Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
Oggetto: Regolamento di competenza -Parasubordinazione -Concetto di ‘domicilio’
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 25/01/2024 CC
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 19246NUMERO_DOCUMENTO R.G proposto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza depositata il 04/10/2023 nel procedimento civile R.G. 730/2023 pendente
tra
NOME COGNOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in funzione di giudice del lavoro.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. NOME COGNOME ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere medico pediatra di libera scelta in convenzione con la convenuta, ha chiesto la condanna della stessa al pagamento della somma corrispondente all’indennità retributiv a discendente dall’art. 10, comma 2, Accordo RAGIONE_SOCIALE (pari a euro 1,54% destinato all’AIR), p ari ad euro 6.430,91, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi, RAGIONE_SOCIALE ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, indicando come competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., in quanto il ricorrente presta servizio presso il distretto di Milazzo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 4 ottobre 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in ragione della natura parasubordinata del rapporto di lavoro tra il medico pediatra di libera scelta e l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha ritenuto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che nella fattispecie trovi applicazione la previsione contenuta nell’art. 413, quarto comma,
c.p.c., a mente del quale del quale ‘competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di c ui al predetto numero 3) dell’articolo 409’ , interpretando la previsione nel senso che ‘il domicilio dell’agente’, sia da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, ‘ atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti’ .
Ha, pertanto, concluso il Tribunale che ‘domicilio’ ex art. 4 13, quarto comma, c.p.c. si deve intendere non già la residenza anagrafica del collaboratore bensì il centro dei suoi interessi lavorativi, nella specie il luogo ove il ricorrente svolgeva la propria attività, situato in Milazzo.
Riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiedendo d’ufficio regolamento ai sensi dell’art. 45 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380ter c.p.c., chiedendo che questa Corte regoli la competenza dichiarando la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rammenta che, come osservato anche dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall’art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di
soddisfare le finalità istituzionali del SSN, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali ‘parasubordinati’ che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo.
Da ciò consegue, prosegue il giudice richiedente, che deve trovare applicazione l’art. 413, quarto comma, c.p.c., ma che tuttavia contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il ‘domicilio’ cui fa riferimento la previsione di cui all’art. 413, quarto comma, deve essere intesa come riferita al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi.
Detto domicilio, prosegue il Tribunale richiedente, deve presumersi coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo in cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, non potendo operare neppure il criterio di collegamento operante per il pubblico dipendente – vale a dire la sede dell’ufficio alla quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – non vertendosi, nella specie, in tema di costituzione di rapporto di lavoro pubblico dipendente.
Conclude, quindi, il Tribunale che, in virtù della presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza, la competenza sulla controversia in esame non può radicarsi in ragione del luogo in cui il ricorrente presta attività lavorativa, bensì nel luogo ove il ricorrente risiede, cioè RAGIONE_SOCIALE.
Le argomentazioni del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto -così come quelle del Pubblico Ministero -meritano condivisione.
Giova rammentare che la prospettazione dell ‘originario ricorrente che non risulta contraddetta da RAGIONE_SOCIALE -viene a dedurre un rapporto di lavoro di natura parasubordinata, tale essendo, peraltro, la qualificazione che anche questa Corte ha attribuito ai rapporti tra i medici convenzionati esterni e le aziende sanitarie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15847 del 07/07/2009; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20344 del 21/10/2005; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14810 del 18/10/2002).
Rammentato, allora, che la competenza territoriale si determina sulla scorta della prospettazione della domanda -fatta eccezione per casi di prospettazione palesemente artificiosa -e che tale criterio non muta neppure per effetto delle eventuali contestazioni della parte resistente, deve trovare applicazione -ed anche questo pare dato pacifico -l’art. 413, quart o comma, c.p.c. il quale conferisce rilievo alla natura della prestazione e non alla qualità, pubblica o privata, della controparte della prestazione dell’opera, operando il successivo quinto comma nella diversa ipotesi di domanda di costituzione di un rapporto di lavoro pubblico dipendente (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3087 del 06/02/2017).
A propria volta la disposizione di cui all’art. 413, quarto comma, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, la quale si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere -almeno di norma – che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 403 del 13/01/2012), contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel dichiararsi territorialmente incompetente.
L a locuzione ‘sede principale degli affari e interessi’ di cui all’art. 43 c.c., infatti, è da intendersi riferita non solo agli interessi economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone la considerazione complessiva di questi aspetti (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11339 del 11/05/2010; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15264 del 09/06/2008; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17882 del 22/08/2007).
Atteso, quindi, che l’originario ricorrente, pur svolgendo le proprie prestazioni lavorative a Milazzo, ha però la propria residenza in RAGIONE_SOCIALE, si deve concludere, in assenza di elementi in senso contrario, che la corretta applicazione del criterio di cui agli art. 413, quarto coma, c.p.c. e 43 c.c. venga ad individuare quale giudice territorialmente competente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro.
P. Q. M.
La Corte, risolvendo il conflitto ex art. 45 c.p.c., dichiara la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al quale rimette le parti, assegnando termine di giorni sessanta per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 25 gennaio