Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 474 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 474 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
O R D I N A N Z A
sul regolamento di competenza proposto da:
COGNOME NOME e NOME NOME , rappresentati e difesi per procura alle liti allegata al l’atto di costituzione di nuovo difensore del 2 0. 7. 2023 dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso il suo studio in Chiavari, INDIRIZZO
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE unipersonale.
Intimata
avverso la sentenza n. 146/2020 della Corte di appello di Genova, depositata il 3. 2. 2020.
Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20. 12. 2023.
Fatti di causa e ragioni della decisione
R.G. N. 17174/2020.
Con sentenza n. 146 del 3. 2. 2020 la Corte di appello di Genova confermò la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da NOME NOME e NOME NOME di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare da loro stipulato, in data 15. 7. 2011, con la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto il trasferimento di un terreno a fronte della cessione di due appartamenti facenti parte degli edifici da costruire, e, in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta, aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento degli attori, condannandoli al pagamento della penale di euro 50.000,00 ed al risarcimento del danno ulteriore, quantificato in euro 100.000,00.
La Corte motivò la decisione rilevando che il contratto preliminare stipulato tra le parti era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire due palazzine e che tale risultato era stato compromesso dal comportamento degli promittenti, che avevano ritirato unilateralmente la seconda variante del progetto, così impedendo la sua approvazione.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata l’11. 2. 2020, con atto notificato il 12. 6. 2020, ha proposto ricorso COGNOME NOMECOGNOME anche nella sua qualità di procuratore di NOMECOGNOME sulla base di tre motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ., lamentando che la Corte di appello non abbia esaminato la ricostruzione dell’ iter della pratica di concessione edilizia esposta nella relazione del consulente tecnico di parte arch. NOME COGNOME allegata all’atto di appello . Da essa risultava che la pratica non aveva avuto esito favorevole a causa della inosservanza da parte della società NOME degli obblighi imposti dalla Commissione edilizia del comune, che aveva richiesto il nulla osta per l’esistenza del vincolo idrogeologico, l’autocertificazione da parte dell’impresa costruttrice circa il riutilizzo e lo smaltimento delle terre e rocce di scavo e le ricevute dei pagamenti degli oneri concessori. L’omesso esame di tali circostanze, si aggiunge, ha impedito al giudicante di compiere una valutazione comparativa del comportamento delle parti, che si erano addebitati reciproci
R.G. N. 17174/2020.
inadempimenti, esame che se fosse stato compiuto avrebbe portato ad imputare il mancato rilascio della concessione alla società RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile , atteso che l’art. 348 ter cod. proc. civ. esclude la deducibilità in cassazione del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia fondata sulle stesse ragioni di quella di primo grado ( c.d. doppia conforme ). La citata disposizione risulta applicabile nel caso di specie, essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2016.
Tale pronuncia assorbe anche la censura di violazione dell’art. 1453 cod. civ, che è sorretta da argomentazione non autonoma ma dipendente dal denunziato errore di omesso esame.
Il secondo motivo denuncia vizio di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., costituito dalla dichiarazione scritta del tecnico incaricato di curare la pratica edilizia, arch. COGNOME che riconosceva di avere ritirato la seconda variante su richiesta della stessa controparte, dando per contro credito alla sua dichiarazione di ritrattazione fatta in sede di deposizione testimoniale.
Anche questo motivo è inammissibile per la ragione indicata nell’esame del motivo precedente.
Il terzo motivo, che denuncia erronea valutazione delle emergenze processuali e contraddittorietà della sentenza, censura il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto in favore della convenuta, in mancanza di prova, la penale di euro 50.000,00 convenuta per il rimborso delle spese progettuali, ed il risarcimento del danno per il mancato guadagno.
Il motivo è inammissibile perché investe l’accertamento della ricostruzione dei fatti e la relativa valutazione del giudice di merito, operazioni che rientrano nella sua esclusiva competenza e che non sono pertanto censurabili in sede di giudizio di legittimità. A ciò si aggiunga che la statuizione di condanna risulta adottata dalla Corte di appello in applicazione della penale prevista in contratto, clausola che, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., riconduce l’obbligazione di pagamento della somma pattuita al mero inadempimento della parte a cui carico è prevista, dispensando l’altra parte dalla prova del danno sofferto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
R.G. N. 17174/2020.
Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.