Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26710-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 2060/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 29/3/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 9/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 31/10/2022, ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe.
1.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito l ‘ inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre
il termine di sessanta giorni dal momento in cui, in data 31/3/2022, la sentenza impugnata è stata notificata alla società ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo.
2.2. La sentenza impugnata, infatti, come emerge dalle relazioni prodotte in giudizio, è stata notificata alla società poi ricorrente (presso i difensori costituiti nel relativo giudizio d’appello) in data 31/3/2022.
2.3. Il ricorso, invece, è stato notificato solo il 31/10/2022: e, dunque, ben oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall ‘ art. 325, comma 2°, c.p.c..
2.4. Né in senso contrario può rilevare il fatto, emergente dall ‘ atto di citazione in appello (contenuto nel fascicolo depositato dal Fallimento controricorrente) che la società appellante aveva dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO indicando l’ indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima (nonché quello dell’ AVV_NOTAIO) esclusivamente per ‘ le successive comunicazioni ‘.
2.5. In tema di notificazioni al domicilio digitale, l ‘ indicazione fatta dal difensore, nell ‘ atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria, non vale, infatti, ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all ‘ art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all ‘ art. 16sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, per tutte le notificazioni e
comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile (Cass. n. 12684 del 2025, la quale, in applicazione del principio esposto, ha dichiarato la tardività del ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata al procuratore costituito in appello per la parte poi ricorrente nonostante che lo stesso, all ‘ atto di costituirsi in appello, eletto domicilio presso il suo studio, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata solo pe r ‘ le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento ‘)
Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev ‘ essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME