Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32699 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32699 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26714/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; -ricorrente- contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME -controricorrente-
e
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa congiuntamente dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1417/2022, pubblicata il 22/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
NOME COGNOME ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1417 del 22 agosto 2022, con cui è stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Palermo di accoglimento della domanda di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per la dichiarazione di nullità della donazione manuale della somma di 200.000,00 euro, effettuata dalla defunta NOME COGNOME di cui le attrici erano eredi, a favore del ricorrente in data 26.10.2009.
La Corte di Appello ha, in primo luogo, affermato che, anche ad ammettere che il patrimonio fosse non dell’entità accertata dal Tribunale ma dell’entità ipotizzata dall’appellante, nondimeno la donazione non avrebbe potuto essere considerata di modico valore in quanto non sarebbe stata inferiore al 6% del patrimonio. Ha, poi, precisato che gli errori imputati al primo giudice per non aver questi tenuto conto di elementi attivi del patrimonio mobiliare della donante – valore di polizze assicurative; valore di liquidazione di alcuni titoli erano in realtà inesistenti atteso che all’epoca della donazione questi elementi non erano ancora attuali ed alcuni segnatamente i valori di alcuni titoli – erano anche caratterizzati da aleatorietà;
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con distinti controricorsi;
la causa perviene al Collegio su richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità del ricorso;
il ricorrente e NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative con cui insistono sulle rispettive posizioni; considerato che:
il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.782 e 783 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello erroneamente tenuto conto, al fine di stabilire se la donazione fosse o non fosse di modico valore, solo del rapporto percentuale tra patrimonio della donante e valore della donazione laddove, invece, la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto della ‘condizione economica della donante e delle potenzialità economiche della stessa anche in considerazione della condizione personale e delle prospettive di vita ed economiche soggettive ‘ .
Sono nuovamente prospettati riguardo alla sentenza d’appello gli errori che la Corte di Appello ha ricordato essere stati denunciati contro la sentenza di primo grado. Il ricorrente aggiunge che la donante aveva effettuato una donazione di pari importo anche a favore di una delle attuali controricorrenti. Sviluppa poi una serie di considerazioni sul valore del denaro per una persona anziana quale era la donante al tempo della liberalità;
osserva il collegio che ‘ ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l’art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul
patrimonio del donante’ (Cass. , Sez. 2, ordinanza n. 3858 del 17/02/2020 e, già in precedenza, Cass., Sez. 2, sentenza n. 11304 del 30/12/1994).
Orbene, la Corte di Appello ha dato motivatamente conto della incidenza apprezzabile della donazione sul patrimonio della donante.
Ciò posto, il motivo è inammissibile perché, al di là della formale denuncia della richiamata violazione di legge, si riduce alla sovrapposizione dell’apprezzamento soggettivo del ricorrente riguardo al patrimonio della donante all’accertamento dei giudici di merito espresso in una motivazione che non si espone a censure di legittimità. In nessuna considerazione può essere tenuto l’asserto per cui la donante avrebbe effettuato una donazione di 200.000,00 a favore di una delle attuali controricorrenti, trattandosi di affermazione diretta ad inserire in causa, davanti a questa Corte di legittimità, un elemento di fatto nuovo; allo stesso modo, in nessuna considerazione possono essere tenute le considerazioni sul valore del denaro per una persona anziana quale era la donante al tempo della liberalità, trattandosi di considerazioni irrilevanti dal punto di vista giuridico;
il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile;
all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti (tenendo conto del valore della causa e delle distinte attività difensive svolte);
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente superamento dell’istanza della controricorrente COGNOME Maria di applicazione della
sanzione prevista dallo stesso terzo comma del citato art. 96 cod.
proc. civ.;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente COGNOME NOME, delle spese del presente giudizio che liquida in € 6. 500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente COGNOME NOME, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5. 500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna, altresì, i l ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 4 .000,00 in favore di ciascuna delle controricorrenti nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 2 .000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda