Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2319 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2319 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20342-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 2174/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2020 R.G.N. 302/2019;
Oggetto
R.G.N.20342/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 11/12/2025
CC
udita la relazione della causa svolta RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 2174/2019 della Corte d’appello di Milano che, respingendo l’appello principale della parte privata ed accogliendo quello incidentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (concernente il regime delle sanzioni), ha rigettato l’originar io ricorso in opposizione ad avviso di addebito portante crediti RAGIONE_SOCIALE per contributi a percentuale eccedenti il minimale per il periodo gennaio 2010 -dicembre 2014 a favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Propone quattro motivi di censura.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
La sentenza è censurata sulla base di quattro motivi.
I)Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996.
II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. III)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3bis del D.L. n. 384/1992, convertito RAGIONE_SOCIALE legge n. 438/1992. Errata interpretazione della nozione di reddito di impresa.
IV)Violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 7, lett. a) e b) della legge n. 388/2000, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. per non avere la Corte spiegato in maniera sufficiente le ragioni per le quali la fattispecie doveva essere qualificata come evasione contributiva, con inadeguata
valutazione dell’elemento soggettivo del dolo e per mancanza della prova dell’intenzione specifica di non versare i contributi e dell’intento di evadere l’obbligo contributivo.
I fatti.
Il ricorrente era socio unico ed amministratore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società avente ad oggetto ‘esecuzione di manutenzione e riparazione di impianti industriali e lavori di manutenzione e riparazione di impianti industriali, di controsoffittature e di opere in cartongesso, di tinteggiature, verniciature e rivestimento pavimenti e muri’, iscritta alla CCIAA come artigiana; la società era in precedenza una RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era socio d’opera, iscritto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con il mutamento della forma societaria, la parte, acquisendo la totalità delle quote sociali, era divenuto socio unico ed amministratore, si era iscritto volontariamente alla Gestione separata per l’attività di amministratore senza cancellarsi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui versava i contributi minimi.
La Corte, ritenute concordi le allegazioni delle parti in ordine alle attività svolte dal COGNOME, ha argomentato: l’appellante ritiene di trarre argomenti a suo favore dalla circostanza che la sua attività personale non è di tipo manuale ma consiste nell’ amministrazione della società; le sue deduzioni, tuttavia, confermano la sua prestazione d’opera abituale e prevalente RAGIONE_SOCIALE società (afferma di prestare opera nell’impresa come sostanziale titolare dell’azienda, ove esercita direzione e controllo dei dipendenti, attività di RAGIONE_SOCIALE dei rapporti con la clientela, di assegnazione e controllo dei subappalti, si occupa della RAGIONE_SOCIALE amministrativa, tutte attività diverse dalla mera funzione gestoria e di immedesimazione organica propria dell’amministratore); la mancata partecipazione al lavoro
manuale è irrilevante, posto che tale requisito è posto dalla legge 443/1985, artt. 2 e 3, per identificare l’impresa artigiana ed il suo titolare, anche in qualità di socio unico di srl artigiana; nel presente giudizio COGNOME non ha contestato tale natura, avendo anzi mantenuto l’iscrizione della società all’albo delle impresa artigiane e la propria personale alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la sua attività costituisce, quindi, partecipazione al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza, non av endo egli neppure dedotto di svolgere attività di lavoro diverse dal lavoro entro la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; la prestazione di lavoro RAGIONE_SOCIALE società di capitali costituisce l’elemento distintivo per attribuire al socio il reddito di impresa, avendo la giurisprudenza escluso tale effetto solo nel caso di mera partecipazione di capitale. Va accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle sanzioni.
Tanto premesso, il ricorso va, nel complesso, rigettato.
Il primo motivo è inammissibile laddove, dietro l’apparente censura di violazione di legge, tende ad una rivalutazione del merito, mira, cioè, a rivedere come è stata qualificata dalla Corte l’attività prestata dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui è socio unico ed amministratore, con accertamento conforme a quello compiuto dal Tribunale.
Il motivo è infondato RAGIONE_SOCIALE parte in cui invoca il divieto della doppia iscrizione, che qui non rileva.
Si è, infatti, in presenza di soggetto che pacificamente aveva una doppia iscrizione ed il tema consiste nel valutare quale sia la base imponibile su cui calcolare i contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, base che per il collegio meneghino è, correttamente, costituita dal reddito di impresa della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attribuibile al ricorrente in quanto lo stesso ha svolto
attività di lavoro diversa da quella propria delle funzioni gestorie dell’amministratore.
Come da tempo risalente affermato da questa Corte (Cass. n. 15327/2016, 18394/2019), e di recente, ex multis, da Cass. n. 24439/2023, «in tema di RAGIONE_SOCIALE assicurativa del socio amministratore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la doppia iscrizione, alla RAGIONE_SOCIALE separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla RAGIONE_SOCIALE degli esercenti attività commerciali, di cui all’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l’accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, della partecipazione personale del socio all’attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all’attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa».
Infondato è il secondo motivo, in cui non è correttamente invocata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo la Corte del merito, in parte qua , proceduto all’accertamento del fatto controverso e, quindi, deciso la causa senza applicare la regola di giudizio basata sull’onere della prova (v., in argomento, ex plurimis , Cass. n. 13395/2018): il collegio meneghino non ha attribuito l’onere della prova al soggetto su cui non sarebbe gravato ma ha valutato gli elementi a disposizione, allegati in modo concorde dalle parti.
In particolare, la Corte ha evidenziato che le stesse deduzioni dell’appellante confermavano la sua prestazione d’opera abituale e prevalente RAGIONE_SOCIALE società ed il compimento di attività diverse dalla mera funzione gestoria propria dell’amministratore
ed ha ritenuto irrilevante la mancata partecipazione al lavoro manuale, considerato che tale requisito è posto dalla legge per identificare l’impresa artigiana ed il suo titolare, ma ‘nel presente giudizio COGNOME non ha contestato tale natura, avendo anzi egli mantenuto l’iscrizione della società all’albo delle imprese artigiane e la propria personale iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (essendo infatti, dato pacifico che l’impresa fosse impresa artigiana e che lo stesso ricorrente fosse, come detto, iscritto a tale RAGIONE_SOCIALE).
Il terzo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con il nucleo decisionale centrale fondato sull’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’interno della srl, diversa da quella gestoria di amministratore, che la Corte di merito ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altro profilo. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente avrebbe dovuto modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni svolte dai giudici territoriali; viceversa, come genericamente sviluppati, i rilievi restano privi di riferibilità alla decisione impugnata.
Parimenti è a dirsi per il quarto motivo.
I giudici territoriali, dopo aver ripercorso i principi di diritto elaborati da questa Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 116, comma 8, della legge n. 335/1995 e ricordato che l’intenzione specifica di non versare i contributi, che connota la fa ttispecie dell’evasione, deve ritenersi presunta in caso di omessa denuncia, salva la prova a carico del contribuente della propria buona fede (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata, dove si fa riferimento a Cass. nn. 28966/2011, 10509/2012 e 17119/2015), hanno espressamente affermato che RAGIONE_SOCIALE specie si versa in ipotesi di mancata dichiarazione di redditi imponibili
ai fini contributivi, perché la parte, pure iscritta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva omesso di indicare i redditi imponibili ai fini dell’applicazione del contributo a percentuale sul reddito.
Inoltre, ha rimarcato la Corte, il COGNOME non ha fornito alcuna prova dell’assenza dell’intento di sottrarre i redditi all’imposizione contributiva, non ravviandosi neppure orientamenti o prassi applicative che possano aver giustificato tale condotta.
A fronte di ciò, il motivo -oltre a lamentare anche una insufficienza motivazionale non più predicabile -dietro lo schermo della violazione di legge tende a sovvertire la valutazione di merito della Corte in ordine alla mancanza di prova, affermando, tautologicamente, che la dimostrazione dell’assenza di dolo risiederebbe nel fatto che il ricorrente era convinto di essere in regola, avendo versato i contributi in quota fissa alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato ma alla reiezione non segue condanna alle spese, in assenza di attività difensiva dell’Istituto.
In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME