Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33155 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33155 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32486/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDICOGNOME presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDICOGNOME presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 287/2019 depositata il 25/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lecce accolse la domanda di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, volta ad ottenere la declaratoria di proprietà di un terreno di Ugento, adibito a parcheggio. Affermavano in citazione che il suddetto fondo era stato ceduto da NOME COGNOME e NOME COGNOME (che se ne erano dichiarati proprietari per usucapione) -attraverso atto pubblico di donazione a NOME COGNOME, mentre l’area avrebbe fatto parte del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, ed, allo scioglimento della stessa, sarebbe residuato quale unico cespite immobiliare, posseduto dal NOME e gestito da una terza persona.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si erano costituiti per resistere alla domanda, interposero gravame e, con sentenza n. 287, depositata il 26 marzo 2019, la Corte d’appello di Lecce accolse l’impugnazione.
Il giudice di secondo grado, inquadrata la fattispecie nell’ambito di un giudizio di rivendica, affermò che la documentazione allegata dagli originari attori non sarebbe stata sufficiente a vincere la probatio diabolica , in mancanza della produzione dell’atto di acquisto a favore della società RAGIONE_SOCIALE, di cui il NOME e la COGNOME neppure avevano offerto la prova di essere soci.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso adeguato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Per un verso, la Corte d’appello avrebbe erroneamente inquadrato nell’ambito di una rivendica quella che sarebbe stata una semplice azione di accertamento del diritto di proprietà.
Per altro verso, la sentenza impugnata non avrebbe considerato la macchinazione posta in essere dalle controparti, con la complicità del notaio rogante.
Mediante la seconda censura, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c.
Gli originari convenuti non avrebbero svolto una domanda riconvenzionale, ma si sarebbero limitati a resistere alle domande avversarie, introducendo solo in appello la questione del rilievo della probatio diabolica, che dunque la Corte leccese avrebbe dovuto considerare un novum e non trattare.
Questa Corte deve preliminarmente dare atto che i controcorrenti hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso avversario, che non avrebbe censurato tutte le rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata.
L’assunto è fondato e tale da determinare l’inammissibilità del ricorso.
4.a) La lettura della sentenza impugnata da conto che la Corte d’appello ha utilizzato una doppia ratio decidendi per respingere l’originaria domanda del NOME e della COGNOME: ha trattato
dapprima la questione dell’inquadramento giuridico della domanda, affermando che ‘ All’esito del giudizio, tale onere probatorio non può ritenersi assolto dagli attori NOMECOGNOME, in quanto deve osservarsi, da un lato, che non risulta prodotto l’atto di acquisto del terreno da parte della società e, dall’altro, che la documentazione allegata….non appare sufficiente, atteso il rigore probatorio sopra descritto, a dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE era proprietaria del terreno in questione al momento del suo scioglimento. Sussistono invero indizi di segno contrario, in quanto sono in atti sia la relazione sul bilancio sociale al 31.12.1990, in cui il liquidatore, NOME COGNOME, da conto dell’utile ricavato dalla vendita dei residui beni immobili della società, sia il bilancio finale di liquidazione, sempre a firma del NOME, dal quale non emerge la sussistenza di alcun bene immobile nel patrimonio sociale ‘. Ha poi aggiunto: ‘ Per completezza d’indagine rileva la Corte che appare altresì fondata la doglianza avanzata dagli odierni istanti in ordine al difetto di prova da parte del NOME e della COGNOME della loro qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, al momento della liquidazione della stessa. Ed invero non risulta prodotto in atti copia del libro soci, la cui tenuta era obbligatoria nella vigenza della disciplina ante D.L. n. 185/2008 (che ne ha disposto l’abolizione), ed insufficiente in tal senso deve ritenersi la copia del verbale pubblico di assemblea, redatto dal notaio NOME di Casarano in data 10.12.1990, in cui i predetti nella dichiarata qualità rispettivamente di socio A.U. e legale rappresentante (NOME) e di socia (COGNOME) hanno deliberato di sciogliere la anticipatamente la RAGIONE_SOCIALE.
4.b) I ricorrenti hanno impugnato la prima ratio , cui è legato il problema dell’inquadramento giuridico della domanda, ma non hanno invece impugnato la seconda ratio , la quale sarebbe in grado di sostenere da sola la reiezione del ricorso, essendo idonea a porre
in dubbio lo stesso diritto del NOME e della COGNOME ad ottenere l’invocata declaratoria di proprietà del fondo.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020).
In definitiva, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023, nella camera di consiglio