Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29054/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME unitamente e disgiuntamente
all’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, in Roma, INDIRIZZO, eleggono domicilio;
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 3142/2022, depositata il 7 ottobre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione ritualmente notificato, RAGIONE_SOCIALE chiedeva dichiararsi la responsabilità dei convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME (venditori), RAGIONE_SOCIALE (appaltatrice) ed NOME COGNOME (progettista e direttore dei lavori incaricato da RAGIONE_SOCIALE), convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di Monza per gli abusi edilizi rilevati nel l’appartamento composto dal secondo piano e dal sottotetto di uno stabile sito in Chiavari, INDIRIZZO, acquistato dall’attrice con rogito del 24.2.2009, in adempimento di precedente contratto preliminare, data in cui erano ancora in corso i lavori di ristrutturazione della copertura e del piano sottotetto, del cui costo Rio (come da scrittura stipulata con RAGIONE_SOCIALE, definita transazione ma qualificabile come contratto atipico più che appalto), si era fatta carico per un ammontare complessivo di ulteriori euro 535.000,00. In particolare, chiedeva accertarsi l’esistenza dei suddetti abusi e cioè che anziché un terrazzo a pozzetto (come da progetto assentito) l’ immobile era dotato di un unico ampio terrazzo sino al limite di gronda con vista sulla baia, all’epoca del preliminare già ultimato; non essendo tuttavia consentito dal vincolo
paesaggistico con tali caratteristiche, era stata costretta ad avviare una pratica in sanatoria con riduzione del terrazzo medesimo e significativo peggioramento della vista, pur se riusciva a ridimensionare l’altezza del muretto impostole, che l’avrebbe del tutto impedita. Chiedeva, quindi, condannarsi i convenuti, in via solidale o alternativa tra loro, a rifondere i danni subiti e vedersi rimborsati i costi sostenuti per l’assistenza professionale nella pratica edilizia per sanare le difformità e per quelli necessari alla realizzazione delle opere atte a rendere l’immobile conforme a legge, nonché al ristoro del danno determinato dal minor valore del bene.
Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì l’AVV_NOTAIO , ottenendo di chiamare in causa la propria assicurazione UnipolSai, a sua volta costituitasi.
Rimaneva contumace NOME COGNOME.
Con sentenza n. 120/2019, resa in data 9 gennaio 2019, il Tribunale di Monza rigettava le domande attoree.
-Avverso tale sentenza ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la riforma.
Si sono costituiti gli appellati, ad eccezione di NOME COGNOME, insistendo per il rigetto del gravame, con appello incidentale proposto da NOME COGNOME.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3142/2022 depositata il 7 ottobre 2022, ha respinto l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.
3. -La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. e articolo 115, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. La Corte di Appello di Milano non avrebbe spiegato le ragioni in base alle quali il terrazzo con ‘ringhiera a filo pavimento’ che è stato ‘voluto, acquistato e consegnato’ a RAGIONE_SOCIALE sia del tutto ‘equivalente’ al terrazzo dotato di un ‘muretto alla base della ringhiera’ che la ricorrente ha potuto mantenere dopo aver ottenuto la sanatoria, configurando il terrazzo con ‘ringhiera a filo pavimento’ un abuso , in quanto privo delle necessarie autorizzazioni comunali. Il giudice di secondo grado non avrebbe dunque spiegato il motivo per cui l’immobile per cui è causa non avrebbe subito alcun deprezzamento.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. I, 4 marzo 2021, n. 5987; Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
La Corte d’appello ha fornito una specifica motivazione sul perché ha ritenuto di respingere il gravame, escludendo il deprezzamento dell’immobile. Alcuna censura può peraltro riguardare un omesso esame di fatti decisivi in ipotesi di ‘ doppia conforme ‘ , prevista dall’art. 348ter , comma 5, cod. proc. civ., come nel caso di specie. In tale ipotesi, il ricorso per cassazione proposto
per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947), ipotesi nella specie non ricorrente.
-Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. La Corte di Appello di Milano non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti le contraddizioni e le criticità che emergono dalla disamina della relazione peritale (peraltro in gran parte riconosciute dallo stesso consulente tecnico), né avrebbe spiegato, con un iter logico adeguato, perché abbia parimenti ritenuto irrilevanti le testimonianze rese successivamente all’espletamento della CTU su aspetti che lo stesso consulente aveva riconosciuto di non essere in grado di accertare.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. (Cass., Sez. III, 21 marzo 2024, n. 7716; Cass., Sez. V, 4 luglio 2023, n. 18886).
Nel caso di specie, tuttavia, risulta precluso l’esame del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di doppia conforme. Il ricorrente, invero, mira a ottenere una rivalutazione delle istanze istruttorie così come esaminate sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello, senza evidenziare alcuna difformità tra le due valutazioni compiute in sede di merito. Inammissibili risultano altresì per difetto di specificità le censure riguardanti le testimonianze
assunte successivamente alla consulenza d’ufficio e richiamate per estratto.
-Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente costituito, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione