Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12340 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3610 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
ricorrente
contro
BANCA DI ANGHIARI E RAGIONE_SOCIALE ; intimata
avverso la sentenza n. 1396/2022 emessa da CORTE D’APPELLO DI FIRENZE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1396/2022, ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con riguardo al debito contratto per il rimborso di un mutuo chirografario. Ha ritenuto, per quanto ancora rileva: a) che l’impugnazione proposta era «ai limiti dell’inammissibilità per come incongruamente formulata »; b) che in punto di fatto, il mutuo era stato concluso tra la banca, COGNOME e COGNOME, con prestazione di fideiussione da parte di COGNOME, e non sussisteva un contratto plurilaterale che vedesse anche RAGIONE_SOCIALE (committente) o RAGIONE_SOCIALE (appaltatrice) come parti; c) che la banca aveva dunque correttamente agito contro i propri debitori; d) che al mandato irrevocabile di pagamento conferito dalla società COGNOME RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (deputato a riversare gli acconti spettanti alla società appaltatrice sul conto delle due socie di questa, così da consentire la graduale estinzione del mutuo contratto dalle medesime), la banca appellata risultava essere del tutto estranea, onde essa aveva correttamente agito nei confronti degli appellanti.
Ricorrono per cassazione COGNOME, COGNOME e COGNOME. La banca intimata non ha rassegnato difese.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La proposta ha il tenore che segue:
«’unico motivo con il quale si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza che il mutuo fu concesso per saldare un precedente finanziamento bancario e che le due socie sono solo casalinghe, il che non giustificherebbe l’ingent e finanziamento, onde è chiaro che la vera obbligata era la RAGIONE_SOCIALE
-è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme».
─ Il Collegio condivide tale rilievo: la sentenza di appello (pag. 4) ha confermato la sentenza di primo grado nell’accertamento quanto al fatto che la banca era estranea al secondo rapporto contrattuale intercorso tra le appellanti e RAGIONE_SOCIALE: quello avente ad oggetto il mutuo di euro 541.000,00 concluso a seguito della morosità occorsa nel rimborso di un primo finanziamento. Tale accertamento di fatto risulta quindi insuscettibile di essere posto in discussione, in questa sede di legittimità, con la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. E’ il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., nell’ipotesi di «doppia conforme» ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947); nel caso in esame, non solo la parte ricorrente non ha fornito indicazioni a tale riguardo, ma ─ come si è detto ─ emerge dalla stessa decisione impugnata che le due sentenze di merito si fondino, per quanto qui rileva, sulle medesime ragioni di fatto.
─ Il ricorso è in conclusione inammissibile
─ Nulla è da statuire in punto di spese.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. In tal senso, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione