Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10205 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10205 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7704/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
-controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, GALIONI NOME, RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4523/2018, pubblicata l’ 08/01/2019, R.G. n. 1365/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 4523 pubblicata l’8.1.2019, la Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato che tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal settembre 2008 al febbraio 2010 ed ha condannato le società, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi euro 13.702,27, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale ha ritenuto che le prove raccolte dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto dalla COGNOME in qualità di supervisore e responsabile del call center, nonché lo svolgimento dell’attività indifferentemente e contemporaneamente per le due società, con conseguente individuazione di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto dietro lo schermo formale dell’assunzion e da parte della RAGIONE_SOCIALE; in particolare, il giudice di merito ha rilevato che doveva individuarsi la legittimazione passiva della società RAGIONE_SOCIALE in considerazione della prospettazione (rivelatasi fondata) svolta nell’originario ricorso (a prescindere dalla titolarità di detta società di un contratto di Agenzia con RAGIONE_SOCIALE circa la gestione delle Regioni del Centro RAGIONE_SOCIALE) e ritenuto provato che ‘la COGNOME, amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, dava direttive alla originaria ricorrente e si occupava delle richieste per eventuali assenze dal servizio: ferie, malattie, ecc., mentre il COGNOME NOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE controllava lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’appellata’; ha, inoltre, rilevato che le denunzia di falsa testimonianza depositate da NOME COGNOME nei confronti di due testimoni non incideva sull’esame e sulla valutazione delle deposizioni rese (anche considerato che per la teste NOME COGNOME risultava un decreto di archiviazione del 2015).
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Le altre società sono rimaste intimate. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., la mancata valutazione della carenza di legittimazione passiva della società a fronte delle sentenze penali adottate nei confronti di due testimoni del processo (NOME COGNOME, condannato dal Tribunale di Velletri per il delitto di falsa testimonianza con sentenza depositata l’8.5.2017; NOME COGNOME, nei confronti della quale vi è stata pronuncia di archiviazione nel 2015); la sentenza adottata nei confronti del COGNOME in sede penale ha rilievo decisivo in quanto dimostra che la RAGIONE_SOCIALE non ha mai operato né ha mai avuto dipendenti nel Lazio, non avendo stipulato alcun accordo di agenzia con la RAGIONE_SOCIALE (bensì con la RAGIONE_SOCIALE) ed avendo sede legale in Benevento.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia ‘violazione e falsa appli cazione di norme di diritto’, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., non avendo, la lavoratrice, fornito prova idonea a fondare la prospettazione della unicità del centro di imputazione giuridica, non potendosi, pertanto, applicare l’art . 1294 cod.civ.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto trascura di considerare che il n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., che viene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014).
3.2. In questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.
3.3. Anche se si volesse tenere in disparte il pur decisivo profilo della pronuncia c.d. doppia conforme, la novella del 2012 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), e nel caso di specie, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico con carattere di decisività (alla luce del complesso ed articolato quadro probatorio che ha fondato la decisione dei giudici di merito).
3.4. La censura appare, inoltre, nuova, non essendo stata la questione della condanna in primo grado del COGNOME per falsa testimonianza specificamente trattata nella decisione impugnata (ove si precisa che ‘nei confronti dei due testi non vi sono decisioni di condanna per falsa testimonianza, ma una denunzia fatta da COGNOME NOME, rappresentante legal e dell’odierna appellante, che non incide sull’esame e valutazione delle deposizioni rese’) ne’ avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della sua tempestiva introduzione nel giudizio di appello (la cui decisione, come riferisce il ricorrente, è stata resa inter partes e pronunciata in data 26.11.2018, depositata in data 8.1.2019, ossia oltre un anno dopo l’adozione della sentenza di condanna a carico del COGNOME).
Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Anche volendo tenere in disparte il pur decisivo profilo della mancata indicazione delle disposizioni normative ritenute violate, va ribadita l’inammissibilità di censure che ‘sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione’, così travalicando ‘dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti’ (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).
4.2. Deve rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, la sussistenza, ad avviso dell’interessato, di un accordo tra le parti sul compenso da erogare per l’attività prestata) è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Ma per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 -che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione la censura dell ‘indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l’omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928). Evenienze che qui non si verificano.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il riparto delle spese del presente giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
La domanda del controricorrente di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cod.proc.civ. non è fondata, non ravvisandosi, nel caso di specie, una violazione del grado minimo di diligenza che possa consentire di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non potendosi ritenere sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass.Sez.Un. n. 9912 del 2018).
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2023.