Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12181 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14351-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
Oggetto
Doppia ratio decidendi
Inammissibilità impugnazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 150/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/10/2018 R.G.N. 70/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Perugia ha respinto l’ impugnazione della parte privata e confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda volta ad accertare l’esposizione all’amianto e il conseguente diritto di NOME COGNOME ai benefici contributivi di cui all’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992;
a fondamento del decisum , la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970. A tale riguardo, ha osservato come, ai fini della valutazione di tempestività o meno dell’azione giudiziale, rilevava la domanda che l’interessato aveva inoltrato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel 2003 e non anche quella successiva, presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel 2015, trattandosi di una decadenza sostanziale del diritto;
nello specifico, poi, la Corte di merito ha valutato la domanda del 2003 e giudicato la stessa atto idoneo a dare impulso al procedimento amministrativo, per essere chiaramente evincibile tanto la prestazione richiesta quanto il soggetto assicurato; per la Corte, ai fini che occupavano, era irrilevante, invece, la mancata indicazione, nell’istanza, delle mansioni svolte e del periodo temporale di esposizione alla sostanza nociva;
la Corte di appello ha, però, giudicato inammissibile il ricorso anche per un diverso profilo. Ha osservato che « quant’anche la domanda (del 2003) all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non (fosse) valida» comunque risultava maturata (altra e diversa) decadenza, ai sensi dell’art. 47, comma 5, del D.L. nr. 269 del 2003, per la mancata presentazione, da parte del COGNOME, della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro il 15 giugno 2005;
avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso;
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 47 DPR nr. 639 del 1970 in relazione all’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992, per avere la sentenza impugnata dichiarato la decadenza, senza considerare che la «prima» domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era priva degli elementi essenziali e, quindi, non valida;
il ricorrente, in altri termini, censura la decisione della Corte di appello nella parte in cui fissa il dies a quo del termine decadenziale al momento di presentazione della domanda del 2003 che, invece, in quanto incompleta, non poteva considerarsi idonea a dare impulso al procedimento amministrativo; pertanto, il termine di decadenza dell’azione giudiziale doveva
valutarsi unicamente con riferimento alla domanda presentata nel 2015;
il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;
come riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha individuato le ragioni del rigetto della domanda in una doppia ratio decidendi;
da un lato, ha ritenuto che la parte privata fosse decaduta dall’azione, ai sensi dell’art. 47 DPR 639 del 1970, poiché al momento di proposizione del ricorso giudiziario (10 luglio 2015) era ampiamente decorso il termine di tre anni e trecento giorni (considerato il procedimento amministrativo) decorrente dal 3 giugno 2003;
dall’altro , la Corte di appello ha valorizzato la diversa decadenza «speciale» dall’azione giudiziaria, prevista dal D.L. nr. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. con modif. nella legge nr. 326 del 2003, per non avere la parte interessata presentato «altresì» la domanda amministrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro il 15 giugno 2003;
entrambe le argomentazioni sono idonee a sostenere il decisum;
il Giudice, infatti, ben può, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminare ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nel caso in cui la prima dovesse risultare erronea (Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019);
ricorrendo, però, l’ipotesi di una doppia ratio decidendi , il ricorrente ha l’onere di impugnare entrambe le ragioni della decisione, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione; divenuta,
infatti, definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, le censure relative all’altra, in nessun caso, potrebbero produrre l’annullamento della sentenza ( tra le tante, Cass. nr. 17182 del 2020; Cass. nr. 10815 del 2019; Cass. nr. 7499 del 2019; in motivazione: Cass. nr. 3989 del 2024; Cass. nr. 19471 del 2023) con conseguente difetto di interesse alla relativa pronuncia;
17. venendo al caso di specie, le censure del ricorso investono solo la prima delle rationes evidenziate; alcuna censura è mossa in relazione alla seconda. Il ricorso è, dunque, inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.