Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1245 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5567/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7331/2021 depositata il 05/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato:
che RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la pronunzia del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva accolto la domanda della RAGIONE_SOCIALE di opposizione a decreto ingiuntivo, che era invece volto ad ottenere il pagamento di provvigioni conseguenti ad un contratto di agenzia;
che la Corte d’appello aveva rilevato come l’estraneità della RAGIONE_SOCIALE al rapporto dedotto non fosse stata superata neppure in appello, giacché la TI.RAGIONE_SOCIALE ‘non aveva depositato in primo grado il fascicolo del monitorio e nel secondo grado non aveva depositato né quello del monitorio né il fascicolo di primo grado’;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
che la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di difetto di motivazione, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per non avere la Corte d’appello acquisito il fascicolo d’ufficio di primo grado del giudizio di opposizione, pur avendo la stessa Corte ritenuto dirimente tale documentazione;
che RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni;
che, in primo luogo, non v’è prova della notifica del ricorso a controparte;
che, in secondo luogo, la doglianza è veicolata attraverso l’art. 360 n. 5 c.p.c., il quale -nella versione attualmente in vigore – ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014);
che la ricorrente non deduce alcun fatto storico decisivo, quanto piuttosto una mancata attività asseritamente doverosa da parte del giudice;
che, in terzo luogo, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016);
che, infine, la ricorrente non ha colto la ratio decidendi della Corte d’appello, la quale non ha distinto la fase monitoria da quella dell’opposizione per negare la possibilità di u tilizzare nella seconda i documenti prodotti nella prima (come sembrerebbe adombrare la
RAGIONE_SOCIALE, richiamando impropriamente Sez. U, n. 14475 del 10 luglio 2015), ma ha semplicemente fatto rilevare che l’atto di appello ‘menziona tra gli allegati all o stesso sia il fascicolo del monitorio (sub. 1) che quello dell’opposizione (sub.2), senza però produrli’ (dopo averli, evidentemente, ritirati). La Corte territoriale ha aggiunto ‘nel fascicolo telematico altri e diversi sono gli allegati all’atto d’appe llo e tra questi non vi sono nessuno dei due fascicoli di parte che peraltro non risultano comunque neppure materialmente in atti in formato cartaceo’;
che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. non offre elementi idonei a modificare il quadro testé delineato;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, non essendo stata svolta attività difensiva;
che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2