Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32160 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32160 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 10872/2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ avvocato NOME COGNOME presso cui sono elettivamente domiciliate in Eboli (SA), al INDIRIZZO
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 151/2021, pubblicata in data 10/02/2021, notificata in data 18/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che, all’esito del giudizio di opposizione , aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 109/2003 su istanza del geometra COGNOME Stefano avente ad oggetto la somma di € 4.072,73 oltre interessi per la prestazione professionale eseguita.
La sentenza di prime cure ha ritenuto sussistente il diritto al compenso del geometra per l’attività prestata avendo lo stesso curato la progettazione c.d. preliminare o di massima di alcune infrastrutture zootecniche dell’azienda dell’opponente che aveva consentito la delibera da parte dell’amministrazione competente di riconoscimento di contributi erariali per la realizzazione delle opere progettate, che poi non erano state eseguite dal committente per sua inerzia.
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto il credito del professionista che, sulla base del suo progetto, ha consentito lo stanziamento del finanziamento richiesto da parte della Comunità Montana Calore Salernitano, con l’emissione del decreto concessorio n. 25 del 23/11/1999 , avendo l’incarico avuto ad oggetto solo la progettazione per i fini predetti e non la esecuzione delle opere. Viceversa, l’opponente ha contestato la debenza dei compensi non avendo il geometra COGNOME svolto compiutamente la progettazione concordata che non poteva essere messa in opera, se non con aggravio di spese.
La corte distrettuale ha ribadito che il creditore-ingiungente non ha mai richiesto il pagamento di un’attività di progettazione esecutiva non avendo l’appellante dedotto e provato di aver conferito l’incarico di redigere una progettazione esecutiva, incarico diverso da quello per cui il geometra COGNOME ha agito in giudizio.
La sentenza, pubblicata il 10/02/2021, notificata in data 18/02/2021, è stata impugnata dal signor NOME COGNOME con ricorso in Cassazione nei confronti delle eredi del sig. COGNOME NOME deceduto nel corso del giudizio
di primo grado, assistito da tre motivi di ricorso. Si sono costituite le eredi del geometra COGNOME con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa.
La corte distrettuale non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione della circostanza che l’opera progettuale non poteva essere compiuta da un geometra, bensì da un ingegnere trattandosi di opere in cemento armato; inoltre, non era stata valutata la circostanza che il geometra COGNOME non aveva offerto alcun elemento di fatto in ordine alla corretta esecuzione della prestazione pattuita; altra circostanza di cui il giudice avrebbe omesso la valutazione sarebbe costituita dalle emergenze peritali, secondo cui la progettazione eseguita non consentiva la cantierabilità delle opere e, quindi, non poteva essere in alcun modo utilizzabile.
Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c.
La Corte di Appello sarebbe caduta in evidente contraddizione avendo affermato che, nel caso di specie, vi era stata certamente una progettazione parziale, ma che tale incompletezza era stata considerata ‘completa ed efficiente’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. .
Ad avviso dei ricorrente, la corte d ‘ appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il diritto al compenso, sebbene le emergenze processuali avessero dimostrato che la progettazione non fosse completa ed utile ai fini richiesti di realizzazione esecutiva delle opere progettate e che tali risultanze erano state confermate dal CTU ingegner COGNOME che ha accertato che il progetto non avrebbe potuto essere realizzato dal punto di vista economico e che non sarebbe stato idoneo per l’ottenimento delle necessarie a utorizzazioni e concessioni amministrative e sanitarie.
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo, che eccepisce l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. , è inammissibile in base al principio di cd. ‘doppia conforme’.
Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Al riguardo è stato precisato che l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022 (Rv. 664193 – 01).
Ciò premesso, la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di prime cure in ordine alla debenza delle somme richieste dal geometra COGNOME percorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa . L’odierna parte ricorrente nulla deduce in ordine alla diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Anche il secondo motivo con cui si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c. è inammissibile.
La sentenza impugnata contiene la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
E’, comunque, da osservarsi come la censura non colga nel segno in quanto contesta alla Corte di Appello di essere caduta in evidente contraddizione avendo affermato che, nel caso di specie, vi era stata certamente una progettazione parziale, ma che tale incompletezza era stata considerata ‘completa ed efficiente’.
Tale contestazione non evidenzia un profilo di omessa motivazione, ma una evidente richiesta di riesame del merito inammissibile in sede di legittimità.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente contesta la decisione della corte d’appello che avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il diritto al compenso, sebbene le emergenze processuali avessero dimostrato che la progettazione non fosse completa ed utile ai fini richiesti di realizzazione esecutiva delle opere progettate; tali risultanze erano state confermate dal CTU ingegner COGNOME che ha accertato che il progetto non avrebbe potuto essere realizzato dal punto di vista economico e che non sarebbe stato idoneo per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e concessioni amministrative e sanitarie.
Va al riguardo premesso che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25348; Cass. 7921/2011).
Ciò posto, è evidente che l’odierna parte ricorrente richieda a questa Corte di riesaminare e rivalutare gli esiti della causa, potere riservato in via esclusiva al giudice del merito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per spese , nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, il 19/09/2024