Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4562 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4562 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
Oggetto
Rendita vitalizia
–
notifica al domicilio fisico
eletto e domicilio digitale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2025
CC
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13307-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
e
FILIPPONE NOME
– intimato-
avverso la sentenza n. 491/2021 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 23/11/2022 R.G.N. 682/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di COGNOME NOME volta a costituire in suo favore una rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1965 a carico di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per avere il proprio datore di lavoro, rimasto contumace nel giudizio, omesso di versare i contributi afferenti al rapporto di lavoro nel periodo dall’1/9/1993 al 5/10/1993, ed ha accolto l’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento in suo favore della riserva matematica prevista dall’art. 13.
La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l’eccezione, sollevata dall’assistito, di inammissibilità dell’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza del Tribunale, eseguita, a richiesta del ricorrente parzialmente vittorioso in primo grado, presso la sede dell’istituto ove il suo difensore aveva eletto domicilio, anziché presso il domicilio digitale in cui lo stesso aveva dichiarato di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento; i giudici d’appello hanno ritenuto, infatti, che la notifica cartacea non facesse decorrere il termine breve per impugnare la sentenza, in presenza di un indirizzo pec presso il quale esclusivamente vanno inoltrate le notificazioni.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellato non aveva fornito la prova della impossibilità di ottenere la rendita
dal proprio datore di lavoro, cui si era sostituito agendo ex art. 13 L. cit., e riteneva fondato l’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che si era anche doluto dell’omessa pronuncia dell’eccepita prescrizione, considerato sia il termine quinquennale introdotto dall’art. 3 comma 9 L. 335/1995, maturato al 2000, anno in cui i contributi dovuti dal datore erano divenuti inesigibili, sia il termine decennale antevigente (dal 1993 al 2003) con ulteriore decorrenza di altri dieci anni di estinzione del credito contributivo, maturato prima della domanda amministrativa del 28/1/2015 ed in assenza di atti interruttivi.
Per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME NOME affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione dell’art. 434 comma 2 c.p.c. sui termini per la proposizione dell’appello, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per essere stato depositato l’appello in data 16/10/2019, oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza eseguita al procuratore costituito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 14/6/2019 presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, ossia presso la sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Locri alla INDIRIZZO; la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere prevalente il domicilio digitale sul domicilio eletto e che fosse nulla la notifica non eseguita all’indi rizzo PEC indicato dal difensore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per le notificazioni e comunicazioni.
Con il secondo motivo deduce in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 co.5, L. 1338/1962 per omessa, carente, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le
parti, avendo l’impugnata pronuncia errato nel ritenere che la parte ricorrente non avesse fornito la prova di trovarsi nella impossibilità di agire direttamente nei confronti del datore, impossibilità da considerarsi presunta, avendo invece agito verso il datore fornendo la prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro, ed essendo stato condannato il datore a pagare la riserva matematica.
Nel suo controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE esclude la ricorrenza del termine breve ad impugnare se il difensore ha indicato un indirizzo PEC, da utilizzare in via esclusiva per la notificazione dell’appello anche se indicato per le sole comunicazioni di cancelleria; richiama la pronuncia di questa Corte ord. n.10355/2020 sostenendo che la inidoneità della notifica siccome eseguita alla decorrenza dei termini ex art. 325 c.p.c. Sul secondo motivo sostiene che sia consolidato principio secondo cui il lavoratore può sostituirsi al datore per domandare rendita vitalizia a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE se fornisce la prova della impossibilità di ottenerla dal datore, per contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie.
La causa, già chiamata alla pubblica udienza del 25/6/2025 e differita in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul tema della prescrizione in materia di rendita vitalizia, è stata trattata all’udienza camerale del 28 novembre 2025.
CONSIDERATO CHE
Il Collegio, nell’affrontare la questione sollevata con il primo motivo di ricorso, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sul tema del rapporto, di prevalenza o di concorrenza, tra il domicilio fisico eletto ed il domicilio digitale dichiarato, en trambi indicati nell’atto di costituzione in giudizio (nel caso di specie, riportati nella intestazione della memoria
difensiva di primo grado dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contenente domanda riconvenzionale condizionata). La tematica, applicata alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, è stata posta altre volte alla attenzione di questa Corte.
Non sfugg e l’orientamento espresso con sent. sez. 2, n. 12684 del 2025 e ord. sez. 3, n. 28532/2024 sulle notifiche a compiersi nel luogo telematico se la domiciliazione non è circoscritta alle sole comunicazioni; tuttavia, il confronto fra le pronunce rese con ord. sez. 3, n. 39970/2021 e con sent. sez. Lav., n.3557/2021, quest’ultima sull’argomentato rilievo che il regime normativo concernente l’identificazione del cd. domicilio digitale non abbia ‘soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati’, non consente, allo stato, di ravvisare un ‘ evidenza decisoria sul tema, suggerendone la trattazione in pubblica udienza. Invero, assume rilevanza nomofilattica la questione relativa alla notifica al domicilio fisico eletto nella contemporanea presenza, non prescelta dal notificante, di indicazione di ricevere comunicazioni e notificazioni a mezzo EMAIL.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME