Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4101 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3341/2021 proposto da:
NOME COGNOME, già socia in successione di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1118/2020 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA depositata il 19/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 19/11/2020, la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato la carenza di legittimazione di NOME COGNOME a proseguire il giudizio iniziato dalla società RAGIONE_SOCIALE (di cui la COGNOME era stata socia e liquidatrice) a seguito dell’interruzione del processo pronunciata dal giudice di merito in conseguenza della dichiarazione, da parte del relativo difensore, della cancellazione di detta società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e della relativa estinzione;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale -premessa la genericità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla COGNOME -ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva applicato l’insuperato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, a seguito della cancellazione di una società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese con la conseguente estinzione della stessa, occorre procedere all’accertamento di merito in ordine all’effettiva volontà dell’avente diritto di rinunciare alla coltivazione RAGIONE_SOCIALE pretese creditorie, anche azionate in giudizio;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, già socia in successione di RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE resistono ciascuna con un proprio controricorso;
NOME COGNOME ha depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di analizzare le circostanze di fatto deAVV_NOTAIOe dall’odierna ricorrente in sede di appello, con particolare riguardo all’indicata evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione al punto concernente la pretesa rinuncia, da parte della società estinta, del credito dalla stessa originariamente rivendicato, con il conseguente tramutamento di tali omissioni in un grave vizio motivazionale e, segnatamente, nel vizio consistente nel carattere meramente apparente della motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione assunta;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di esaminare i fatti decisivi posti a oggetto della propria decisione, incorrendo in tal modo nel vizio di motivazione apparente;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come la ricorrente abbia proposto entrambe le censure in esame attraverso l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; e ciò, tuttavia, a fronte di una c.d. ‘ doppia conforme ‘ , ossia di una decisione d’appello fondata sulle medesime considerazioni in fatto evidenziate dal giudice di primo grado;
al riguardo, è appena il caso di rilevare come, sulla base dell’art. 348ter , co. 4 e 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ), ‘ Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto
esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.
‘La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado ‘;
nel caso di specie, avendo la corte territoriale fondato la propria decisione sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado, l’odierno ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello deve ritenersi inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate, per ciascun controricorrente, in complessivi euro 5.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione