Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7000/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, CUTULI ENNIO.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 646/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da NOME COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la condanna al pagamento di € 10.196,07 a titolo di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per i danni subiti per operazioni bancarie non autorizzate ed effettuate da terzi a seguito di clonazione RAGIONE_SOCIALEa propria carta di credito.
2.La Corte d’appello ha accolto il gravame e condannato RAGIONE_SOCIALE (succeduto al RAGIONE_SOCIALE) a pagare la somma di € 960,00 oltre interessi e spese di lite; ha, inoltre, condannato RAGIONE_SOCIALE a manlevare la prima, che l’aveva chiamata in garanzia quale emittente la carta di credito clonata e che, perciò, trasmetteva mensilmente gli ordini di addebito sul conto corrente acceso dall’AVV_NOTAIO presso BPS in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione continuativa conferitagli dal correntista (c.d. R.I.D.), dunque quale soggetto cui spettava controllare le singole operazioni di pagamento.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo. Tanto RAGIONE_SOCIALE che NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. poiché la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 646/23 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Messina a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione inviata dall’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE BPM, trasmessa con posta certificata in data 23 febbraio 2024, giacché l’atto di appello che si affermava notificato ad RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non le era stato notificato per un errore nell’indirizzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica del difensore.
2. il motivo è fondato. Dalla relata di notifica risulta che l’appellante sig. COGNOME ha notificato l’atto di appello a ‘ RAGIONE_SOCIALE In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, INDIRIZZO nello studio dei procuratori costituiti AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME all’indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dall’indice nazionale RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec RAGIONE_SOCIALEe imprese e dei professionisti (ini-pec) ‘ (doc. 6)
L’indirizzo del difensore asseritamente estratto da INI -PEC non corrisponde però a quello che risulta registrato in detto portale (così come risultante dalla copia allegata agli atti sub. doc. 7) sul quale, invero, è indicato il corretto indirizzo di posta certificata del difensore , come del resto su ReGIndE (doc. 8); detto indirizzo risulta anche nell’RAGIONE_SOCIALE (doc. 9) e dagli atti del giudizio di primo grado (vedasi comparsa di costituzione sub doc. 3).
Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare pervenendo alla conclusione che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 2017; Cass. n. 13224/2018). In continuità con detto orientamento è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: ” Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde
all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al RAGIONE_SOCIALE appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Elettronici (ReGIndE) gestito dal RAGIONE_SOCIALE. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/’l’RAGIONE_SOCIALE ” (Cass. n. 3709/2019).
L’errata indicazione in questione ha comportato la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE senza che fosse stata verificata la corretta instaurazione del contraddittorio.
3.- Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase di legittimità.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1° Sezione Civile del l’ 11.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME