Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32342 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6014/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME quale erede testamentaria di COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso
dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BARI n. 2625/2020 depositata il 9.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.11.2024
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con due separati atti notarili del notaio di Altamura, NOME COGNOME, in data 21.2.2012, i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME donavano a due dei propri figli, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente la somma di € 280.000,00 ed un terreno di circa un ettaro in agro di Altamura, ed un terreno di circa 17 ettari in agro di Genzano di Lucania, e lo stesso giorno COGNOME NOME e COGNOME NOME sottoscrivevano una scrittura privata, nella quale, dopo avere dichiarato di avere ricevuto dai genitori quelle donazioni, si erano obbligati, a titolo di riconoscenza nei confronti dei genitori medesimi, a corrispondere alla fine di ogni anno agli stessi la somma di € 4.000,00 ciascuno.
Dal momento che mentre la figlia COGNOME NOME aveva pagato quella somma di € 4.000,00, il figlio COGNOME NOME benché costituito in mora dal legale dei genitori con la raccomandata ricevuta l’11.2.2013, non aveva versato ai genitori la somma di € 4.000,00, COGNOME NOME e COGNOME NOME ottenevano dal Giudice di Pace di Altamura il decreto ingiuntivo n. 128/2013 per il pagamento da parte di COGNOME NOME di €4.000,00 oltre accessori e spese.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione COGNOME NOMECOGNOME che ne chiedeva la revoca, sostenendo che non
esisteva alcuna valida obbligazione giuridica a suo carico, e che a tutto concedere, dalla scrittura privata del 21.2.2012 risultava solo una donazione remuneratoria, da ritenere nulla per vizio di forma.
Si costituivano nel giudizio di opposizione COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano il rigetto dell’opposizione, sostenendo che la scrittura privata del 21.2.2012 era espressiva dell’onere modale gravante sul donatario COGNOME NOME per le donazioni fattegli, da ritenere valido ed efficace anche se stipulato fuori dell’atto di donazione.
Il Giudice di Pace di Altamura, con la sentenza n. 197/2016 del 28.6.2016, rigettava l’opposizione di COGNOME Raffaele qualificando la scrittura privata del 21.2.2012 come contratto con obbligazione del solo proponente ex art. 1333 cod. civ., pienamente valido, valorizzando l’espressione ‘ si obbligano a corrispondere ‘, e compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello al Tribunale di Bari Sardone Raffaele, che lamentava col primo motivo la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c. in quanto il Giudice di Pace avrebbe erroneamente applicato l’art. 1333 cod. civ. senza sottoporre preventivamente la relativa questione al contraddittorio delle parti, e col secondo e terzo motivo sosteneva che in realtà l’art. 1333 cod. civ. non era applicabile nella specie perché presupponeva l’assenza dello spirito di liberalità e che andava piuttosto affermata, in ragione dell’espresso riferimento nella scrittura privata del 21.2.2012 alla riconoscenza dei beneficiari delle donazioni verso i donanti, la sussistenza di una donazione remuneratoria nulla per vizio di forma, con la conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo, basato su un titolo nullo.
COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello incidentale per le spese processuali, e chiedevano il rigetto dell’appello principale, ritenendo condivisibile la qualificazione della scrittura
privata del 21.2.2012 come contratto con obbligazione del solo proponente.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2625/2020 del 3/9.9.2020, accoglieva l’appello principale, ed in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo n. 128/2013 del Giudice di Pace di Altamura, e condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado in base al principio della soccombenza.
In particolare il Tribunale di Bari escludeva che vi fosse stata violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c., in quanto il Giudice di Pace si era limitato ad effettuare una riqualificazione giuridica di fatti allegati dalle parti senza rilevare d’ufficio fatti non sottoposti preventivamente al contraddittorio delle parti, ed esaminando congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, perché strettamente collegati, ne riconosceva la fondatezza.
La sentenza impugnata riteneva che, poiché con la scrittura privata del 21.2.2012 i donatari si erano obbligati a corrispondere ai donanti l’importo di € 4.000,00 ‘ a titolo di riconoscenza ‘, la fattispecie andava inquadrata nelle donazioni remuneratorie, in quanto l’art. 770 cod. civ. disponeva che ‘ E’ donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione ‘, e poiché la donazione remuneratoria era un contratto sottoposto a particolari oneri formali, non soddisfatti dall’adozione della forma della scrittura privata, doveva ritenersi quest’ultima improduttiva di effetti giuridici, incoercibile giuridicamente e quindi inidonea a fondare un decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso a questa Corte, notificato a COGNOME Raffaele il 2.3.2021, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quest’ultima quale unica erede testamentaria del padre COGNOME NOME, deceduto nel corso del giudizio di primo grado ma senza che l’evento sia stato fatto valere
nei precedenti gradi a scopo interruttivo, affidandosi a tre motivi, ed ha resistito con controricorso COGNOME RaffaeleCOGNOME
Nell’imminenza dell’udienza camerale le sole ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e dell’art. 118 comma 1° disp. att. c.p.c..
Si dolgono le ricorrenti che il Tribunale di Bari avrebbe riportato il risultato finale dell’operazione interpretativa compiuta, che l’ha indotto a qualificare la scrittura privata del 21.2.2012 come donazione remuneratoria, senza esplicitare l’ iter logico che a tale scopo avrebbe seguito, che avrebbe richiesto, data l’espressa assunzione di obbligazioni annuali di pagamento a carico dei sottoscrittori, almeno la spiegazione di come l’obbligazione fosse compatibile con la configurazione di una donazione remuneratoria.
Va premesso che questa Corte a sezioni unite ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1° n. 5, operata dalla L.n.134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione
(Cass. sez. un. n. 8053/2014 e più recentemente Cass. 20.10.2023 n. 29187).
In realtà nella specie la sentenza impugnata non ha omesso di motivare sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Bari a qualificare la scrittura privata del 21.2.2012 come donazione remuneratoria, in quanto sia pure sinteticamente, ha valorizzato il riferimento letterale specifico della scrittura alla causale delle obbligazioni pecuniarie assunte dai sottoscrittori con l’espressione ‘ a titolo di riconoscenza ‘, ed il fatto che l’art. 770 cod. civ. faccia espressamente rientrare tra le donazioni le liberalità fatte appunto per riconoscenza, da ciò facendo discendere la nullità della donazione per difetto della forma prescritta dalla legge (da individuarsi ex art. 782 cod. civ., ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di questa Corte anche alle donazioni per riconoscenza e remuneratorie, vedi Cass. 4.10.2023 n. 27998; Cass. 24.12.2021 n. 41480; Cass. 18.5.2016 n. 10262) e l’inapplicabilità dello schema del contratto con obbligazione del solo proponente ex art. 1333 cod. civ., utilizzato dal Giudice di Pace, in quanto incompatibile con la causa liberale di riconoscenza per la quale l’obbligazione é stata assunta dai sottoscrittori della scrittura privata del 21.2.2012 (vedi sul fatto che la disciplina dell’art. 1333 cod. civ., pur non derogata allorché il contratto unilaterale sia soggetto a forma scritta ad substantiam, non é invece applicabile nei casi espressamente regolati in senso contrario dalla legge come quello delle donazioni Cass. n.1921/1952 e più recentemente Cass 21.12.1987 n. 9500).
Resta da dire, che l’eventuale insufficienza della motivazione lamentata, per non avere spiegato la sentenza impugnata come possa essere qualificata come donazione per riconoscenza una scrittura privata con la quale il sottoscrittore assuma un’obbligazione periodica di pagamento, non rientra più tra i vizi di motivazione sindacabili in questa sede, tanto più che richiederebbe
un nuovo e diverso apprezzamento di fatto circa il carattere di liberalità che é stato compiuto dal giudice di merito sulla base di un elemento testuale diverso, avendo ritenuto il Tribunale di Bari nella scelta degli elementi probatori ai quali attribuire maggior peso per la formazione del suo convincimento, di dover considerare preminente il riferimento testuale alla causa di riconoscenza delle obbligazioni pecuniarie assunte dai sottoscrittori, correlata alle cospicue donazioni da essi ricevute.
Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1324, 1333 e 1367 cod. civ..
Si dolgono le ricorrenti che il Tribunale di Bari non abbia considerato la costituzione in mora compiuta nei confronti di COGNOME NOME dal legale di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, l’1.2.2013, come accettazione della proposta di un contratto unilaterale pienamente valido e produttivo di effetti rappresentata dalla scrittura privata del 21.2.2012, interpretando quest’ultima come donazione remuneratoria nulla e quindi priva di effetti, così violando l’art. 1367 cod. civ., applicabile anche agli atti unilaterali, che impone di interpretarli nel senso in cui possano avere qualche effetto, piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Il secondo motivo é infondato.
Va respinta l’eccezione di novità della censura sollevata da COGNOME Raffaele, in quanto non formulata nei motivi di appello, atteso che la sentenza del Giudice di Pace di Altamura aveva riconosciuto il perfezionamento di un contratto unilaterale ex art. 1333 cod. civ., sicché le attuali ricorrenti non avevano alcuna ragione di dolersi contro la decisione di primo grado dei profili interpretativi ora censurati, che attengono specificamente alla sentenza di secondo grado, e comunque l’atto di costituzione in mora del legale di COGNOME NOME e COGNOME NOME dell’1.2.2013 era già stato
prodotto nel giudizio di primo grado e faceva parte dei fatti allegati, e se ne é chiesta la riqualificazione giuridica in termini di accettazione della proposta di contratto unilaterale asseritamente contenuta nella scrittura privata dell’1.2.2013.
Occorre però ricordare che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, e che quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni, altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di una interpretazione, diversa da quella censurata, inammissibile come tale in sede di legittimità (vedi Cass. 18.11.2003 n. 17427; Cass. 27.10.2003 n. 16099).
Nella specie, l’unico profilo specifico di violazione dei canoni d’interpretazione del contratto utilizzabili lamentato, é quello dell’asserita violazione del principio di conservazione dell’art. 1367 cod. civ., secondo il quale nel dubbio il contratto e le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero, perché dalla qualificazione giuridica della scrittura privata del 21.2.2012 come donazione remuneratoria ed in particolare per riconoscenza, anziché come contratto con obbligazione del solo proponente, é derivata la nullità per difetto della forma richiesta per le donazioni dall’art. 782 cod. civ. e quindi l’improduttività di effetti giuridici della suddetta scrittura privata.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, però, le norme in tema di interpretazione del contratto sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 ss., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire
alla dichiarazione ha ragion d’essere proprio quando la ricerca soggettiva non conduca ad un utile risultato (sul punto Cass. 17.1.2017 n. 972; Cass. 24.1.2012 n. 925, Cass. 22.3.2010 n.6852). Una volta che il giudice di appello aveva chiarito il contenuto della scrittura privata del 21.2.2012 avendo riguardo al canone interpretativo di cui all’art. 1362 cod. civ., valorizzando l’espresso riferimento al titolo di riconoscenza correlato alle donazioni che COGNOME Raffaele aveva ricevuto, non vi era alcuna necessità di ricorrere al principio di conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.) per sciogliere dubbi residui.
3) Col terzo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circostanza, tempestivamente allegata in specifici passi richiamati dei loro atti di primo e di secondo grado, che la somma di €4.000,00, di cui alla scrittura privata del 21.2.2012, sarebbe stata posta a carico di COGNOME NOME, non per riconoscenza nei confronti dei genitori donanti, ma per realizzare una condizione paritaria col terzo figlio dei predetti, COGNOME NOME, che per detenere in locazione un immobile di proprietà della madre, COGNOME NOME pagava un canone mensile di € 330,00.
Il terzo motivo é inammissibile per difetto di decisività della circostanza allegata, ed in quanto non é vero che la stessa non sia stata considerata. Ed invero, con l’ordinanza del 12.6.2014 il Giudice di Pace di Altamura ha revocato la prova testimoniale, inizialmente ammessa a favore degli opposti, sulla circostanza da essi allegata alla lettera C di pagina 5 della comparsa di costituzione, in quanto contrastante col contenuto della successiva scrittura privata del 21.2.2012, nella quale COGNOME NOME aveva manifestato a giustificazione dell’obbligazione pecuniaria assunta la propria riconoscenza nei confronti dei genitori donanti e non l’intento di assecondare i genitori nella volontà di trattare i propri
tre figli in modo equanime, e tale ordinanza non é stata successivamente impugnata nelle conclusioni di primo grado, né nell’atto di appello, per cui la circostanza in questione é stata valutata negativamente in fase istruttoria, e non é stata poi considerata in sede di decisione perché non provata. Il fatto che la circostanza in questione non sia stata provata, neppure documentalmente, né potesse considerarsi non contestata in quanto altrimenti non sarebbe stata chiesta dagli opposti la prova testimoniale, fa sì che la medesima non possa essere fatta valere come fatto decisivo ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non potendosi per questa via superare il difetto di prova del fatto meramente allegato.
Ulteriormente la circostanza allegata non appare decisiva, in quanto al più espressiva di un motivo ulteriore che ha indotto i donanti a fare sottoscrivere ai figli COGNOME NOME e COGNOME NOME la scrittura privata del 21.2.2012, ma inidonea ad intaccare l’espressa individuazione in tale scrittura di una causa di riconoscenza quale unica giustificazione degli impegni pecuniari assunti dai sottoscrittori.
Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico delle ricorrenti in solido, in base al principio della soccombenza.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di COGNOME NOME e di COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, e le condanna in solido al pagamento in favore del controricorrente
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024