Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11144 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 11144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23754/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec dell’avvocato AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 590/2021 R.G.N. 617/2020 depositata il 05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello che COGNOME NOME av eva proposto contro la sentenza n. 13/2020 del Tribunale di Rimini che aveva rigettato il ricorso che la COGNOME aveva proposto nei confronti del convenuto COGNOME NOME, volto a sentir: – accertare che il COGNOME era il suo datore di RAGIONE_SOCIALE; – dichiarare che ella aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del convenuto dall’1.1.2015 al 30.6.2018; – dichiarare che ella aveva svolto mansioni correttamente inquadrabili nel livello relativo previsto dal CCNL RAGIONE_SOCIALE, comunque non inferiore al livello B, secondo le modalità dettagliatamente indicate in ricorso; -per l’effetto, condannare il COGNOME alla corresponsione in suo favore dell’importo di € 21.356,74 per differenze retributive a titolo di RAGIONE_SOCIALE a tempo pieno e straordinario, tredicesima, ferie non godute, t.f.r. e altro, o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre accessori. La stessa Corte ha, altresì, condannato l’allora appellante al pagamento delle spese di lite.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che il primo Giudice aveva esaminato in modo attento ed accurato tutto il materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione, motivando in modo esaustivo e convincente la propria decisione, che appariva immune da vizi logico-giuridici, disattendendo, quindi, i rilievi dell’appellante circa le deposizioni testimoniali raccolte in prime cure.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Ha resistito l’intimato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la sentenza d’appello non ha dato il giusto peso alla deposizione del teste COGNOME in quanto convivente della COGNOME e censura la valutazione delle prove in quanto eseguita dai giudici di appello in modo atomistico anziché in modo unitario e complessivo.
Con il secondo motivo, denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 ex art. 360, n. 3, c.p.c.’, per avere la sentenza impugnata condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite nonostante la stessa fosse parte debole del rapporto e senza tenere nel debito conto le difficoltà probatorie p roprie dei lavoratori domestici in quanto svolgenti l’attività nell’ambito di un ristretto nucleo familiare.
3. Il primo motivo è inammissibile
3.1. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in
relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).
E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dal quinto comma dell’articolo 348 -ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evita re l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).
3.2. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationes decidendi di tali pronunce fossero almeno in parte differenti.
3.3. Nota, peraltro, il Collegio che la ricorrente, come si desume dall’esposizione della censura in esame, in realtà nepp ure si duole dell’omesso esame di fatti storici, principali o secondari, in ipotesi decisivi, che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, ma lamenta un’errata valutazione delle prove testimoniali operata dai giudici di merito, e ne propone una ad essa alternativa; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, dove si allega quello che, a detta della ricorrente, poteva integrare gli estremi delle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del
mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compens azione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così Cass. civ., sez. VI, 26.4.2019, n. 1139; e, in senso conforme, Sez. Un. n. 14989 del 2005).
La ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’ essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’1.3.2023.