Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32327 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32327 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19546/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in FROSINONE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n.4439/2019 depositata l’ 8.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 25.10.2011 COGNOME NOME notificava al proprio figlio, COGNOME NOME, la cessione alla RAGIONE_SOCIALE, con sede nel Delaware (USA), facente capo al fratello, COGNOME NOME NOME, del credito restitutorio di £ 667.000.000 (pari ad € 344.476,75), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda, da lui vantato verso il destinatario della notifica per la donazione effettuata in suo favore nel 1997 tramite bonifico bancario, da ritenere nulla per difetto della forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 cod. civ..
In data 25.11.2011 la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi per brevità RAGIONE_SOCIALE), cessionaria del credito, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il debitore ceduto, COGNOME NOME COGNOME chiedendogli il pagamento del credito cedutole da COGNOME NOME e producendo la notifica della cessione di credito compiuta da quest’ultimo a COGNOME NOME COGNOME che contestava la titolarità e la legittimazione processuale attiva del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e lamentava la mancata produzione della cessione di credito, nel contempo proponendo querela di falso avverso la sottoscrizione apposta da COGNOME NOME alla notifica della cessione di credito, che però non veniva ammessa per irrilevanza della stessa.
Superati i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., dopo circa cinque anni dall’inizio del giudizio, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva di produrre l’originale dell’atto di cessione di credito, assumendo che il lungo tempo trascorso sarebbe stato necessario per reperire tale documento e per trasmetterlo dalla sede della società nel Delaware in Italia.
Il Tribunale di Milano riteneva però inammissibile per tardività tale produzione documentale, in quanto la Gamplex, che al momento dell’introduzione del giudizio, appena un mese dopo la notificazione della cessione di credito, era certamente nel possesso del suddetto documento ed aveva ritenuto di non produrlo, non aveva addotto una motivazione che legittimasse la rimessione in termini.
Con sentenza n. 598/2018 del 22.1.2018, il Tribunale di Milano respingeva la domanda della RAGIONE_SOCIALE per non avere fornito la prova della cessione di credito in suo favore, non desumibile, dato il valore della causa e l’inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2721 cod. civ., dalla mera notifica della cessione di credito.
Avverso tale sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, e la Corte d’Appello di Milano, nella resistenza di COGNOME NOME COGNOME che non riproponeva la querela di falso avverso la notificazione della cessione di credito compiuta nei suoi confronti dal cedente COGNOME NOMECOGNOME con la sentenza n. 4439/2019 del 3.10/8.11.2019, accoglieva l’appello, ed in totale riforma della sentenza di primo grado, condannava COGNOME NOME COGNOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE di € 344.476,75 oltre interessi dalla domanda al saldo ed alle spese processuali del doppio grado di giudizio.
La Corte d’Appello riteneva sufficiente a provare l’avvenuta cessione del credito di COGNOME NOME alla Gamplex la notificazione della cessione di credito a firma del cedente, da ritenere ormai riconosciuta per la mancata riproposizione della querela di falso da parte di COGNOME NOME COGNOME in quanto la notificazione proveniva nel caso di specie direttamente dal cedente e non dal cessionario, la cessione di credito produceva i suoi effetti nei confronti del debitore ceduto a norma dell’art. 1260 cod. civ. senza che fosse necessario il consenso del debitore ceduto (in tal senso Cass. 2.11.2010 n. 22280; Cass. 16.11.2010 n. 23093), che rimaneva estraneo ai rapporti tra cedente e cessionario (Cass. n.
13691/2012; Cass. n. 8145/2009) avendo solo interesse a compiere un pagamento avente efficacia liberatoria, potendo invece il ceduto indagare sulla validità estrinseca e formale della cessione quando la notifica della cessione proveniva dal cessionario e non dal cedente, per cui nel caso di specie la mancata produzione dell’originale della cessione di credito non poteva essere fatta valere dal cedente per paralizzare il suo obbligo di pagamento.
Scendendo quindi ad esaminare il profilo dell’esistenza, o meno, del credito ceduto, la Corte d’Appello riteneva che il bonifico bancario di £ 667.000.000 pacificamente ricevuto nel 1997 da COGNOME NOME COGNOME e proveniente da suo padre COGNOME NOME, senza ulteriori formalità, fosse stato ordinato con animus donandi, in quanto dai documenti prodotti relativi al carteggio intercorso tra le parti, ed in particolare dal documento 17 prodotto in primo grado, emergeva la volontà di COGNOME NOME di fornire al figlio NOME COGNOME la possibilità di affrontare il futuro con maggiore serenità ‘, come confermato dal fatto che anche il beneficiario aveva parlato, anche se impropriamente (data l’assenza di un negozio oneroso che in concomitanza ai suoi effetti tipici ne avesse avesse prodotto l’arricchimento per liberalità), di donazione indiretta, riconducendo in parte l’elargizione ricevuta a compenso delle prestazioni assistenziali da lui fornite quale medico di famiglia a favore dei genitori, caratterizzata anch’essa dall’ animus donandi, e rammentava altresì che la forma dell’atto pubblico a pena di nullità ex art. 782 cod. civ. era richiesta sia per la donazione diretta, che per quella remuneratoria, non essendo necessaria invece per la sola donazione indiretta, che doveva rispettare la forma prevista per il diverso schema contrattuale utilizzato a scopo di liberalità.
Dalla riconosciuta natura di donazione diretta del pagamento mediante bonifico bancario della rilevante cifra sopra indicata da parte del cedente, COGNOME NOMECOGNOME a favore del ceduto
COGNOME NOME COGNOME perché effettuato con la volontà di arricchire il beneficiario con proprio impoverimento senza l’osservanza della forma dell’atto pubblico ex art. 782 cod. civ., la Corte d’Appello ha quindi fatto derivare la nullità di tale donazione, con conseguente diritto del donante e quindi del creditore cessionario alla restituzione di quanto donato, con gli interessi legali dalla domanda, ed ha applicato il principio della soccombenza per le spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa Corte COGNOME NOME COGNOME notificato al legale domiciliatario della RAGIONE_SOCIALE il 10.7.2020, affidandosi a quattro motivi, e la RAGIONE_SOCIALE é rimasta intimata.
La Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso, ed il ricorrente non ha depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione ed errata interpretazione dell’art. 1260 cod. civ.. Si duole il ricorrente che la domanda del cessionario del credito sia stata accolta nonostante il mancato assolvimento da parte dello stesso dell’onere probatorio in ordine all’esistenza del credito, dovuta alla mancata produzione della cessione di credito, benché il difetto di legittimazione attiva conseguente della Gamplex fosse rilevabile anche d’ufficio, ed ancorché il ceduto potesse opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione ed errata interpretazione dell’art. 1264 cod. civ.. Dopo avere ricordato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la notifica della
cessione di credito serve solo ad escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal ceduto a favore del cedente, senza esonerare il cessionario dall’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del credito cedutogli, il ricorrente ritiene che da ciò discenda che il cessionario, per vedere riconosciuto il credito cedutogli, debba necessariamente produrre la cessione di credito.
I primi due motivi, attinenti entrambi alla mancata produzione della cessione di credito e quindi esaminabili congiuntamente, sono infondati.
L’art. 1260 cod. civ. si limita a stabilire il principio della libera trasferibilità dei crediti per effetto del consenso del cedente e del cessionario senza che occorra il consenso del ceduto, salvo eccezioni convenzionalmente pattuite, e l’art. 1264 cod. civ. si limita a stabilire che la cessione di credito produce effetto nei confronti del ceduto dal momento della sua accettazione, o della ricezione della sua notificazione, e che anche prima di quest’ultima il pagamento al cedente non é liberatorio se il cessionario prova che il debitore ceduto era già a conoscenza dell’avvenuta cessione; orbene il ricorrente sostiene che in assenza di produzione della cessione di credito difetterebbe la legittimazione attiva del cessionario ad agire per il pagamento del credito cedutogli e addirittura la prova del credito ceduto. I motivi sono però infondati, perché é stato già spiegato che a fronte della produzione della notifica della cessione di credito al ceduto sottoscritta dal cedente, avente il massimo dell’affidabilità per la sua provenienza e determinante l’esonero del ceduto dall’onere di verifica formale della cessione (vedi in tal senso Cass. n. 1510/2001; Cass. n.2055/1997; Cass. n. 2783/1963), nessun ulteriore documento doveva essere prodotto dal cessionario per provare la propria legittimazione attiva, essendo il ceduto estraneo al rapporto intercorso tra cedente e cessionario, mentre la prova del credito
ceduto é stata ritenuta fornita sulla base dei documenti prodotti (in particolare il bonifico bancario) e della ricostruzione in base ad essi di un intento di liberalità, con esclusione della donazione indiretta (vedi motivazione riportata a pagina 3), ed avverso tali motivazioni non sono state mosse censure.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omessa trattazione della richiesta di ammissione delle prove testimoniali ex art. 2721 cod. civ. in relazione alla corresponsione dell’importo di € 344.476,75 da parte di COGNOME NOME a favore del figlio COGNOME NOME COGNOME al fine di dimostrare che tale somma sarebbe stata il corrispettivo per le prestazioni di consulenza medica fornite ai genitori dal 1983 al 1997.
Tale motivo é inammissibile, in quanto, a tacere da ogni ulteriore rilievo, il ricorrente non ha riportato l’indicazione specifica degli atti in cui le richieste istruttorie sarebbero state formulate in primo grado, ribadite nelle conclusioni e riproposte in appello, né il contenuto dei capitoli.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 782 cod. civ. e di conseguenza dell’art. 1418 cod. civ., sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare l’art. 809 cod. civ., che per le donazioni indirette non richiede a pena di nullità la forma dell’atto pubblico prevista per le donazioni dirette.
Il ricorrente si duole che il versamento mediante bonifico bancario di £ 667.000.000 effettuato nel 1997 da COGNOME NOME in suo favore sia stato considerato dalla Corte d’Appello come una donazione nulla per difetto della forma dell’atto pubblico, ancorché il Tribunale di Milano in composizione collegiale il 30.10.2013, nel respingere il reclamo della RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto del suo ricorso per sequestro conservativo, avesse stabilito, che in difetto di ogni obiettivo riscontro sul titolo dello spostamento patrimoniale,
il fatto del versamento tramite bonifico bancario dovesse essere configurato come una donazione indiretta, non soggetta all’obbligo di forma dell’art. 782 cod. civ..
Tale ultimo motivo é infondato, in quanto l’impugnata sentenza ha qualificato l’elargizione tramite bonifico bancario di £ 667.000.000 compiuta da COGNOME NOME in favore del figlio COGNOME NOME, come donazione diretta, soggetta alla necessaria forma dell’atto pubblico ex art. 782 cod. civ., e quindi nulla per vizio di forma, con conseguente diritto della cessionaria del credito alla restituzione, e non come donazione indiretta.
La sentenza impugnata, infatti, ha tenuto conto che col bonifico si é realizzato il contemporaneo arricchimento dell’attuale ricorrente con impoverimento del disponente il bonifico, COGNOME NOME, ed ha ravvisato l’ animus donandi di quest’ultimo in particolare traendolo dal documento 17, in cui il predetto ha manifestato la volontà di fornire al figlio COGNOME NOME COGNOME la possibilità di affrontare il futuro con maggiore serenità ‘, trovandone poi conferma nel fatto che lo stesso attuale ricorrente aveva sostenuto di avere ricevuto quella somma come donazione indiretta per le prestazioni assistenziali eseguite a favore dei genitori, e quindi sempre con animus donandi, evidenziando che peraltro non si poteva parlare nella specie di donazione indiretta perché non esisteva un negozio oneroso nel quale agli effetti tipici dello stesso si fosse accompagnata un’elargizione per liberalità, tale non potendosi considerare un mero bonifico bancario, che é un semplice modo di pagamento di una somma di denaro. La statuizione della Corte d’Appello , del resto, si conforma pienamente alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 27.7.2017 n.18725, che ravvisa nell’elargizione effettuata tramite bonifico bancario, che è un negozio giuridico unilaterale non assimilabile al contratto a favore di terzo, una donazione diretta e non indiretta (vedi in tal senso anche Cass. 3.1.2017 n. 25; Cass. 19.9.2008 n.
23864; Cass. 1.12.2004 n. 22596), e la parte ricorrente neppure prospetta le ragioni per le quali si dovrebbe invece configurare una donazione indiretta.
Si consideri, poi, che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la donazione remuneratoria, che consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, assoggettata anche agli oneri di forma della donazione diretta (Cass. 4.10.2023 n. 27998; Cass. 24.12.2021 n. 41480; Cass. 18.5.2016 n. 10262), da cui la palese superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio nel senso indicato dal ricorrente.
Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità in quanto la RAGIONE_SOCIALE é rimasta intimata.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso di COGNOME NOME COGNOME Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024