Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 563 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 563 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
CONDOMINIO
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ud.01/07/2025 PU
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22116/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO 4° INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BARI n. 939/2019 depositata il 17/04/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIOto NOME COGNOME per la ricorrente e NOME COGNOME per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, il Condominio INDIRIZZO Mongelli chiedendo disporsi l’annullamento e/o la nullità della delibera dell’ assemblea condominiale tenutasi in data 07.01.2010, per essergli stata consegnata, la relativa convocazione, solo in data 11 gennaio 2020 quando l’assemblea si era già svolta, sollevava, inoltre, motivi di impugnazione nel merito della deliberazione condominiale.
Il Condominio nel costituirsi in giudizio contestava l’assunto della COGNOME, evidenziando che la convocazione de quo era stata spedita con raccomandata a/r in data 30.12.2009 e, cioè, prima del termine minimo di cinque giorni, fissato dalla legge; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, per la sua infondatezza.
Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Lucera, accoglieva la domanda ed annullava la deliberazione impugnata, dichiarava assorbite le questioni di merito e condannava il condominio convenuto al risarcimento del danno di € 1500 per lite temeraria.
Il Condominio 4° lotto Mongelli proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME resisteva al gravame.
Ric. 2019 n.22116 sez. S2 – ud. 01/07/2025
6. La Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la richiesta di annullamento della deliberazione condominiale del 07/01/2010.
Il Tribunale aveva ritenuto applicabile per la convocazione del condomino la disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 20/11/1982, n. 890 (v. in particolare art. 8), anziché le disposizioni del codice civile in tema di notifica degli atti unilaterali recettizi (art. 1335 c.c.).
Secondo la Corte d’Appello il Tribunale aveva erroneamente applicato la disciplina dell’art. 8, commi 4^ e 6^, della L. n. 890/1982, in materia di notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta.
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di atto recettizio doveva applicarsi ex art. 1335 c.c. la presunzione di conoscenza in caso di arrivo del piego raccomandato presso il domicilio del destinatario e, di conseguenza, nella specie la presunzione di conoscenza della data fissata per l’assemblea condominiale .
Tale momento doveva ritenersi sussistente alla data del 31/12/2009, giorno in cui il portalettere aveva effettuato la prima consegna del piego raccomandato e aveva lasciato l’avviso di mancata consegna nella cassetta. Di conseguenza spettava al mittente l’ onere della prova dell’avvenuto recapito del piego raccomandato all’indirizzo del destinatario, onere pienamente assolto dal Condominio, mentre era a carico del destinatario la prova dell’impossibilità di aver acquisito, in concreto, l ‘ anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, prova non fornita.
A seguito dell’accoglimento dell’appello non potevano esaminarsi le questioni di merito avverso la delibera condominiale poste dallo COGNOME in quanto non riproposte nel giudizio di appello essendosi egli limitato a reiterare le doglianze ulteriori formulate con l’atto di citazione da intendersi trascritte e formulate nuovamente.
L’appellato aveva l’onere di riproporre le questioni assorbite, come stabilito dalle sezioni unite, e non poteva limitarsi a richiamare per relationem il proprio libello introduttivo a ciò ostando l’articolo 346 c.p.c.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di sette motivi di ricorso.
Il Condominio 4° lotto Mongelli ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c.
Nelle conclusioni del libello di secondo grado la richiesta di riforma si limitava al rigetto della domanda di primo grado dunque era sceso il giudicato con riferimento alla responsabilità aggravata atteso che la citata condanna non faceva parte delle domande dell’atto dell’appellante.
1.2 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
I l giudice dell’appello, u na volta accolto il gravame, deve rivedere la statuizione sulle spese dell’intero giudizio comprese
quelle per responsabilità aggravata per abuso del processo ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Deve ribadirsi in proposito che: in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 33412 del 19/12/2024 – Rv. 673210 – 01).
Il fatto che la condanna non fosse ricompresa nella domanda dello COGNOME e che sia stata disposta di ufficio dal Giudice non assume alcuna rilevanza. Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. Sez. 6, 18/05/2021, n. 13356, Rv. 661563 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di ius postulandi in appello, punto decisivo della controversia che determinava il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per decorso del termine per impugnare.
Lo COGNOME, in rito ed in via del tutto preliminare e pregiudiziale aveva eccepito la nullità dell’atto di appello per carenza dello ius postulandi in capo al difensore NOME COGNOME in quanto a seguito dell’annullamento della delibera del 7 gennaio 2010 con il quale COGNOME era stato nominato amministratore pro tempore del condominio, questi non poteva conferire la procura al predetto difensore attesa l’esecutività della sentenza impugnata mai sospesa oltre che per l’evidente conflitto di interessi che imponeva quantomeno un’apposita delibera autorizzativa.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Deve ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui: Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l’idoneità, con riferimento all’art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile. (Cass. Sez. 2, 26/03/2009, n. 7369, Rv. 607307 – 01)
Di conseguenza, la sentenza di primo grado non poteva incidere sugli effetti della delibera nella parte in cui aveva nominato l’amministratore che pertanto continuava ad esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari. In altri termini, nella specie, l’amministratore di condominio, pur se nominato con delibera dichiarata illegittima con sentenza in primo grado, poteva validamente conferire procura al difensore al fine di proporre appello avverso la medesima sentenza.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. nella versione modificata dal d.l. n. 83 del 2012 convertito in l.n. 134 del 2012 e dell’articolo 112 c.p.c. in quanto la Corte di appello non ha deciso sulla forma vincolata nell’atto di appello posto che andava dichiarato improcedibile.
L’appello secondo parte ricorrente era inammissibile perché non rispettoso dei requisiti minimi imposti dall’art. 342 c.p.c.
Infatti, l’atto d’appello non conteneva alcuna specifica denuncia in ordine alla ricostruzione del fatto ovvero ad individuate violazioni. Dalla lettura dell’atto d’appello emergevano solo mere doglianze del tutto generiche senza offrire alcun elemento di supporto utile a dimostrare la fondatezza degli apparenti motivi posti a sostegno dell’impugnazione.
3.1 Il terzo motivo è inammissibile.
La censura difetta di specificità. Infatti, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art, 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per
cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, Ord. n. 29495 del 2020).
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante ” error in procedendo “, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza”. (Cass. Sez. L., 04/02/2022, n. 3612, Rv. 663837 – 01)
Inoltre, deve richiamarsi l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27199 del 2017 secondo cui: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione al combinato disposto degli articoli 1136, sesto comma, c.c. e 66 terzo comma disp. att. c.c.
La sentenza sarebbe carente degli elementi essenziali previsti dalle norme citate rubrica mancando le conclusioni delle parti e la concisa esposizione dei fatti.
4.1 Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); – nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la motivazione della Corte d’Appello contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum .
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per errata ricostruzione dei fatti controversi, e conseguente omessa pronuncia su tutta la domanda ovvero su fatti decisivi della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 346 cpc, e 118 disp. att. c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, 1 co. nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nel senso della presunta mancata riproposizione in appello delle domande assorbite.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, il ricorrente avrebbe riproposto in modo specifico, con la comparsa di costituzione e risposta in appello tempestivamente e ritualmente depositata, ogni domanda, eccezione e deduzione formulate già in primo grado e rimaste assorbite con la sentenza del Tribunale di Lucera. Il ricorrente richiama le pag. 1 e 2, dell’atto di costituzione in appello laddove non si è limitato alla riproposizione delle istanze istruttorie e conclusioni, ma ha ricostruito in fatto e diritto le vicende, riformulando le domande nel merito, chiedendone espressamente, in subordine, l’accoglimento.
Le questioni di merito concernenti la validità dell’assemblea sarebbero state debitamente riformulate e riproposte in appello,
oltreché ampiamente motivate e riepilogate sia in fatto che in diritto nel corpo dell’atto della comparsa di costituzione e risposta in appello. La Corte avrebbe letto evidentemente solo le conclusioni di cui all’ultima pagina della comparsa, (pag. n. 16) che a propria volta richiama le motivazioni stese e spiegate nella sua parte narrativa e motiva non potendo di certo nelle conclusioni ritrascrivere lo stesso atto.
Il ricorrente in primo grado aveva chiesto di dichiarare la deliberazione assembleare impugnata priva degli allegati illegittima inesistente o nulla per aver deliberato sul punto non posto all’ordine del giorno. Tale censura è stata riproposta in sede di appello nell’atto di comparsa di costituzione e risposta alle pagine 2, 3 e ss. nella parte motiva, riepilogativa e propositiva dei fatti.
Pertanto, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. l’omessa pronuncia su tutta la domanda ovvero su fatti decisivi della controversia, ex art. 112 c.p.c.; la mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; la fittizia ed omessa motivazione della decisione sulle domande di merito riproposte ritualmente in secondo grado dell’appellato ed assorbite nella sentenza di primo grado dal momento che la Corte su di esse non si è pronunciata.
5.1 Il quinto motivo di ricorso è fondato.
In effetti la Corte d’Appello ha ritenuto non validamente riproposte in appello ex art. 346 c.p.c. le domande di invalidità della deliberazione assembleare impugnata perché priva degli allegati e per aver deliberato sul punto non posto all’ordine del giorno.
Rileva il Collegio che, trattandosi di un error in procedendo , il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare
direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, in quanto il vizio dedotto richiama un fatto processuale, qual è il difetto di attività del giudice, che refluisce nella nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6, 12/03/2018, n. 5971, Rv. 647366 – 01).
Dalla lettura dell’atto di appello, trova conferma il fatto che il ricorrente aveva riportato le sue doglianze anche in relazione ai vizi sopra indicati nella sua comparsa di risposta in appello e nelle conclusioni di tale atto aveva fatto un rimando alle domande formulate nell’atto di citazione. In sostanza, deve ritenersi violato l’art. 346 c.p.c. perchè quanto riportato nella comparsa di costituzione in appello era idoneo a dare sufficiente specificità alle conclusioni ivi formulate,
In altri termini, dalla lettura complessiva dell’atto di costituzione in appello emerge che l’odierno ricorrente aveva ivi riproposto quanto chiesto in primo grado: ovvero di dichiarare la deliberazione assembleare impugnata illegittima, inesistente o nulla perché priva degli allegati e per aver deliberato sul punto non posto all’ordine del giorno (vedi pagine 2, 3 e ss. dell’atto ).
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo
alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Cass. Sez. 6, 15/10/2020, n. 22311, Rv. 659416 – 01)
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1136, 1335 c.c. e disp. att. art. 66 c.c. ai sensi dell’art. 360, 1 co., nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra la parti; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c..
Il ricorrente afferma di aver contestato, sin dagli atti del primo grado, che il postino ebbe a tentare il recapito della raccomandata n. NUMERO_CARTA nei giorni del 31/12/2009 e del 04/01/2010, e di aver altresì contestato che sia stato mai rilasciato il c.d. « avviso di giacenza », ovvero c.d. “Mod. 26” da parte del postino, negandolo specificatamente e fermamente sia in primo che in secondo grado, deducendolo come motivo di nullità,
Il Condominio non ha mai prodotto, pur dovendo e potendo, agli atti del giudizio di primo grado e successivo, il c.d. ” avviso di giacenza “, che, qualora fosse esistito avrebbe dovuto essere consegnato allo Sportello postale ai fini del ritiro della raccomandata, unitamente alla delega preimpostata sui relativi modelli.
Dunque, il condominio non avrebbe mai assolto all’onere della relativa prova che su di esso, in tal modo, incombeva, nonostante poi abbia falsamente dichiarato nell’atto di appello alla pag. n. 8 ultimo rigo testualmente che « in forza della documentazione prodotta, da cui risulta sia la spedizione sia la consegna dell’avviso
di mancato recapito » inducendo la Corte di Appello nell’errore su di un fatto non risultante dagli atti e documenti di causa.
Affinché potesse operare la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. il Condominio avrebbe dovuto dare la prova della consegna dell’avviso di Giacenza e la sua data certa. Prova che il Condominio non ha mai fornito visto che le sue ipotesi presuntive si basavano sul solo fatto della spedizione in data anteriore ai 5 giorni prima dell’adunanza.
Secondo parte ricorrente il “rilascio dell’avviso di Giacenza” una volta contestato specificatamente e documentalmente, come accaduto nel caso di specie, deve essere provato. Il Condominio avrebbe dovuto produrlo tempestivamente e ritualmente in giudizio al fine di assolvere all’onere probatorio posto a suo carico, estraendone copia dall’Ufficio Postale.
6.1 Il sesto motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’Appello correttamente ha affermato che deve applicarsi l’art. 1135 c.c. e non la disciplina della notifica degli atti giudiziali, sicchè quando il piego arriva al domicilio del destinatario si presume da questi conosciuto. Nel caso di specie tale momento deve ritenersi sussistente alla data del 31/12/2009, giorno in cui il portalettere tentò di effettuare la prima consegna del piego raccomandato e lasciò l’avviso di mancata consegna nella cassetta. Di conseguenza spettava al mittente l’ onere della prova dell’avvenuto recapito del piego raccomandato all’indirizzo del destinatario, onere pienamente assolto dal Condominio, mentre era a carico del destinatario la prova dell’impossibilità di aver acquisito, in concreto, l ‘ anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, prova non fornita.
La sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: In tema di condominio, l’avviso di convocazione dell’assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile ‘ratione temporis’), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antece denti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’uff icio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. (Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396, Rv. 645578 – 01)
In altri termini, ex art. 1335 cod. civ., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 cod. civ. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Il Condominio ha dunque adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico e la prova della mancata apposizione dell’avviso di giacenza era a carico del ricorrente.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, co. 3, c.p.c. e dell’art. 118 disp.
att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1 co., nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra la parti, ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c..
La Corte avrebbe omesso ogni motivazione sul punto della lite temeraria che non avrebbe alcun collegamento con l’accoglimento da parte del primo giudice della domanda attorea. La condanna sarebbe derivata dal comportamento processuale defaticante, gratuito e sleale del Condominio che in tutti gli atti e verbali di causa ha insistito nel riproporre questioni di rito già risolte e comunque irrilevanti. La Corte d’Appello, pertanto, pur riformando, seppur discutibilmente, la sentenza di primo grado su di un punto apparentemente di diritto, non avrebbe dovuto annullare la condanna per lite temeraria solo ed unicamente quale conseguenza dell’accoglimento del gravame, ma avrebbe dovuto motivare le ragioni di tale eventuale annullamento, sulla scorta di ampia disamina dei motivi per cui il giudice di prime cure avrebbe eventualmente errato nel ritenere che il comportamento processuale del condominio ha integrato ” abuso del processo “, per aver riproposto questioni preliminari, ampiamente superate e totalmente irrilevanti, sintomatiche di una resistenza processuale contraria a buona fede o, comunque, improntata a colpa grave.
7.1 Il motivo in esame è sostanzialmente ripetitivo del primo motivo e ne segue la medesima sorte per le ragioni ivi espresse.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso rigetta i restanti cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in
diversa composizione in relazione al motivo accolto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione in relazione al motivo accolto e anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 1° luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME