Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22144 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28126-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
R.G.N. 28126/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/06/2024
CC
avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 522/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/08/2022 R.G.N. 649/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Firenze respingeva l’appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto di rigetto delle loro domande dirette alla condanna di NOME COGNOME al pagamento di differenze retributive per diverso inquadramento (operai agricoli anziché collaboratori domestici), lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, integrazione, spese sostenute, cd. Bonus Renzi;
la Corte distrettuale, previo riesame critico del materiale probatorio alla luce dei motivi di appello, per quanto qui ancora rileva, confermava le valutazioni del Tribunale circa gli esiti dell’attività istruttoria svolta nel contraddittorio delle parti, giudicando non raggiunta la prova di quanto dedotto dai lavoratori a fondamento delle proprie rivendicazioni economiche;
avverso la sentenza della Corte di Firenze ricorrono in cassazione gli originari ricorrenti in primo grado, poi appellanti; resiste parte datoriale con controricorso; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale, senza svolgere attività difensiva; i ricorrenti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
i ricorrenti, con unico articolato motivo, lamentano omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per la mancata escussione di testimoni; sostengono che i giudici di merito avrebbero errato a non ammettere la prova testimoniale su fatti circoscritti e capitolati su circostanze che, ove accertate, avrebbero reso prive di valore le risultanze indiziarie esclusivamente valorizzate dalla Corte territoriale e sarebbero state idonee ad accertare la fondatezza delle pretese creditorie dei lavoratori e l’accertamento delle mansioni effettivamente svolt e nonché l’orario di lavoro effettivamente osservato;
il ricorso è inammissibile;
avendo la Corte d’Appello confermato integralmente le statuizioni di primo grado, è integrata ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.); quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisone impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);
si osserva, inoltre, che spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
la regolazione delle spese di lite del grado, liquidate complessivamente come da dispositivo, segue il regime della soccombenza in favore della parte controricorrente che ha svolto attività difensiva;
alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 18 giugno 2024,