Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21805 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21805 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19941-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 1793/2019;
Oggetto
R.G.N.19941/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, rigettando il gravame svolto dall’attuale ricorrente, ha qualificato la domanda azionata come inerente ad omissione contributiva in riferimento a cartelle non opposte tempestivamente e, pertanto, versandosi in tema di ripetizione d ‘ indebito, ha ritenuto irrilevante il profilo della buona fede e dichiarato irripetibili le spese di lite del gravame.
Avverso tale sentenza ricorre NOME COGNOME con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale censura la qualificazione della domanda e la contraddittorietà della motivazione in punto di spese del giudizio di prime cure, rimaste a carico della parte privata.
L’ INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo mezzo si devolve, inammissibilmente, vizio di motivazione in presenza di doppia decisione conforme, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348 -ter, ult. co., c.p.c. e, adesso, dall’art. 360, comma 4°, c.p.c., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022.
E poiché la fattispecie di doppia conforme in punto di fatto ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per
rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così Cass. n. 7724 del 2022 e successive conformi), è fin troppo evidente che ogni censura al riguardo risulta in queta sede irrimediabilmente preclusa.
Vale anche aggiungere, e di non secondario rilievo, che la qualificazione della domanda è attività propria del giudice del merito con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.
Del pari è infondata la seconda doglianza, con la quale si tenta di veicolare l’ applicabilità dell’esonero dalle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod.proc.civ. in fattispecie di omissione contributiva all’evidenza non soggetta al regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dalla detta disposizione, espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati (v., fra tantissime, Cass. n. 16676 del 2020, ed ivi ulteriori precedenti).
In definitiva, il ricorso è rigettato.
Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
NOME COGNOME