Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7335 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8852 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: MSS MHL 60L29 L781K)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura, NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 367/2021, pubblicata in data 3 marzo 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 3.500,00, oltre accessori, a titolo di indennizzo, sulla base di
Oggetto:
ASSICURAZIONE DANNI
Ad. 05/03/2025 C.C.
R.G. n. 8852/2022
Rep.
una polizza di assicurazione con questa stipulata, per i danni subiti a seguito dell’allagamento di un locale di sua proprietà .
L’opposizione della compagnia assicuratrice è stata accolta dal Giudice di Pace di Verona, con condanna dell’opposta ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. .
Il Tribunale di Verona ha confermato, nel merito, la decisione di primo grado, annullando però la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « pagine 7-8 della sentenza impugnata, punti 4.1-4.2: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 633 e ss cpc, ex art. 360, I comma, n. 3, cpc, e/o illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (l ‘ assenza di più assicurazioni per il medesimo rischio) ex art. 360, I comma, n. 5, cpc. ».
Ric. n. 8852/2022 – Sez. 3 – Ad. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 La società ricorrente deduce, in primo luogo, che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente negato la sussistenza delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo in proprio favore; sostiene, comunque, che tali condizioni sussistevano, anche perché il diniego del pagamento dell’indennizzo provvisoriamente liquidato dalla società a tanto incaricata dalla compagnia assicuratrice, con riserva di approvazione di quest’ultima, era intervenuto tardivamente e in ogni caso
illegittimamente, dal momento che l’eccezione avanzata dalla compagnia stessa , di annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1910 c.c., era infondata, non sussistendo affatto una duplice assicurazione per il medesimo rischio, circostanza di fatto di cui era stato omesso l’esame da parte del tribunale . Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
1.1 La questione della sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo non ha alcun rilievo ai fini del merito della controversia, in quanto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha esclusivo rilievo la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria, e ciò finanche ai fini delle spese della procedura monitoria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7892 del 28/09/1994, Rv. 487928 -01: « la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all ‘ esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un ‘ autonoma pronuncia sulla legittimità dell ‘ ingiunzione di pagamento agli effetti dell ‘ incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l ‘ onere delle spese è regolato in base all ‘ esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento »; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 13/06/1997, Rv. 505191 -01; Sez. 1, Sentenza n. 5984 del 17/06/1999, Rv. 527592 -01; Sez. 2, Sentenza n. 14126 del 26/10/2000, Rv. 541238 -01; Sez. 3, Sentenza n. 19126 del 23/09/2004, Rv. 577301 -01; Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007, Rv. 596767 -01).
Per tale profilo, dunque, il motivo di ricorso in esame è senz’altro inammissibile, per difetto di interesse.
1.2 Per quanto riguarda la questione del diniego del pagamento dell’indennizzo provvisoriamente liquidato, salva approvazione, risultano certamente infondate le censure con le quali la società ricorrente sostiene che tale diniego sarebbe illegittimo, in quant o intervenuto tardivamente: sotto tale profilo va senz’altro esclusa l’utile censurabilità in questa sede dell’interpretazione delle clausole della polizza, fatta propria dal tribunale, secondo cui il termine fissato per il pagamento dell’indennizzo dovuto non poteva essere inteso come un termine perentorio oltre il quale, anche laddove non dovuto, tale pagamento non potesse più essere rifiutato.
Infatti, si tratta di un’interpretazione del contenuto della volontà negoziale delle parti che (oltre ad essere tutt’altro che implausibile) certamente non potrebbe essere oggetto di contestazione in sede di legittimità, costituendo essa un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, comunque, non oggetto di specifiche censure sotto il profilo della eventuale violazione delle norme in tema di ermeneutica negoziale.
1.3 Risulta, infine, inammissibile, prima ancora che infondata, la censura con la quale la società ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe omesso l’esame della circostanza di fatto decisiva per cui non sussisteva affatto la situazione oggettiva prevista dall’art. 1910 c.c. e , cioè, una pluralità di assicurazioni per il medesimo rischio, atteso che l’assicurazione già operativa con altra compagnia al momento della stipula della polizza posta a base della presente controversia non copriva i medesimi rischi e, in particolare, non copriva quelli relativi al fabbricato e i danni da allagamento (o, in generale, da eventi atmosferici).
È, in proposito, assorbente la considerazione che la censura di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è ammissibile, in caso di doppia decisione conforme di merito (certamente ravvisabile, nella specie), ai sensi dell’art. 348 ter , ultimo comma, c.p.c. (disposizione abrogata, ma applicabile alla fattispecie, ratione temporis e, comunque), sostanzialmente oggi trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c.. D’altronde, si tratta di una questione effettivamente non presa direttamente in esame nella decisione impugnata in quanto il tribunale afferma espressamente che la società ricorrente, in relazione all’eccezione avanzata dalla compagnia convenuta ai sensi dell’art. 1910 c.c., si era limitata a sostenere esclusivamente « nel merito, l ‘ operatività della polizza assicurativa stipulata con RAGIONE_SOCIALE per esser stato, il sig. COGNOME in una condizione soggettiva di buona fede avendo egli sottoscritto il contratto assicurativo con RAGIONE_SOCIALE non avendo reale contezza di quanti giorni mancassero alla scadenza naturale del contratto di assicurazione ‘ (pag. 4 della comparsa di costituzione in primo grado della RAGIONE_SOCIALE) stipulato con RAGIONE_SOCIALE in un momento temporale antecedente ».
Nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., la ricorrente non richiama adeguatamente il contenuto degli atti difensivi con i quali essa avrebbe tempestivamente sollevato la specifica questione di cui al motivo di ricorso on esame, nel corso del giudizio di merito (né in modo diretto, mediante trascrizione, né in modo indiretto, mediante esatta localizzazione dei documenti e degli atti difensivi in questione, con l’indicazione dei relativi passaggi rilevanti) e neanche l’esatto co ntenuto delle clausole delle diverse polizze stipulate, che consentano di verificare la correttezza dei suoi assunti: di conseguenza, da una parte, si tratta di una questione che -poiché essa richiede evidentemente anche accertamenti di fatto
-non potrebbe essere presa in esame per la prima volta nella presente sede di legittimità; dall’altra parte, non potrebbe neanche ritenersi sussistente (se pure fosse ammissibile la relativa censura) il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non essendo il ricorso sufficientemente specifico nell’allegazione delle ragioni per cui il fatto non esaminato sarebbe da considerare effettivamente come già oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito.
Con il secondo motivo si denunzia « pagina 9 della sentenza impugnata, punto 5.2: illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all ‘ art. 183 del d.lgs 209/20.05 ex art. 360, I comma, n. 3, cpc, e/o illegittimità’ della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (l ‘ assenza di più assicurazioni per il medesimo rischio) ex art. 360, I comma, n. 5, cpc, e/o nullità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, l comma, n. 4, cpc ».
Il motivo è inammissibile, in quanto tutte le censure con esso formulate si risolvono, nella sostanza, in una contestazione della valutazione del tribunale in ordine all’attendibilità di alcuni dei testi escussi (in particolare, le testi COGNOME e COGNOME).
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, peraltro, « la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si
estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova » (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 -01; conf., ex multis : Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 -01; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009, Rv. 606413 -01; Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003, Rv. 566437 -01; nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01).
È opportuno precisare che, per ogni altro aspetto, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame reiterano quelle già esaminate in relazione al primo motivo e già ritenute inammissibili (in particolare, quelle relative alla dedotta non coincidenza tra i rischi assicurati dalle due diverse polizze stipulate dalla società ricorrente con diverse compagnie, in relazione alla quale, d’altra parte, le deposizioni testimoniali contestate non appaiono realmente conferenti, contrariamente a quanto sostiene la stessa ricorrente), ovvero introducono per la prima volta in sede di legittimità questioni che necessiterebbero (anche) di nuovi accertamenti di fatto, non ammissibili nella presente fase del giudizio.
È, infine, appena il caso di rilevare che la censura di insufficienza della motivazione non è più compresa tra i motivi di ricorso per cassazione, secondo l’attuale e vigente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
In ogni caso, la motivazione della decisione impugnata a sostegno dell’attendibilità dei testi le cui deposizioni sono contestate dalla ricorrente risulta del tutto adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, essa non è sindacabile nella presente sede.
Con il terzo motivo si denunzia « pagine 9-15 della sentenza impugnata, dal punto 5.3 al punto 5.18: illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio (l’assenza di più assicurazioni per il medesimo rischio) ex art. 360, I comma, n. 5, cpc, e/o illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all ‘ art. 1910 cc e all ‘ art. 1370 cc, ex art. 360, I comma, n. 3, cpc, e/o nullità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, I comma, n. 4, cpc ».
La società ricorrente contesta l’accertamento operato dal tribunale in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1910 c.c. e, in particolare, quello relativo al mancato avviso alla compagnia assicuratrice, nonché alla mancata conoscenza, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di un’altra polizza stipulata per i medesimi rischi presso diverso assicuratore, nonché quello del carattere doloso di tale omissione.
Il motivo è inammissibile.
3.1 Per quanto riguarda la questione dell’omesso esame del fatto decisivo e controverso della (pretesa) diversa estensione dei rischi coperti dalle due assicurazioni stipulate con diverse compagnie dalla società ricorrente, è sufficiente fare rinvio a quanto già osservato, in relazione al primo motivo del ricorso (in particolare, al paragrafo 1.3), con riguardo alla radicale inammissibilità della censura, per la sussistenza di una doppia decisione di merito conforme, nonché al difetto di specificità della stessa, anche in relazione alla sua avvenuta espressa proposizione nel corso del giudizio di merito.
3.2 Per ogni altro aspetto (e, segnatamente, con riguardo al mancato avviso da parte dell’assicurata, al carattere doloso dello stesso ed alla mancata conoscenza della sussistenza di due assicurazioni per il medesimo rischio da parte dell’assicuratrice), tutte le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella non ammissibile contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici di merito (di primo e secondo grado) sulla base della valutazione degli
elementi di prova disponibili e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
3.3 È, infine, inammissibile, nella presente sede, anche la questione relativa all’interpretazione dell’art. 2.9 delle condizioni generali di contratto (in relazione alla quale si deduce una pretesa violazione dell’art. 1370 c.c.), per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c. p.c., in quanto si tratta di questione che richiede certamente accertamenti di fatto, che non è presa in esame nella decisione impugnata e in relazione alla quale la società ricorrente non chiarisce in modo adeguato se, in quale fase, in quali esatti termini ed in quali atti difensivi essa fosse stata già posta nel corso del giudizio di merito.
Con il quarto motivo si denunzia « illegittimità della sentenza impugnata in punto di condanna al pagamento delle spese di lite e delle spese vive ».
La società ricorrente contesta la propria condanna (invero solo parziale, nonostante la sua integrale soccombenza nel giudizio di merito) al pagamento delle spese processuali, quale conseguenza della pretesa erroneità della decisione impugnata e, quindi, dell’auspicato accoglim ento dei precedenti motivi del ricorso.
Il mancato accoglimento dei predetti motivi determina, pertanto, inevitabilmente, il medesimo esito anche per quello in esame, che non ha, in realtà, neanche la sostanza di un vero e proprio motivo di ricorso per cassazione.
5. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-