Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29978 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31632/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AREA
RAGIONE_SOCIALE
NOME
AREA
RISCOSSIONE
SPA
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CROTONE n. 457/2021 depositata il 12/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-NOME COGNOME ha ricevuto una ingiunzione, emessa ai sensi del Regio decreto numero 639 del 1910, a lui notificata dalla società RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi per il consumo di acqua potabile per gli anni tra il 2005 e il 2009.
1.2.- Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto, oltre a contestare la legittimazione ad emettere l’ordinanza da parte della società di RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice di pace di Crotone ha declinato la propria competenza territoriale in favore del giudice di pace di Mondovì, con una ordinanza sentenza che è stata oggetto di appello da parte del COGNOME.
Il tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l’appello con l’argomento che avverso quella decisione andava proposto solo il regolamento di competenza.
1.3-.La sentenza del tribunale di Crotone è stata tuttavia annullata da questa Corte, che, con ordinanza numero 4001 del 2019, ha statuito che, laddove la decisione del giudice di pace sulla propria competenza costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile con il regolamento di competenza ma può essere appellata nei limiti e secondo le previsioni dell’articolo 339 del codice di procedura civile, ed ha di conseguenza annullato con rinvio al tribunale di Crotone, davanti al quale il giudizio è stato riassunto da NOME COGNOME.
1.4.- Il tribunale di Crotone, tuttavia, ha dichiarato inammissibile l’appello, con l’argomento che non erano state riproposte nel giudizio di appello le domande di merito svolte in primo grado, mentre era rimasta in piedi solo la domanda di annullamento dell’ordinanza per vizi formali che però l’opponente non aveva interesse a proporre da sola.
1.5. – Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con un solo motivo. La società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- La decisione impugnata ha osservato che, nel giudizio di appello, il ricorrente non aveva riproposto le domande di merito svolte in primo grado, e che dunque tali domande dovevano ritenersi oggetto di rinuncia ai sensi dell’articolo 346 del codice di procedura civile.
Con la conseguenza che, essendo l’unica domanda rimasta in appello quella relativa al difetto in capo alla società privata del potere di emettere l’ingiunzione, la domanda doveva ritenersi priva di interesse.
2.1.- Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 100,113, 342 e 346 del codice di procedura civile.
Il ricorrente contesta la ratio della decisione impugnata e sostiene che il giudice del rinvio aveva l’obbligo di esaminare nel merito l’appello, sia in quanto quella era l’indicazione della Corte di cassazione nell’ordinanza di annullamento e rinvio, sia in quanto le censure di merito erano state in realtà riproposte in appello in quanto richiamate.
Osserva infine il ricorrente che non si può far richiamo di quella giurisprudenza, segnatamente dell’ordinanza numero 12674 del 2016 di questa Corte, secondo cui nel caso di opposizione ad una ordinanza ingiunzione non c’è interesse ad impugnare se non vengono svolti i motivi di merito o comunque motivi relativi alle spese giudiziali, e l’opposizione sia esclusivamente fondata su motivi riguardanti il difetto di potere ad emettere l’ordinanza ingiunzione: ciò in quanto, nella fattispecie, il giudice di pace, nel declinare la propria competenza per territorio, aveva condannato alle spese.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, il dovere del giudice del rinvio di pronunciarsi nel merito non può ricavarsi dalla precedente ordinanza di annullamento e rinvio da parte di questa Corte, poiché quell’ordinanza si è limitata a stabilire che la decisione del giudice di pace, circa la propria incompetenza, non doveva essere impugnata con regolamento di competenza ma doveva esserlo con l’atto di appello, così come correttamente il ricorrente aveva fatto. Dunque, l’annullamento ha riguardato soltanto il regime di impugnazione della decisione del giudice di pace sulla competenza, ed ha affermato il principio di diritto che correttamente quella decisione era stata impugnata con l’appello e che non vi era bisogno del regolamento di competenza: decisione, dunque, quella della Corte di cassazione, che ha lasciato impregiudicato il merito. Ciò ho detto, il giudice del rinvio, chiamato ad esaminare la vicenda, ha rilevato che l’atto di appello non conteneva la riproposizione delle domande di merito fatte in primo grado, e che dunque l’oggetto dell’appello, e con esso del giudizio di rinvio, era limitato al solo vizio di legittimità dell’ordinanza ingiunzione, cioè solamente alla contestazione del potere di emettere l’ordinanza in capo alla società RAGIONE_SOCIALE.
L’accertamento del giudice di rinvio è corretto in quanto ai fini della riproposizione in appello delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado- e tale è la situazione nella fattispecie, dove, avendo il giudice di pace declinato la propria competenza, ha ritenuto assorbite le questioni di merito- se non è soggetta a formule solenni, deve tuttavia essere esplicita, non essendo sufficiente il mero richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 22311/ 2020).
Deve dunque concludersi nel senso che il ricorrente non ha riproposto con l’appello le domande di merito proposte in primo grado e dichiarate assorbite da quel giudice. Nel giudizio di rinvio la situazione è rimasta ovviamente immutata, vale a dire che non sono state riproposte le domande di merito inizialmente formulate. Correttamente allora il giudice del rinvio ha ritenuto che l’unica domanda riproposta, dapprima in appello e poi nel giudizio di rinvio, era esclusivamente quella relativa alla mancanza di potere da parte della società RAGIONE_SOCIALE di emissione della ordinanza ingiunzione: domanda non sufficiente a fondare un interesse ad agire, sulla base del principio di diritto per cui <> (Cass. 3843/ 2023).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 9/7/2024