Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 885 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 885 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15624/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila n. 152/2021 depositata il 02/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
Con sentenza n. 935/2015 pubblicata in data 19 dicembre 2015 il Tribunale di Avezzano decideva in merito ad opposizione a decreto ingiuntivo di euro 62.076,00 emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale debitore principale, e COGNOME NOME, quale fideiussore, a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento industriale n. 6050234 nonché a titolo di restituzione delle somme concesse in fido sul conto corrente n. 19118, entrambi accesi presso la BNL.
Gli opponenti chiedevano di accertare: 1) la nullità delle clausole contrattuali di conto corrente e di apertura di credito n. 19118 per interessi debitori, con riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza con inefficacia degli interessi ultra legali; 2) la nullità delle condizioni generali del finanziamento industriale e di conto corrente per illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi; 3) la nullità degli addebiti in conto corrente delle commissioni massimo scoperto mai pattuite; 4) la nullità dell’applicazione di interessi ultra legali per effetto delle differenze di valuta; 5) chiedevano per l’effetto di accertarsi l’esatto dare e avere tra le parti; 6) l’accertamento del TEG con riferimento al criteri legali di cui alla L. 108/1996; 7) la dichiarazione di nullità di ogni pretesa creditoria per superamento dei tassi soglia di cui alla l. 108/1996;
8) la dichiarazione di nullità derivata della garanzia fideiussoria prestata perché riferita a contratto nullo.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE contestando le domande avverse ed eccependo che le domande dal n. 1 al n. 7 risultavano inammissibili in quanto coperte da giudicato formatosi con la sentenza n. 520/2010 emessa dal Tribunale di Avezzano.
Il primo giudice rilevava al riguardo che le domande formulate dai numeri 1 a 7 nel giudizio di primo grado in esame erano le stesse formulate nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 520/2010, motivo per cui risultavano coperte da giudicato esplicito. Inoltre, quanto al profilo soggettivo, il Tribunale di primo grado osservava che la RAGIONE_SOCIALE, per effetto del contratto di cessione del 16 giugno 2010 in atti, era subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria della RAGIONE_SOCIALE (che era parte della sentenza 520/2010), nella posizione creditoria vantata dalla banca nei confronti della RAGIONE_SOCIALE .
Pertanto, alla RAGIONE_SOCIALE si estendevano gli effetti del giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., in quanto avente causa dalla RAGIONE_SOCIALE.
Le domande dalla numero 1 al numero 7 venivano dunque dichiarate inammissibili.
In ordine invece alla domanda di cui al n. 8 della citazione, il primo giudice osservava che la stessa aveva ad oggetto la domanda di COGNOME NOME, che si era costituito non solo quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ma anche quale fideiussore, ed al quale, in tale veste, non si estendevano gli effetti del giudicato formatosi con la sentenza citata n. 520/2010, non essendo egli parte del relativo giudizio, cosicché la relativa domanda doveva essere esaminata nel merito.
Al riguardo, il primo giudice, premesso che il fideiussore poteva opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, il tutto anche quando la validità dell’obbligazione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, nel merito riteneva che la domanda di nullità della fideiussione fosse infondata. In particolare, osservava che le contestazioni in ordine alle rilevate nullità delle clausole risultavano del tutto generiche e non supportate da adeguata documentazione.
Sottolineava che neppure poteva accogliersi la richiesta di emissione di ordine di esibizione alla banca degli estratti conto per mancanza dei relativi presupposti.
Veniva infine rigettata anche la richiesta di nomina di ctu che sarebbe risultata esclusivamente esplorativa a fronte di carenze in punto di allegazione e prova.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, sia quale legale rappresentante della prima, sia in proprio quale fideiussore,
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE istando per il rigetto.
Con sentenza nr 152/2021 la Corte di appello del L’Aquila respingeva il gravame.
Rilevava che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso sulla base dell’estratto conto con saldo di conto depositato nel procedimento monitorio e corredato dalla dichiarazione del Direttore della Banca dichiarazione di verità ed esigibilità del credito.
Condivideva la valutazione espressa dal Tribunale in punto effetti del giudicato relativa alla decisione del Tribunale di Avezzano nr 520/2010 anche per quel che riguarda alle nullità rilevabili d’ufficio.
Con riguardo alla nullità delle clausole di conto corrente sui cui era confluito il finanziamento garantito per contrasto alle norme sulla capitalizzazione trimestrale e alle norme e agli interessi usurari in violazione della legge nr 108/1996 la Corte distrettuale osservava che gli appellanti non avevano fornito adeguato supporto probatorio per verificare gli interessi applicati limitandosi a depositare una consulenza di parte e una parte di estratti conto che coprivano solo un periodo limitato di tempo.
Documentazione che era nella disponibilità del fideiussore che ricopriva anche il ruolo di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
Osservava da ultimo che le spese di causa erano state correttamente liquidate secondo i parametri di legge .
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrato da memoria cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la ‘violazione di legge; violazione L. 108/1996; violazione art. 1418 c.c. e art. 1343 c.c.; omessa, contraddittoria motivazione su un punto deciso della controversia; violazione art. 360 n. 5 e 6 c.p.c.’ per avere la Corte di appello omesso di considerare la consulenza d’ufficio e non di parte della quale il ricorrente era venuto a conoscenza in un momento successivo al maturarsi delle preclusioni istruttorie.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge; violazione art. 1418 c.c.; violazione L. 287/1990.’per non avere la Corte di appello
rilevato la nullità della fideiussione posta a base della pretesa monitoria nonostante il testo riproducesse gli articoli 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’Albi.
Con il terzo motivo si rimprovera alla corte di essere incorsa nella violazione di legge: violazione art. 2503 c.c.; violazione L. 218/90; violazione art. 58 TUB. Difetto di legittimazione della controparte ‘per non avere la Corte d’appello rilevato la mancata prova della legittimazione processuale e sostanziale della RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale è invero valutabile come omesso esame ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. infrangendosi nella preclusione derivante dalla cd. “doppia conforme” ex art 360, comma quarto comma c.p.c..
In proposito, infatti, basta rimarcare che: i) nella specie, non è deducibile un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal D.lgs nr 149/2022 ed applicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1 c.p.c. , dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”).
In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art 360, comma quarto c.p.c., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto e che
Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che “Ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art 360, primo comma nr 5 c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dal ricorrente.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 n. 6 cpc.
Sul punto, si osserva che dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata non risulta che l’odierno ricorrente abbiano allegato in primo grado i presupposti di fatto posti a fondamento dell’eccezione di nullità in commento né tantomeno che abbia proposto la suddetta eccezione, non risulta infine che la sussistenza di detti presupposti fosse emersa dall’istruttoria.
Deve darsi continuità all’insegnamento di questa Corte secondo cui: sebbene le nullità contrattuali siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e siano denunciabili dalle parti anche in relazione a profili
originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi, e se i relativi presupposti di fatto, ancorché non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati comunque acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr. Cass ordinanza n. 28983 del 18/10/2023; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 4867 del 23/02/2024)
Il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al Tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, ricavandosene, anzi, il contrario), i fatti costitutivi funzionali a fondare la nullità dallo stesso o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della stessa.
La quaestio nullitatis nei termini ora dedotti, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
Il terzo motivo è inammissibile.
Premesso, che si tratta in effetti di argomentazione che attiene, non alla “condizione dell’azione” asseritamente assente (la legitimatio ad causam, che si fonda sull’affermazione della parte di essere titolare del diritto di cui pretende tutela, la cui presenza deve essere sindacata dal giudice d’ufficio), bensì alla “effettiva titolarità del diritto invocato”, dunque ad
una questione di merito, si osserva che, se è vero che le contestazioni sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, avendo natura di mere difese, sono proponibili in ogni fase del giudizio e, ancorché non oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (v. Sez. Un. n. 29251/16), tuttavia in sede di legittimità ciò può avvenire nei limiti della specificità di tale giudizio e del giudicato.
Ciò detto va rilevato che nella specie la parte qui ricorrente era già presente nel giudizio di merito d’appello essendovi intervenuta proprio nella qualità di fideiussore senza svolgere alcuna contestazione in relazione alla legittimazione; onde l’odierna messa in discussione di tale qualità (e quindi della titolarità del relativo rapporto obbligatorio oggetto di causa) postula un accertamento di merito precluso in questa sede di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza in favore della RAGIONE_SOCIALE Nessuna determinazione in punto spese nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE che è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi € 3 .5 00,00 oltre € 200,00 per esborsi ed il 15% per spese generali;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma 13.01.2026
Il Presidente (NOME COGNOMECOGNOME