Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18077/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. i n Roma, al INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, elett.te domic. in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 539/19 RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘appello di Lecce- sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE– pubblicata il 27.11.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 .05.2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con citazione notificata il 30.12.12, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE assumendo: di aver stipulato, lo COGNOME, due polizze vita Electa, e l’COGNOME una polizza -vita, con la suddetta NSV; che alla scadenza RAGIONE_SOCIALEe polizze ne avevano chiesto invano la liquidazione in quanto la compagnia li aveva avvisati RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto riscatto e del pagamento disposto in loro favore per la somma complessiva di euro 335.879,00 nel marzo 2009; che le richieste di riscatto non erano state in realtà da loro sottoscritte, e che il conto corrente presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, agenzia di Francavilla Fontana, sul quale le somme riscattate erano state accreditate, non era di loro pertinenza.
Premesso ciò, gli attori chiedevano la condanna RAGIONE_SOCIALE compagnia assicuratrice al pagamento RAGIONE_SOCIALEe stesse somme liquidate loro spettanti. La società si costituiva eccependo di aver liquidato le polizze sulla base RAGIONE_SOCIALEe richieste di riscatto sottoscritte dai due assicurati e di aver accreditato le somme sul conto corrente corrispondente all’iban indicato (che è risultato corrispondente a quello del conto intestato all’allora agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Francavilla, NOME COGNOME, tramite il quale erano state sottoscritte le polizze vita in questione). La convenuta si costituiva, chiamando in causa il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -che aveva eseguito il bonifico RAGIONE_SOCIALEe somme liquidate sul conto corrente del COGNOME– e lo stesso COGNOME, chiedendo la manleva nei loro confronti in caso di condanna.
Con sentenza del 2016, il Tribunale condannava la convenuta a pagare agli attori il capitale minimo garantito RAGIONE_SOCIALEe suddette polizze, pari a
euro 110.406,98 per ogni polizza, oltre interessi legali di mora, condannando altresì il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE rispettivamente il 30 e il 70% RAGIONE_SOCIALEe somme al cui pagamento era stata condannata la convenuta.
Con sentenza del 27.11.19, la Corte territoriale accoglieva l’appello principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, condannava, in solido, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE a rimborsare, all’appellante la somma che quest’ultima era tenuta a versare agli attori, rigettando l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, la Corte d’appello osservava che: era erronea la statuizione di condanna del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE al rimborso pro-quota a favore RAGIONE_SOCIALE convenuta, anzitutto in quanto essa sarebbe stata possibile, ex art. 112 c.p.c.- data la domanda al risarcimento dei danni di più soggetti che avevano contribuito con le loro condotte al prodursi dei danni- nel caso in cui uno dei debitori in solido avesse esercitato l’azione di regresso nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri o chiesto di accertare le loro quote di responsabilità (oppure nel caso in cui il creditore avesse chiesto la condanna di ciascun debitore pro-quota, rinunciando alla solidarietà ex art. 1311, c.2, n.2, c.c.), mentre nella fattispecie non era stato chiesto di accertare la quota di responsabilità dei chiamati in causa; inoltre, la condanna pro-quota era erronea anche considerando che, ritenuta dal Tribunale l’efficienza causale RAGIONE_SOCIALEe condotte, pur autonome, dei terzi nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo, sarebbe stata legittima la condanna solidale nei confronti RAGIONE_SOCIALE compagnia assicuratrice; era fondato il motivo d’appello relativo all’omessa pronuncia sulle spese di lite tra l’appellante e i terzi chiamati in causa, in quanto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto provvedere a regolamentare le stesse spese secondo il principio di
soccombenza; era invece infondato l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, circa la sua responsabilità, in quanto anche volendo ritenere l’errore RAGIONE_SOCIALE convenuta società consistito nella mancata verifica RAGIONE_SOCIALE‘autenticità RAGIONE_SOCIALEe firme apposte sulle richieste di riscatto RAGIONE_SOCIALE assicurati, l’efficienza causale di tale asserita negligenza era stata elisa dalla successiva condotta del RAGIONE_SOCIALE che, pur avendo rilevato che l’iban del conto corrente su cui si chiedeva l’accredito non fosse lo stesso di quello dei beneficiari dei mandati di pagamento, ma corrispondeva a quello del COGNOME– come ammesso dallo stesso appellante nella comunicazione del 19.6.12- aveva comunque eseguito i bonifici sul conto del COGNOME, senza contattare la banca RAGIONE_SOCIALE compagnia di assicurazioni, non attenendosi, dunque, al mandato ricevuto da quest’ultima; tale condotta omissiva del RAGIONE_SOCIALE, in quanto tenuta da operatore professionale del settore, consapevole RAGIONE_SOCIALE non appartenenza del conto indicato dalla banca mandante ai beneficiari RAGIONE_SOCIALE ordini di pagamento, configurava una grave colpa professionale da negligenza, fonte di responsabilità extracontrattuale (e non da contatto sociale dato che tra il RAGIONE_SOCIALE e la compagnia assicuratrice non vi erano stati rapporti) nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, costituendo un fatto imprevedibile ed eccezionale, elideva il nesso causale tra gli accrediti errati sul conto del COGNOME e l’errore commesso prima dalla NSV; la condotta truffaldina ed illecitamente appropriativa di quest’ultimo non era invece idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del RAGIONE_SOCIALE e l’illegittimo accredito sul conto RAGIONE_SOCIALEo stesso agente RAGIONE_SOCIALE NSV.
RAGIONE_SOCIALE, incorporante il RAGIONE_SOCIALE, ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, a seguito di fusione) resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c., 2043 e 2055, c.c. , per aver la Corte d’appello ritenuto erronea la statuizione sulla condanna pro-quota del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, poiché la richiesta RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME conteneva anche la richiesta di condanna pro-quota (cioè il più contiene il meno).
Il secondo motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c., 1227, c.1, e 2049, c.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità esclusiva o concorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, la ricorrent e lamenta che la Corte d’appello , pur qualificando la condotta RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione come negligente ed errata, abbia omesso di valutare quest’ultima a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2049 c.c., non considerando che anche in tema di responsabilità extracontrattuale s’applica l’art. 1227 c.c., c.1, circa la valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte e RAGIONE_SOCIALEe relative conseguenze.
L’eccezione preliminare di tardività del ricorso – per essere la notifica del 30.6.2020 stata effettuata oltre il termine breve di 60 gg. dalla notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza in data 28.11.19 all’indirizzo pec del difensore -è fondata.
Va osservato che l’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello presso il domiciliatario, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine
breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass., n. 10355/20).
In tema di ricorso per cassazione, la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, RAGIONE_SOCIALEe ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, RAGIONE_SOCIALE relata di notificazione nonché RAGIONE_SOCIALE copia conforme RAGIONE_SOCIALE sentenza, salvo che il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Cass., n. 16421/19).
Nella specie, la ricorrente replica all’eccezione assumendo: che non sarebbe stato provato che l’indirizzo pec presso cui era stata effettuata la notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza era quello indicato negli elenchi ex art. 6 dlgs. n. 82/85; che la procura rilasciata al difensore RAGIONE_SOCIALE fase d’appello cont eneva la dichiarazione di voler ricevere gli avvisi relativi al presente procedimento all’indirizzo pec del difensore e non anche le notificazioni.
L’eccezione merita accoglimento in quanto la controricorrente ha dimostrato che l’indirizzo pec del difensore domiciliatario RAGIONE_SOCIALE controparte, nel secondo grado di giudizio, era inserito negli elenchi ex art. 6 dlgs. n. 82, mentre la sentenza impugnata è stata notificata all’indirizzo risultante presso l’ordine forense, che è l’indirizzo Pec Reginde, con relativa attestazione di conformità ed estratto Inipec.
In materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a
quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal RAGIONE_SOCIALE. (Cass. sez. un. 23620/2018).
La notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. n. 14914/2018).
Pertanto, può affermarsi in definitiva che l’unico indirizzo che fa fede ai fini RAGIONE_SOCIALE identificazione del destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec è quello che si ricava dal Reginde (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9232 del 22/03/2022; Sez. 6-L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 12876 del 24/05/2018) . Ne consegue l’irrilevanza di quanto replicato dalla ricorrente al riguardo- nella memoria ex art. 372 c.p.c.secondo la quale la parte controricorrente non avrebbe dimostrato la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec da parte del preceden te difensore, AVV_NOTAIO, al RAGIONE_SOCIALE, a al RAGIONE_SOCIALE, essendo invece l’indirizzo pec presso cui era stata notificata la sentenza impugnata dichiarato dal medesimo AVV_NOTAIO nella comparsa di risposta in appello.
Inoltre, non è parimenti condivisibile l’eccezione con la quale è stato sostenuto che nella suddetta comparsa di risposta in appello, la pec era stata indicata al solo ed esclusivo fine di voler ricevere gli avvisi relativi al presente procedimento e non anche le notificazioni. Al riguardo, è irrilevante che la comparsa riferisse la pec ai soli avvisi, dato che, come detto, l’unico indirizzo che fa fede ai fini RAGIONE_SOCIALE identificazione del destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec è quello che si ricava dal Reginde, in conformità RAGIONE_SOCIALEe norme che disciplinano il ‘domicilio digitale’.
Se ne conclude che il ricorso è tardivo in quanto notificato il 30.6.2020, oltre sei mesi dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in data 28.11.2019, come incontestato.
Premesso ciò, anche i due motivi del ricorso sono da considerare inammissibili.
Circa il primo motivo, va osservato che, in materia di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, qualora venga accertato che più soggetti (anche se tra di essi sia compreso, come nella specie, un minore incapace di intendere e di volere) hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota – parte di responsabilità , dovendo egli pronunciarsi sulla graduazione RAGIONE_SOCIALEe colpe solo se uno dei condebitori solidali abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri, o, comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione RAGIONE_SOCIALE ripartizione interna (Cass., n. 16939/06).
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovesse intendersi come comprensiva RAGIONE_SOCIALE richiesta di condanna nei
limiti RAGIONE_SOCIALE quota. La critica tende al riesame dei fatti, ovvero a sinda care l’interpretazione del giudice del merito , che ha escluso la formulazione di siffatta istanza.
Peraltro, nella specie, l’istanza d’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità esclusiva RAGIONE_SOCIALE compagnia assicuratrice non equivale in nessun modo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione di regresso, che postula la chiara esplicitazione RAGIONE_SOCIALE domanda di graduazione RAGIONE_SOCIALEe responsabilità RAGIONE_SOCIALE autori RAGIONE_SOCIALE‘illecito produttivo del danno.
Il secondo motivo è del pari inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi . Invero, il B anco di RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto con l’appello di ritenere responsabile RAGIONE_SOCIALE‘illecita appropriazione RAGIONE_SOCIALEe somme oggetto RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALEe polizze vita il solo COGNOME– quale obbligato al rimborso a favore RAGIONE_SOCIALE condannata assicurazione-, ma la Corte d’appello, come detto, ha rigettato l’appello incidentale argomentando dall’interruzione del nesso causale tra la condotta negligente RAGIONE_SOCIALE NSV e l’accredito al COGNOME dovuta alla condotta gravemente negligente RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue l’irrilevanza del richiamo agli artt. 1227 c.c. e 2049 c.c. a sostegno di una inammissibile doglianza di violazione di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8 maggio 2024.