Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32518 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4799-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 4799/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 797/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 732/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 4799/19 Considerato che:
Con sentenza del giorno 2.10.2018 n. 797, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima società diretto a far accertare l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con RAGIONE_SOCIALE, per il periodo da luglio 2014 al giugno 2015 e, quindi, ottenere l’annullamento del verbale di accertamento Inps del 5.10.2015, per insussistenza del credito contributivo preteso dall’Istituto e pari a € 44.262,12.
Il tribunale aveva ritenuto non necessaria l’istruttoria chiesta dalla società, ritenendo che l’Inps avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, alla luce delle dichiarazioni rese al momento dell’ispezione dallo stesso COGNOME e da altri soggetti presenti sul luogo di lavoro, mentre le successive dichiarazioni contrarie erano generiche e non idonee a smentire quelle rese nell’immediatezza dell’ispezione.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Rilevato che:
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in riferimento alle dichiarazioni raccolte in sede di verbale ispettivo, dalle quali emergerebbe, ad avviso della Corte del merito, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società RAGIONE_SOCIALE e il sig. COGNOME, a decorrere dal giugno 2014, reputando non necessarie le prove per testi articolate ma senza dare adeguatamente conto del proprio convincimento, con argomentazioni logiche e coerenti e supportate dalle evidenze istruttorie emerse in corso di giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto erroneamente, la Cort e d’appello aveva ritenuto che il verbale di accertamento ispettivo offrisse
la prova piena dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il COGNOME, disattendo le richieste probatorie formulate dalle parti.
Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili; in primo luogo, per la presenza di una doppia decisione ‘conforme’ del giudice di primo e secondo grado, che si sono basati sugli stessi fatti, dimodoché è precluso, ex art. 348 ter c.p.c., la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014). In secondo luogo, per la mancanza dell’individuazione di un preciso fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, nonché del la sua decisività, mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 21672/18, in motivazione).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del