Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12684 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , con sede in Massa, in persona del legale rappresentante dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ricorrente
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’Avvocato NOME COGNOME.
Controricorrenti
e
Dalle Luche NOME Lloyds Londra
Intimati avverso la sentenza n. 1233/2019 della Corte di appello di Genova, depositata il 16.9.2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udite le difese svolte dall’Avvocato NOME COGNOME per la ricorrente e dall’Avvocato NOME COGNOME per i controricorrenti.
Fatti di causa
Con sentenza n. 1233/2019 del 16.9.2019 la Corte di appello di Genova confermò la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME, aveva dichiarato la nullità per contrarietà a norma imperativa di una serie di contratti con cui RAGIONE_SOCIALE aveva loro venduto unità immobiliari site nel comune di Massa e ceduto quote della RAGIONE_SOCIALE, assumendo che essi configurassero un’operazione di lottizzazione abusiva, vietata dall’art. 30 d.p.r. n. 380 del 2001.
La Corte territoriale rigettò i motivi dell’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, affermando che gli atti negoziali impugnati avevano realizzato la fattispecie vietata dalla legge, atteso che attraverso il frazionamento di una struttura immobiliare destinata a residenza turistico alberghiera, composta da 23 unità immobiliari, ed il successivo trasferimento della proprietà ed assegnazione in via esclusiva ai soci della RAGIONE_SOCIALE era stata mutata la destinazione d’uso del complesso immobiliare da alber ghiera a residenziale. In particolare, il mutamento di destinazione emergeva dalla circostanza che i contratti di compravendita ed il regolamento di gestione della struttura e lo statuto della GRTA non avevano creato vincoli che imponessero agli acquirenti la concessione in locazione dell’immobile acquistato ad una generalità indistinta di soggetti, ma consentivano che esso fosse utilizzato direttamente e in via esclusiva dal suo titolare. Ha quindi ritenuto che tale modificazione fosse in contrasto con l o strumento urbanistico e l’operazione contrattuale integrasse nel suo complesso la fattispecie vietata dall’art. 30 d.p.r. n. 380 del 2001, rientrando in tale ipotesi, come rilevato dalla giurisprudenza, il caso in cui un
complesso alberghiero venga frazionato in distinte unità immobiliari e queste siano vendute a terzi, con conseguente mutamento della destinazione degli immobili in uso residenziale.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12.3.2010 ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, sulla base di undici motivi.
COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME hanno notificato controricorso.
Il P.M. e la società ricorrente hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va esaminata l’ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, i quali hanno dedotto di avere notificato la sentenza di appello in data 17.9.2019.
L’eccezione è fondata.
Dalla sentenza prodotta dai controricorrenti risulta infatti che essa è stata effettivamente notificata, alla data suindicata, alla odierna ricorrente, tramite invio e ricevimento via pec al procuratore costituito in appello della società RAGIONE_SOCIALE, avv. NOME COGNOME L’invio e ricevimento tramite pec della sentenza di appello è, del resto, un dato pacifico, essendo stato riconosciuto dalla stessa ricorrente, nella memoria depositata. Ne consegue che il ricorso, notificato a mezzo posta il 12.3.2020, è tardivo, essendo stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 325 c.p.c..
Parte ricorrente, nella memoria depositata, ha contestato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, assumendo che la notifica delle sentenza in via telematica al l’ indirizzo pec del difensore non ha l’effetto di far decorrere il termine breve di impugnazione, avendo il suo procuratore, all’atto di costituirsi in appello, eletto domicilio presso il suo studio, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata solo per ‘ le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento ‘. Ne consegue, ad avviso della ricorrente, che l’indicazione della parte che abbia eletto domicilio fisico e indicato l’indirizzo digitale per le sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria preclude la possibilità di ritenere valida, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza effettuate solo in via telematica.
La ricorrente richiama a tal fine alcuni precedenti di questa Corte, secondo cui l’elezione di domicilio fisico accompagnata dalla indicazione dell’indirizzo digitale, può essere eseguita presso quest’ultima, agli effetti dell’art. 325 c.p.c., nel solo caso in cui tale indicazione non risulti espressamente circoscritta alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass. n. 28532 del 2024; Cass. n. 25914 del 2023; Cass. n. 10355 del 2020; Cass. n. 23412 del 2016).
In accoglimento delle conclusioni del Procuratore Generale, le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente vanno disattese.
Deve darsi atto, infatti, che lo stato della giurisprudenza di questa Corte, a seguito dei diversi interventi normativi in materia di processo telematico e di notificazioni al difensore, è univocamente nel senso che l’introduzione normativa del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza secondo la previsione di cui all’art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012, comporta che la notificazione va eseguita all’indirizzo pec del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 21579 del 2024; Cass. n. 2460 del 2021; Cass. n. 33806 del 2021; Cass. n. 3685 del 2021; Cass. n. 14140 del 2019; Cass. Sez. un. n. 23620 del 2018; Cass. n. 14914 del 2018; Cass. n. 30139 del 2017).
La ragione di questo orientamento risiede nella intervenuta modifica dell’art. 125 c.p.c., operata dall’art. 45 bis, comma 1, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, laddove ha soppresso l’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte l’indirizzo pec, lasciando invece fermo l’obbligo di indicare il codice fiscale. La modifica va letta alla luce della introduzione, da parte della medesima legge, dell’art. 16 sexies del decreto legge 18.10.2012, n.179 intitolato «Domicilio digitale». La disposizione stabilisce che ‘ S alvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi 10 elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ‘ . L’ art. 6 bis decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) prevede l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’indirizzo di posta elettronica certificata è “agganciato” in maniera univoca al codice fiscale del titolare. Ciascun avvocato è munito di un proprio “domicilio digitale”, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione del menzionato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata e corrispondente all’indirizzo pec che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza e che da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici
Ne discende che oggi l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza. In tal modo, l’art. 125 c.p.c. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale.
A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui all’art. 16 sexies citato, quindi, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente effettuate presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
Alla luce di tali rilievi, la questione posta dalla ricorrente va risolta in senso negativo.
L’ eventuale indicazione fatta dal difensore, nell’atto di costituzione in giudizio , del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all’art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale. La possibilità per gli avvocati di avvalersi della notificazione con modalità telematica è espressamente prevista dall’art. 3 bis legge n. 53 del 1994, inserito dall’art. 16
quater d.l. n. 179 del 2012, ed essa va riconosciuta con il solo limite posto dall’art. 149 bis c.p.c., cioè ‘ se non è fatto espresso divieto dalla legge ‘.
In questa direzione spinge inoltre il dato testuale relativo alla citata soppressione, nell’art. 125 c.p.c., dell’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, unitamente alla assegnazione agli avvocati dell’indirizzo pec da loro indicato al Consiglio dell’ Ordine. La soppressione dell’obbligo sopra menzionato comporta, come conseguenza, che le notifiche non possono che essere eseguite al suddetto indirizzo di posta elettronica. La modifica normativa segnala, quindi, come già precisato da questa Corte, che il difensore non può indicare un indirizzo digitale diverso, ovvero, come ulteriore conseguenza, che non può validamente limitarn e l’utilizzabilità alle sole comunicazioni di cancelleria ( Cass. n. 3685 del 2021; Cass. n. 33806 del 2021 ).
Il diverso orientamento di questa Corte, che è a base degli argomenti della ricorrente, secondo cui se l’indicazione della pec senza ulteriori giustificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non alt rettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria, deve ritenersi pertanto superato alla luce degli interventi normativi successivi, in quanto legato alla formulazione precedente dell’art. 125 c.p.c., nella misura in cui essa era intesa come volta a consentire al difensore di limitare gli effetti della elezione del domicilio telematico ( Cass. n. 3685 del 2021; Cass. n. 33806 del 2021 ). La modifica di tale disposizione non sembra lasciare dubbi sul fatto che oggi tale possibilità sia esclusa e che eventuali limitazioni in tal senso non possano incidere sul la validità ed efficacia della notifica degli atti all’indirizzo pec del difensore.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.