motivo che censura la seconda.
In particolare, il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando specificamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da cui emergerebbe la prestata acquiescenza alla valutazione istruttoria compiuta in sentenza dal primo giudice; ciò è tanto più vero in un caso come questo, dove la sentenza d’appello dà invece atto che l’appellante RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era doluto RAGIONE_SOCIALE‘insufficienza probatoria non correttamente valutata dal primo giudice.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.