Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 581-2023 proposto da:
COGNOME NOME già NOME nella qualità di erede di NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale-
contro
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
Lavoro subordinato Differenze retributive
R.G.N. 581/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 325/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 108/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 316/2019, il Tribunale di Pesaro aveva accolto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE al decreto, che ingiungeva a detta società il pagamento, in favore di NOME, della complessiva somm a di € 50.134,37, a titolo di differenze retributive, e aveva quindi revocato detto decreto ingiuntivo.
In secondo grado, la causa, interrottasi per il decesso di NOME e la cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, era riassunta dall’appellante COGNOME nei confronti di COGNOME NOME nella duplice qualità di ex socia della suddetta s.n.c. e di erede di COGNOME NOME, nonché nei confronti di COGNOME NOME, quale indicato ulteriore erede di COGNOME NOME.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto dalla COGNOME contro la sentenza di primo grado e la condannava al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, come liquidate.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale in ordine alla sufficienza degli elementi nel complesso acquisiti agli atti a sostegno
dell’eccezione di avvenuto pagamento del credito azionato, sollevata dalla società opponente in primo grado.
Avverso tale decisione, NOME (già NOME) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso e COGNOME NOME ha resistito con distinto controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.’. Secondo la ricorrente, all’esito della fase istruttoria del primo grado, emergevano indizi concordanti volti a confermare che ella firmava le buste paga solo per ricevuta e non per accettazione del pagamento. Nello svolgimento del motivo deduce anche la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sostiene che la sentenza d’appello non ha dato il giusto peso all e deposizioni testimoniali e l’unica concessione è stata quella di chiedere alla sig.ra COGNOME COGNOME deposito delle dichiarazioni dei redditi, che la stessa non ha potuto produrre non avendole mai presentate dal momento che non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni. Lamenta, inoltre, che i giudici di seconda istanza non hanno fornito alcuna motivazione a supporto della decisione, omettendo di esaminare compiutamente le prove documentali e testimoniali, dalla qual
cosa è derivato il vizio di motivazione sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della medesima.
Con un secondo motivo si denuncia ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.’. Deduce la ricorrente la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante all’esito della pronuncia della Corte cost. n. 77 del 2018, secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, per avere la sentenza impugnato condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite nonostante la stessa fosse parte debole del rapporto e senza tenere nel debito conto le difficoltà probatorie.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato ex art. 360 n. 5) c.p.c., NOME NOME deduce che la Corte d’appello ha totalmente omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di estraneità al giudizio di appello da lui avanzata in tale sede ed alla conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, in quanto egli non aveva mai assunto la qualità di erede di COGNOME NOME.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
4.1. Occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti
ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis , Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).
E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dal quinto comma dell’articolo 348 -ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicar e le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).
4.2. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado e quella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi.
4.3. Ebbene, la ricorrente neanche ha allegato se ed in che parti le motivazioni delle due sentenze in questione fossero significativamente difformi.
Inoltre, in tale censura, non è dedotto l’omesso esame circa uno o più fatti storici, primari o secondari, asseritamente decisivi, che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, ma è, in realtà, sostenuta una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici di merito del doppio grado di giudizio; valutazione cui si contrappone una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pagg. 6-10 del ricorso); il che non è consentito in questa sede di legittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 34476/2019).
Anche il vizio di motivazione, addebitato all’impugnata sentenza, è dedotto in termini generici e comunque difformi dai
rigorosi limiti in cui tale vizio può ora essere dedotto nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. sez. un. n. 37406/2022).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
Infatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, ex plurimis , Cass., sez. I. 6.9.2021, n. 24056).
L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di NOME, in quanto esplicitamente condizionato.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore di ognuno dei due controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuno di ess i, in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 21.2.2024.