Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10818 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 10818 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
R.G.N. 2582/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 2582-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati, NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1602/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/10/2017
R.G.N. 846/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la decisione di prime cure, ribadita la qualificazione dell’azione, effettuata dal primo giudice, come opposizione all’esecuzione, ha ritenuto ormai irretrattabile la maturata prescrizione decennale dei premi portati dalla cartella opposta, in difetto di gravame incidentale, avverso la statuizione di primo grado, e di prova del compimento di idonei atti interruttivi, assorbito l’ultimo motivo di gravame inerente al mancato accertamento della fondatezza della pretesa;
avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l’intimato, in epigrafe indicato, non ha svolto attività difensiva;
l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE si duole di omesso esame dell’esistenza di un precedente giudizio di opposizione alla cartella esattoriale (recante richiesta di premi assicurativi per l’attività lavorativa della quale si controverte), fatto che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e del quale non vi è traccia nella motivazione della sentenza ora
impugnata, con la conseguenza che la cartella esattoriale era stata impugnata nel giudizio definito nel 2007, con sentenza passata in giudicato, con conseguente nuovo decorso del termine di prescrizione decennale; si deduce, pertanto, l’assoluta carenza logico motivazionale della decisione ed errore di percezione;
il paradigma del mezzo d’impugnazione prescelto dalla parte ricorrente non è, invero, spendibile, ai sensi dell’art. 348ter ult.co, cod.proc.civ., trattandosi di giudizio di opposizione iniziato con ricorso depositato il 25 luglio 2014;
va ribadito, infatti, che nell’ipotesi di doppia decisione conforme, prevista dall’art. 348-ter,comma 5, c.p.c. il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., per tutte, Cass. n. 25281 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti);
vale anche aggiungere che la fattispecie di doppia conforme in punto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. n. 7724 del 2022), è fin troppo evidente
che ogni censura al riguardo risulta in questa sede irrimediabilmente preclusa;
rimane assorbito l’esame del secondo motivo stante l’esito dello scrutinio del primo;
non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co .1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 ottobre 2023