Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7000/2024 R.G. proposto da : NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 646/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina ha riformato la sentenza resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da NOME COGNOME contro il Banco Popolare Siciliano soc. coop. volta ad ottenere la condanna al pagamento di € 10.196,07 a titolo di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per i danni subiti per operazioni bancarie non autorizzate ed effettuate da terzi a seguito di clonazione della propria carta di credito.
2.La Corte d’appello ha accolto il gravame e condannato BPM s.p.a. (succeduto al Banco Popolare Siciliano) a pagare la somma di € 960,00 oltre interessi e spese di lite; ha, inoltre, condannato Agos Ducato s.p.a. a manlevare la prima, che l’aveva chiamata in garanzia quale emittente la carta di credito clonata e che, perciò, trasmetteva mensilmente gli ordini di addebito sul conto corrente acceso dall’avv. COGNOME presso BPS in esecuzione dell’autorizzazione continuativa conferitagli dal correntista (c.d. R.I.D.), dunque quale soggetto cui spettava controllare le singole operazioni di pagamento.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agos Ducato s.p.a. affidandolo ad un unico motivo. Tanto Banco Popolare di Milano s.p.a. che NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. poiché la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della sentenza n. 646/23 della Corte d’appello di Messina a seguito della comunicazione inviata dall’avv. COGNOME difensore di Banco BPM, trasmessa con posta certificata in data 23 febbraio 2024, giacché l’atto di appello che si affermava notificato ad Agos Ducato s.p.a., contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non le era stato notificato per un errore nell’indirizzo della posta elettronica del difensore.
2. il motivo è fondato. Dalla relata di notifica risulta che l’appellante sig. COGNOME ha notificato l’atto di appello a ‘ RAGIONE_SOCIALE In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, INDIRIZZO nello studio dei procuratori costituiti avv. NOME COGNOME ed NOME COGNOME all’indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (ini-pec) ‘ (doc. 6)
L’indirizzo del difensore asseritamente estratto da INI -PEC non corrisponde però a quello che risulta registrato in detto portale (così come risultante dalla copia allegata agli atti sub. doc. 7) sul quale, invero, è indicato il corretto indirizzo di posta certificata del difensore , come del resto su ReGIndE (doc. 8); detto indirizzo risulta anche nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano (doc. 9) e dagli atti del giudizio di primo grado (vedasi comparsa di costituzione sub doc. 3).
Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare pervenendo alla conclusione che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 2017; Cass. n. 13224/2018). In continuità con detto orientamento è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: ” Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde
all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/’l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ” (Cass. n. 3709/2019).
L’errata indicazione in questione ha comportato la nullità della notifica dell’atto di appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata emessa nei confronti di Agos Ducato s.p.a. senza che fosse stata verificata la corretta instaurazione del contraddittorio.
3.- Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del l’ 11.9.2025
Il Presidente NOME COGNOME