Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1858 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1858 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14064/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in atti
ricorrenti
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in atti controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
COGNOME NOME
intimato avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1342/2019 depositata il 23 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 1342/2019 della Corte d’appello di Brescia. Resiste con controricorso NOME COGNOME, proponendo contestualmente ricorso incidentale. È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.; le parti hanno depositato
memoria.
Dalla sentenza impugnata risulta che con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2004 i NOME NOME e NOME COGNOME, qualificandosi eredi del padre NOME COGNOME, hanno convenuto in giudizio NOME COGNOME e suo figlio NOME COGNOME, impugnando il testamento datato 14 aprile 2003, che lasciava alla sig.ra COGNOME, sposata con solo rito religioso, il possesso della quota di ½ di un appartamento con autorimessa sito a Cellatica, senza null’altro disporre, e chiedendone l’annullamento per incapacità naturale del de COGNOME ; in subordine chiedendo che la disposizione di legato di possesso fosse ritenuta invalida; proponendo, quali eredi legittimi di COGNOME NOME, azione di petizione di eredità nei confronti dei convenuti, nel possesso dell’immobile, e, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria: domanda di simulazione dell’acquisto dell’immobile sito in Cellatica, acquistato per l’intero con denaro del padre e intestato alla sig.ra COGNOME per la quota di ½; – domanda di nullità per difetto di forma delle donazioni di denaro in favore della sig.ra COGNOME, pari a complessivi euro 40.000,00 a lei rimessi con due bonifici bancari (il primo di euro 39.000,00 del 21.5.2002 e il secondo di euro 958,59 del 21.1.2003), che avevano azzerato le disponibilità di denaro liquido del padre, con conseguente domanda di restituzione all’asse delle somme dovute; – domanda di restituzione della somma di euro 10.329,14 presa a mutuo da NOME COGNOME il 9.11.2001 e dal medesimo versata ad NOME RAGIONE_SOCIALE il 13.11.2001; – domanda
di condanna della sig.ra COGNOME alla restituzione di beni mobili (quadri) contenuti nell’immobile di Cellatica; -domanda di restituzione delle somme prelevate tramite bancomat dal conto corrente intestato ad NOME COGNOME dopo la sua morte. Il Tribunale di Brescia ha rigettato tutte le domande attoree, ha accertato che la massa ereditaria di NOME era costituita dai quadri descritti nella CTU espletata in corso di causa e ha confermato l’ordinanza resa in corso di causa che aveva condannato i convenuti alla restituzione degli stessi, compensando per un quarto le spese legali e condannando gli attori al pagamento del residuo in favore dei convenuti.
Risulta inoltre dalla sentenza impugnata che NOME e NOME COGNOME hanno proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia, e che nel corso del giudizio la sig.ra NOME COGNOME è deceduta e il processo è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi NOME, NOME e NOME COGNOME.
Accogliendo parzialmente l’impugnazione, la Corte d’appello di Brescia ha condannato tutti gli appellati, quali eredi della sig.ra NOME COGNOME, pro quota ereditaria, al pagamento della somma di euro 40.960,00 e NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 10.329,14, in entrambi i casi in favore degli appellanti e oltre interessi al tasso legale dal 15.10.2004 fino al saldo effettivo, compensando per intero le spese di lite.
NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi di gravame.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza di motivazione in ordine all’assunto carattere donativo del trasferimento della somma di euro 40.000,00 in favore della sig.ra NOME COGNOME.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2034 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di fatti
decisivi in ordine alla non ripetibilità di tale somma, in quanto spontaneamente versata in esecuzione di doveri di solidarietà tra coniugi secondo il diritto canonico.
Il terzo motivo di ricorso censura l’avvenuta violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello sovvertito i principi in materia di onere della prova sul perfezionamento della donazione con riferimento al trasferimento della somma di euro 40.000,00 da conto corrente del de COGNOME a conto corrente intestato alla sig.ra NOME COGNOME.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ( recte , art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d’appello pronunciato ultra petita rispetto al titolo del trasferimento della somma di euro 10.329,14 in favore del sig. NOME COGNOME, legittimante la domanda di condanna alla restituzione della stessa.
Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che il sig. NOME COGNOME fosse gravato dell’onere della prova, che non avrebbe assolto, di avere offerto agli eredi di NOME COGNOME rendicontazione dell’espletamento del mandato ricevuto di provvedere alla riparazione di danni derivatigli da un incidente stradale e ad altri debiti.
Costituendosi nel giudizio di cassazione, NOME COGNOME ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso, essendo nulla la notificazione del medesimo a NOME COGNOME, deceduto il 25 marzo 2020, anziché ai suoi eredi.
NOME COGNOME ha proposto, inoltre, ricorso incidentale condizionato alla decisione di ammissibilità del ricorso principale, articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo costituito dall’incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della
redazione della scheda testamentaria, ed error in procedendo , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., consistito nella mancata ammissione di CTU psicografologica.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 588 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla qualificazione della disposizione testamentaria in termini di legato.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 564, comma 1, 1417, 2722, 2724, 2725 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuta preclusa l’azione di riduzione, non avendo i NOME ottemperato all’onere di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, poiché il ricorso principale deve essere disatteso per le ragioni che seguono, con assorbimento di quello incidentale condizionato, la Corte ritiene di essere esentata dalla delibazione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione al procuratore della parte vittoriosa deceduta, dovendosi fare applicazione del principio della «ragione più liquida», in base al quale, quand’anche vi fosse necessità di adempimenti di regolarizzazione del contraddittorio, procedervi nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesivo del principio della ragionevole durata del processo (cf. Cass., sez. U, n. 26373 del 2008, Rv. 605610 – 01; sez. U, n. 6826 del 2010, Rv. 612077 – 01; n. 2723 del 2010, Rv. 611735 – 01; n. 15106 del 2013, Rv. 626969 – 01; sez. U, n. 23542 del 2015, Rv. 637243 – 01; n. 10839 del 2019, Rv. 653636 – 01).
I primi tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, in quanto tutti volti a contestare il carattere donativo del trasferimento mediante bonifici bancari, in favore della sig.ra COGNOME, della somma di complessivi euro 40.000,00, in quanto si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di pagamento spontaneo in esecuzione di doveri di solidarietà, con effetto di non ripetibilità delle somme versate, ex art. 2034 c.c.
Il complesso censorio è infondato e, sotto alcuni profili, inammissibile.
Questa Corte ha affermato che il trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario deve essere qualificato come atto di donazione diretta ad esecuzione indiretta in quanto ‘ l’operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi , ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall’altra il trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto ‘ (Cass., Sez. U, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 , Rv. 645125 – 01). Inoltre, afferma la Corte, la banca non può rifiutarsi di dare corso all’ordine impartito dal delegante, in considerazione del rapporto che ad esso la vincola, se vi è disponibilità di conto. E difatti ‘ il trasferimento
scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinantedisponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l’accreditamento (atto neutro) è sorretto da una iusta causa : di talché, ove questa si atteggi come causa donandi , occorre, ad evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore ‘. I principi enunciati possono essere applicati al caso presente di trasferimento di denaro, per intermediazione bancaria, da uno ad altro conto corrente, per evidente identità di ratio .
La Corte d’appello si è attenuta ai principi enunciati dalla RAGIONE_SOCIALE., evidenziando che ‘ non può esservi dubbio che la donazione dell’intero denaro liquido di cui disponeva il de COGNOME nel 2002 e che ha azzerato, con sole due operazioni, il deposito presso il Banco di Brescia non possa essere considerata di modico valore, se valutata in rapporto all’entità del patrimonio del de COGNOME‘.
Occorre evidenziare che il Tribunale di primo grado (la cui sentenza è in atti) si era limitato ad affermare che i sigg.ri COGNOME non avevano offerto prova dell’avvenuto trasferimento; che impugnando tale punto della sentenza con il sesto motivo di appello –NOME e NOME COGNOME avevano elencato e documentato i movimenti del denaro, transitato su conto della sig.ra COGNOME, e censurato la sentenza di primo grado perché non contenente alcun apprezzamento sulla circostanza che ‘ un trasferimento di denaro a mezzo bonifico senza causale costituisce un evidente atto di donazione effettuato senza forma ‘. La Corte ha accolto la prospettazione degli appellanti, ritenendo che l’operazione di trasferimento bancario fosse inquadrabile nell’ambito di un atto di donazione diretta.
Ora, i ricorrente non esplicitano puntualmente in quali atti dei precedenti gradi di giudizio abbiano contestato i fatti, così come prospettati dagli attori ed appellanti e recepiti nella sentenza di appello, essendosi invece
limitati ad affermare genericamente di avere fatto riferimento, fin dal primo grado, ad una ricostruzione alternativa fondata sulla fattispecie di cui all’art. 2034 c.c. (pag. 14 del ricorso: ‘ L’omessa considerazione e pronuncia sulla circostanza di fatto, evidenziata sin dal primo grado di giudizio da parte dei convenuti, del rapporto coniugale (pur celebrato con solo rito canonico) tra il de COGNOME e la loro madre, … ‘).
Sicché sotto tale profilo il ricorso difetta di autosufficienza, e ‘ qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018) ‘ (Cass., Sez. L. Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850 -01). Il principio di autosufficienza impone difatti, tra l’altro, ‘ che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (v. da ult. Cass., Sez. Un., 9 novembre 2021, n. 32673, nonché, limitando le citazioni a pronunce delle ultime settimane, Cass. n. 31796 del 2021, Cass. n. 31756 del 2021, Cass. n. 31590 del 2021, Cass. n. 31377 del 2021, Cass. n. 29667 del 2021; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio v. Cass. 11 gennaio 2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, e che d’altronde richiede un minimo sforzo di diligenza, risolvendosi nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della
collocazione entro il fascicolo (adempimento, perciò, armonico, per la sua intuitività e semplicità, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU: Cass. 3 gennaio 2020, n. 27; Cass. 25 marzo 2015, n. 7455) Sul tema merita richiamare la recente Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, la quale ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza ed ha osservato: -) che tale principio è destinato a semplificare l’attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; -) che lo stesso principio, con le limitazioni all’accesso alla Corte di cassazione che legittimamente comporta, non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, interpretazione eccessivamente formale che la Corte Edu ha ritenuto di ravvisare nella da tempo dismessa giurisprudenza di questa S.C. che traduceva il principio di autosufficienza in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso ‘ (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022, Rv. 664103 -01).
Nel contempo, occorre rammentare che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità (cf., tra le tante pronunce, Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Rv. 670888 – 01).
Del pari inammissibile, perché incongruente rispetto alla ratio decidendi della sentenza di appello, è il terzo profilo di doglianza (violazione dell’art. 2697 c.c. ‘ per avere la Corte d’appello di Brescia invertito l’onere della
prova circa il perfezionamento della donazione di € 40.000,00 ‘), in quanto la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (si veda, tra le tante pronunce, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024, Rv. 672706 -01). Nel caso di specie invece, come evidente, la Corte d’appello formula un ragionamento presuntivo che non innesca alcuna inversione, non consentita, dell’onere della prova (‘ la impugnazione è fondata poiché dalla documentazione bancaria prodotta emerge che l somm di euro 40.000, pervenuta al COGNOME dalla operazione con cui era stato emesso il 13.5.2002 un assegno su conto corrente aperto presso il banco di Brescia, girato a se stesso, utilizzato per aprire altro conto, a sé intestato presso il Credito Cooperativo di Brescia e rimessa alla RAGIONE_SOCIALE con due bonifici bancari (il primo di euro 39.000 in data 21.5.2002 ed il secondo di euro 958,59 in data 21.1.2003). Il secondo conto corrente intestato al COGNOME è stato chiuso dopo le due operazioni in uscita ‘).
Il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, a loro volta, possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, e sono inammissibili.
Sotto la veste di un’assunta condanna di restituzione di somme emessa ultra petita e di una violazione dell’onere della prova in materia di mandato, difatti, i ricorrenti censurano, in effetti, l’operazione qualificatoria operata dal giudice di merito e tendono ad ottenere dalla Corte di legittimità una rivalutazione dei fatti, che le è preclusa, salvi i limi ti in cui può procedervi nell’ambito del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (si vedano, tra le altre pronunce, Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 -01, così massimata ‘È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente,
una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa).’; Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019, Rv. 656493 -01, così massimata: ‘In tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.’).
In prima battuta, occorre sottolineare che già la sentenza di primo grado afferma ‘ Quanto agli eventuali crediti della massa non vi è prova che la consegna della somma di denaro al convenuto COGNOME sia stata effettuata a titolo di mutuo (cfr. C. Cass. sez. II nr. 3642 del 24 febbraio 2004) o di donazione, soprattutto a fronte della allegazione del convenuto che ha allegato di aver ricevuto la somma di denaro ad altro titolo (quale mandatario) ‘ (p. 7 della sentenza di primo grado), sicché il medesimo NOME COGNOME, secondo la ricostruzione in fatto operata Tribunale ed evidentemente coperta da giudicato, avrebbe prospettato la propria qualità di mandatario del de COGNOME NOME COGNOME. A sua volta la Corte
d’appello sottolinea che ‘ a questa decisione i giudici di primo grado sono giunti mediante la valorizzazione della scrittura privata sottoscritta dal de COGNOME del seguente tenore: ‘16.11.2001 io sott. COGNOME NOME nato a Brescia il DATA_NASCITA dichiaro che: ho richiesto al banco di Brescia in data 9.11.01 un prestito di 20.000.000 e girato in favore del sig. COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA in data 13.11.01, per l’impossibilità di continuare ad affrontare le spese di vario genere in seguito all’incidente del 22.9.01′. Si può ritenere che COGNOME abbia fornito la prova di aver ricevuto la somma in questione dal COGNOME perché la destinasse a pagamenti di debiti che aveva contratto in ragione di un sinistro occorsogli pochi mesi prima e quindi di aver concluso con il de COGNOME un mandato, ove aveva assunto la veste di mandatario. Proprio perché era un mandatario sul COGNOME gravavano le obbligazioni tipizzate dalle norme che codificano la disciplina tipica del mandato ‘ (p. 18 della sentenza impugnata).
L’inammissibilità delle censure mosse dai ricorrenti è quindi evidente.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi E. 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge ed E. 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME