Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1841 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1841 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8128/2021 R.G. proposto da
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Consorte NOME
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1226/2020, depositata il 22 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila ,
Oggetto: revocazione
depositata il 22 settembre 2020, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto il ricorso per la revocazione dell’ordinanza dal medesimo pronunciata con cui la banca era stata condannata al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 274.174,00, oltre interessi legali, in adempimento di un mandato irrevocabile all’incasso conferito in favore di quest’ultima;
la Corte di appello ha confermato la decisione di prime cure escludendo, in particolare, sia che l’ordinanza impugnata per revocazione fosse frutto di dolo della controparte, sia che l’ordine irrevocabile di pagamento emesso in favore di NOME COGNOME e contenente una clausola da quest’ultima non sottoscritta di autorizzazione al versamento di parte della somma alla RAGIONE_SOCIALE fosse falso, sia, infine, che la mancata produzione di documenti relativi al giudizio da parte della banca fosse dipesa da causa di forza maggiore o caso fortuito;
il ricorso è affidato a due motivi;
NOME COGNOME non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia l ‘omesso esame di fatt i decisivi e controversi del giudizio, per aver la Corte di appello confermato la decisione di primo grado in ordine all’insussistenza del prospettato dolo revocatorio senza valutare gli elementi probatori prodotti a sostegno dell’allegazione;
con il secondo motivo formula analoga censura con riferimento al dedotto vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., lamentando il mancato esame d elle dichiarazioni rese dall’odierna intimata nella seconda memoria istruttoria da cui emergeva che la stessa aveva espressamente riconosciuto di aver direttamente sanato l’esposizione debitoria del marito verso la RAGIONE_SOCIALE s.p.a. mediante utilizzo del denaro proveniente dalla vendita dell’immobile fornito dalla
banca;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
ricorrendo nella specie una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);
parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025 .