Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10546 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10546 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28429/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 379/2018 depositata il 28/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 379/2018 del 28 febbraio 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la decisione di primo grado assunta dal Tribunale della stessa città in data 23 settembre 2011, con la quale era stata respinta la domanda da lei avanzata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della Giustizia al fine di ottenere il pagamento della seconda indennità giornaliera per le attività di udienza svolte nell’esercizio delle funzioni di viceprocuratrice onoraria presso la Procura della Repubblica di Avezzano nel periodo compreso fra il marzo 2001 e l’aprile 2008.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dal RAGIONE_SOCIALE della Giustizia.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria dell’8.6.2023, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Prima Sezione Civile che, in relazione alla questione di diritto relativa alla spettanza al giudice onorario della doppia indennità d’udienza, aveva rimesso la causa alla pubblica udienza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli abrogati artt. 4, comma 2, D. Lgs. n. 273 del 1989 e 72 dell’ordinamento giudiziario, applicabili
ratione temporis nel testo vigente fino al 1° dicembre 2008. Si assume che la Corte aquilana avrebbe male interpretato le norme innanzi citate, erroneamente ritenendo che, ai fini dell’attribuzione della seconda indennità giornaliera in favore dei viceprocuratori onorari, ricorra unicità di udienza quando procedimenti diversi (dibattimentali, camerali e di convalida degli arresti) siano trattati da un solo giudice nella medesima giornata.
Secondo la ricorrente, da una più attenta lettura coordinata delle stesse emergerebbe, invece, , e precisamente alla classificazione di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 72 dell’ordinamento giudiziario, il quale considera distintamente l’udienza dibattimentale, l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo e i procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
Il motivo è fondato.
Sulla questione di diritto sollevata con il ricorso si è pronunciata la Prima Sezione Civile, con sentenza dell’1.12.2023 n.33502, la quale ha affermato che in tema di compensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplicazione dell’indennità previsto dall’art.4, comma 1 del D. Lgs n. 273 del 1989, ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte.
In particolare, è necessario che nell’arco del medesimo impegno quotidiano, il magistrato onorario abbia trattato giudizi di diversa tipologia (di cognizione, di esecuzione o cautelare) o, ancora, abbia tenuto udienza pubbliche o camerali.
Deve, invece, escludersi che soccorra la mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, né la doppia indennità è dovuta in caso di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, costituenti meri sviluppi in progressione n ell’ambito del medesimo iter procedimentale.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di L’Aquila ha negato la seconda indennità sulla base di una nozione di udienza che comprendeva ‘un segmento temprale continuo in cui vengono trattati affari processuali anche diversi’, ‘con conseguente ritenuta irrilevanza della diversità dei procedimenti trattati (rito ordinario o rito speciale) davanti al medesimo giudice in un’unica udienza intesa quale seduta del giudice dinanzi al quale vengono trattati, in un segmento temporale continuo, affari processuali anche diversi’.
La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto stabiliti da Cass. 33502/2023 e deve pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che valuterà se l’attrice ha trattato nella stessa giornata procedimenti in fase dibattimentale, riti speciali o giudizi di esecuzione della pena.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 9 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME