Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32965 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32965 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.35621/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa;
-controricorrente – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
1.L’RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona COGNOME NOME e la Banca di Roma s.p.a. – poi RAGIONE_SOCIALE s.p.a.-, affinché:
fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 91.395,50 oltre interessi legali da settembre 2007 fino al soddisfo;
i convenuti fossero conseguentemente condannati in solido tra loro al pagamento, in suo favore, della somma di € 91.395,50 oltre interessi legali da settembre 2007 fino al soddisfo, con rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziarie.
A fondamento della propria domanda, l’RAGIONE_SOCIALE adduceva:
di aver sottoscritto con la COGNOME, in data 15.05.2006, convenzione avente ad oggetto <> a mezzo della quale la COGNOME si era obbligata, al fine di sostenere l’attività di futuri specialisti in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a finanziare una borsa di studio destinata alla RAGIONE_SOCIALE, della durata di cinque anni a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 presso la RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, per tutta la durata del corso di studi e per l’ammontare di quanto messo a disposizione dal RAGIONE_SOCIALE per il funzionamento di analoghe borse di studio;
-di aver definito, nella sottoscritta convenzione, l’impegno economico complessivo per la durata di cinque anni quantificandolo in € 58.017,50 pari all’ammontare della borsa di studio ex d. lgs. n. 257/1991 all’epoca applicato (oltre le spese di funzionam ento) prevedendo, altresì, un adeguamento di tale importo oltre che per il naturale adeguamento della borsa così come previsto nel d. lgs. n. 257/1991 anche per eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del d. lgs. n. 368/99, riportato nelle premesse di convenzione poiché già in vigore, prevedente all’art.37 la sottoscrizione da parte del medico in formazione di un contratto annuale con il riconoscimento (art. 39) di un trattamento economico annuo omnicomprensivo, da determinarsi con successivo provvedimento all’epoca in corso di definizione;
di aver previsto, a garanzia del pagamento degli importi pattuiti, una fideiussione bancaria, prestata da Banca di Roma, rapportata all’equivalente della borsa di studio e dei possibili suoi adeguamenti;
di aver richiesto alla COGNOME il pagamento degli importi dovuti a titolo di adeguamento della borsa di studio come previsto dal d. lgs. n. 368/99 (euro 25.000 per il primo e secondo anno, 2006/2007, 2007/2008; € 26.000 a partire dal terzo anno 2008/20 09);
di aver tentato di ottenere per le vie bonarie il pagamento del dovuto sia dalla COGNOME -che si rifiutava – sia dal fideiussore nei limiti della garanzia, sempre, però, senza esito.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto. In particolare:
in via principale: sosteneva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 300 della legge n.266/2005 (finanziaria 2006) ma soprattutto per effetto dell’attuazione RAGIONE_SOCIALE relative norme (intervenuta
nel 2007) – la borsa di studio era stata abolita e per i medici specializzandi era stato previsto un trattamento retributivo e contributivo parificabile a quello dei dipendenti pubblici del settore sanitario; pertanto non era più esigibile la prestazione, da lei promessa, per impossibilità sopravvenuta;
in via subordinata, chiedeva respingersi la domanda per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto della convenzione, condannando l’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto da lei già versato in virtù della convenzione stessa, oltre interessi legali;
in via di ulteriore subordine, chiedeva dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione.
Si costituiva in giudizio anche RAGIONE_SOCIALE, convenuta in qualità di fideiussore della COGNOME, che:
-in via preliminare, proponeva nei confronti di quest’ultima azione di rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c.;
in via subordinata preliminare, chiedeva la condanna della COGNOME alla prestazione di cauzione a garanzia dell’azione di regresso della Banca per le somme eventualmente pagate;
-nel merito, chiedeva il rigetto nell’ an della domanda attorea e, in subordine, la determinazione del quantum nella minor somma di € 58.017,50 l’esercizio della pretesa svolta dall’RAGIONE_SOCIALE giusto il limite previsto in fideiussione.
Il Tribunale con sentenza n. 1016/2013, in accoglimento della domanda attorea, condannava la COGNOME a corrispondere all ‘attrice la somma di € 91.350,50 – in solido con RAGIONE_SOCIALE sino alla concorrenza di € 68.017,50 -, oltre interessi legali dal 27.12.2010 al saldo, nonché a procurare la liberazione di RAGIONE_SOCIALE entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, rigettando nel resto le domande della stessa
RAGIONE_SOCIALE; respingeva le domande riconvenzionali proposte dalla COGNOME.
2- Proponeva appello la COGNOME, la quale concludeva chiedendo:
in via principale che, in riforma integrale della sentenza di primo grado, si dichiarasse la risoluzione del contratto per intervenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c.;
in subordine, che si dichiarasse la nullità del contratto per indeterminatezza /indeterminabilità dell’oggetto, con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto versato in virtù della convenzione stessa oltre interessi legali;
in ulteriore subordine, che si dichiarasse la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione e si accertasse che l’importo della fideiussione ammontava ad € 34.810,50.
Proponeva appello incidentale RAGIONE_SOCIALE, che, per l’ipotesi di rigetto dell’appello principale , concludeva chiedendo nel merito di riformare la sentenza nella parte in cui aveva omesso di ridurre la garanzia nei limiti di euro 34.810,50 e di riformare la pronuncia quanto alle spese di lite.
L’ appellata si costituiva resistendo.
La Corte d’appello, in parziale accoglimento, quantificava in euro 58.017,50 l’obbligazione solidale di garanzia del fideiussore RAGIONE_SOCIALE , per il resto confermando.
Ha proposto la COGNOME ricorso, cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso nel quale chiede l’accoglimento del ricorso e si duole, pur senza presentare formalmente ricorso incidentale, del mancato accoglimento integrale del proprio appello e RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
La ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
1.La COGNOME articola in ricorso cinque motivi.
1.1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 782 c.c. e dell’art. 48, l. 16.2.1913, n. 89, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato:
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Sottolinea la ricorrente che con la convenzione del 2006, per mero spirito di liberalità, senza percepire alcun corrispettivo dal promesso finanziamento, aveva inteso donare all’università una cospicua somma (euro 60 mila circa, poi indebitamente lievitati ad oltre 110mila), allo scopo di finanziare una borsa di studio da destinarsi ad uno specializzando in chirurgia plastica e ricostruttiva.
Si duole che la corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha qualificato espressamente la convenzione come donazione, senza tuttavia farne discendere la conseguenza che, pena nullità, sarebbe occorsa l’adozione dell’atto pubblico ex art.782 c.c., e con l’assistenza di due testimoni ex art. 48 l. notarile.
Si contesta la sentenza impugnata anche nella parte in cui la corte territoriale indica cosa accadrebbe ‘se anche si volesse ricondurre’ il negozio a un contratto a favore di terzo, sostenendo che le parti, se avessero inteso estendere l’efficacia del contratto anche ad altri, avrebbero dovuto esplicitamente inserire una ‘stipulazione a favore del terzo’ ex art. 1411 c.c., mentre qui non sarebbe previsto né che la prestazione vada eseguita direttamente in favore dello specializzando né che questi abbia la facoltà di pretendere direttamente dalla ricorrente l’adempimento della prestazione ;
ulteriore elemento ostativo alla configurazione come contratto a favore di terzo si rinverrebbe nella disciplina normativa del rapporto contrattuale tra specializzando ed università.
1.2. Il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Sostiene in sintesi la ricorrente che la convenzione sia nulla, oltre che per violazione del principio della forma, anche per difetto di determinatezza/determinabilità dell’oggetto della disposizione
1.3. Il terzo motivo, in subordine, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1467 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Si duole la ricorrente che il giudice d ‘appello , avendo qualificato il negozio come atto di liberalità, ha automaticamente escluso l’applicabilità dell’art. 1467 c.c., norma sulla quale si fonda l’istituto della cd. ‘presupposizione’, che trova applicazione altresì ai contratti con prestazioni a carico di un solo contraente.
1.4. Il quarto motivo, pure in subordine, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1467 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. per non avere il giudice d’appello accolto la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
1.5. Il quinto motivo, in via subordinata, denuncia ancora, per il caso in cui si ritenga valida ed efficace la convenzione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. nella parte in cui la corte, dopo aver qualificata la convenzione quale ‘atto di liberalità’ in favore dell’università, ha interpretato la volontà RAGIONE_SOCIALE parti senza tener conto: a) della previsione in questa di un limite alla relativa fidejussione; b) del comportamento dei contraenti dopo stipula di questa; c) dell’art. 1369 c.c.
Sotto il primo profilo, si richiama l’art. 4 , primo comma, della Convenzione osservando che l’RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato una ben precisa ‘stima’ dell’eventuale incremento dei costi. Sostiene la ricorrente che in capo a lei si era conseguentemente formato il legittimo affidamento sul fatto che l’aumento sarebbe stato contenuto entro il limite del 25% circa.
Sotto il secondo profilo, si invoca una nota del 17 settembre 2007 assumendo che la RAGIONE_SOCIALE, ritenendo necessario un atto integrativo alla convenzione per gli importi sopravvenuti, ha implicitamente riconosciuto che la convenzione era limitata solo agli importi ivi indicati, tanto da rendersi necessaria una integrazione per gli importi ‘sopravvenuti’.
Quanto, infine, al criterio ermeneutico posto dall’art. 1369 c.c., si sostiene che, anche alla luce di detta disposizione, è necessaria l’affermazione di un limite quantitativo della donazione, in quanto, da un lato, il donante deve essere perfettamente libero di compiere o meno l’atto di attribuzione patrimoniale, in concre to determinato o determinabile, e dall’altro, in difetto di un limite quantitativo, la causa aleatoria sostituisce la causa di liberalità.
2. Il primo motivo è fondato.
La corte territoriale (p. 8), confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha effettivamente qualificato la c.d. convenzione come includente in realtà una donazione da parte della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, ma, come rileva la ricorrente, da tale qualificazione ha omesso, senza spiegazioni, di far discendere la conseguenza che, per la sua validità, sarebbe occorsa l’adozione dell’atto pubblico ex art.782 c.c., e con l’assistenza di due testimoni ex art. 48 l. notarile.
Nulla incide, poi, il fatto che in seguito il giudice di appello si sia riferito al contratto a favore di terzi, giacché lo ha inserito nel contesto
motivazionale, a ben guardare, come una mera ipotesi introdotta ad abundantiam , vista l’inequivoca app ena effettuata qualificazione di quel che la ricorrente aveva fatto in un senso diverso, di pura liberalità.
Pertanto, assorbita ogni altra doglianza, s’impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa sezione e in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023