Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22809 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12727/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 13931/2020 depositato il 26/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal quale era stato escluso il proprio credito per canoni di locazione, canoni richiesti al privilegio ex art. 276 4 cod. civ. per € 2.406.720,80 e in prededuzione ex art. 111 l. fall. per € 1. 204.056,66.
Risulta dal decreto impugnato che la domanda tardiva è stata presentata in data 8 aprile 2020 e che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo nel giugno 2017. Il credito richiesto al privilegio -come risulta dalla trascrizione del decreto di esecutività operata dal ricorrente -è stato escluso per tardività della domanda di ammissione allo stato passivo (oltre che per prescrizione), mentre il credito in prededuzione è stato ammesso parzialmente ed escluso in parte per tardività della domanda e, in parte, per difetto di titolarità del credito.
Il fallimento opponente ha dedotto, per quanto qui rileva, di non avere ricevuto dall’organo commissariale comunicazione del provvedimento di dichiarazione di insolvenza. L’amministrazione straordinaria, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha ritenuto che, vertendosi in tema di domanda di ammissione allo stato passivo ultratardiva, il creditore non avesse dimostrato la non imputabilità del ritardo.
Il Tribunale di Bologna, con il decreto qui impugnato, ha rigett ato l’opposizione. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione provata la conoscenza del provvedimento di dichiarazione dello stato di insolvenza della società debitrice da parte del creditore, circostanza che rende irrilevante l’omessa comunicazione di cui all’art. 92 l. fall. da parte degli organi della procedura. Sotto questo profilo, il giudice dell’opposizione ha ritenuto che il termine annuale per proporre la domanda di ammissione allo stato passivo in via ultratardiva non va inteso come termine predeterminato, bensì secondo un criterio di ragionevolezza e ha ritenuto ingiustificato il
ritardo tra il momento di conoscenza della procedura concorsuale (8 marzo 2017) e il deposito della domanda di ammissione allo stato passivo (8 aprile 2020); in questa valutazione, il tribunale ha valorizzato la professionalità del creditore, curatela fallimentare, consapevole delle regole processuali che soggiacciono alla formazione dello stato passivo.
E’, poi, stata rigettata la domanda di ammissione del credito prededucibile di € 218. 289,31 in quanto credito di pertinenza di altra società (RAGIONE_SOCIALE, relativo al periodo 8 agosto 2018 -2 luglio 2019, trattandosi di cessione del compendio aziendale per la quale non si sarebbe resa applicabile la responsabilità solidale di cui all’art. 36 l. n. 392/1978.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi. L’amministrazione straordinaria intimata si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 111 e 111bis l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso il credito per tardività della domanda del creditore. Osserva parte ricorrente che il proprio credito ha natura prededucibile (canoni maturati dalla data di deposito della domanda di concordato sino alla riconsegna dell’immobile ), maturato anche in corso di procedura, credito al quale non potrebbe applicarsi il termine di cui all’art. 101 l. fall. In proposito, il ricorrente deduce che il termine sarebbe dovuto decorrere dal rilascio dell’immobile avvenuto in data 18 marzo 2020.
Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, improntata sull’irragionevole ritardo con cui è stata proposta la domanda ultratardiva di ammissione allo stato passivo.
12727/2021 R.G.
3. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui invoca l’erroneità della decisione del giudice del merito per non avere considerato quale dies a quo per la proposizione della domanda tardiva la data di riconsegna dell’immobile . La giurisprudenza più recente di questa Corte ritiene che i crediti prededucibili sorti in corso di procedura siano oggetto di ammissione a termini dell’art. 111bis l. fall. « senza rilevanza del discrimine tra insinuazione tempestiva e tardiva» (Cass., n. 18760/2024).
4. Ove il credito sia insinuato tardivamente, l’art. 101 l. fall. e il relativo termine annuale viene in esame quale norma di bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo (Cass., n. 18760/2024, cit.), nonché con il principio di certezza delle situazioni giuridiche (Cass., n. 10775/2025), essendo la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza compatibile con il principio di effettività (CGUE, 11 settembre 2019, Călin , C-676/17, punto 43; CGUE, 22 febbraio 2018, RAGIONE_SOCIALE Köln, C -572/16, punto 47; CGUE, 29 ottobre 2015, BBVA, C -8/14, punto 28).
5. L’ammissione ultratardiva (oltre il termine di un anno di cui all’art. 101, quarto comma, l. fall. ) comporta una valutazione da parte del giudice del merito del momento in cui si verificano le condizioni per la partecipazione al concorso formale (Cass., n. 2308/2021; Cass., n. 3872/2020) e, in base a esse, al l’esistenza di un ritardo colpevole del creditore, da valutare « caso per caso, in base alle circostanze e secondo prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, se motivato, resta insindacabile in cassazione» (Cass., n. 18760/2024, cit.).
12727/2021 R.G. 6. Nella specie, il giudice del merito ha ritenuto che sia ingiustificato il ritardo di oltre 36 mesi tra il momento in cui il fallimento si erano verificate le condizioni di partecipazione al concorso -essendo il fallimento venuto a conoscenza della
procedura di amministrazione straordinaria -e la data di proposizione della domanda, apprezzamento congruamente motivato in relazione alle circostanze del caso, insindacabile in sede di legittimità. La censura si risolve, quindi, in una inammissibile rivalutazione dei presupposti in base ai quali il ritardo del creditore è stato ritenuto colpevole.
7. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 l. n. 392/1978 e dell’art. 111 cod. proc. civ., nonché del d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso nella misura di € 208.289,31 il credito prededucibile dell’istante, in quanto credito di pertinenza di altra società (RAGIONE_SOCIALE. Deduce parte ricorrente, in fatto, che il ram o di azienda dell’amministrazione straordinaria relativo all’immobile in oggetto è stato ceduto in data 9 agosto 2018 alla società RAGIONE_SOCIALE la quale, subentrata anche nel contratto di locazione. Deduce, inoltre, il ricorrente che il contratto di cessione di azienda sarebbe stato sciolto per mutuo consenso (« ne disponevano la risoluzione »), con retrocessione del bene nella disponibilità dell’amministrazione straordinaria in data 2 luglio 2019. Osserva parte ricorrente che i crediti maturati nel suddetto periodo (9 agosto 2018 -2 luglio 2019) sono di competenza del ricorrente, atteso che la cessione del ramo di azienda non è opponibile ai terzi e che la retrocessione dell’azienda « rappresenta l’evidenza che la detenzione di quest’ultima è avvenuta senza soluzione di continuità».
12727/2021 R.G. 8. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non aggredisce la ratio decidendi del decreto impugnato, incentrato sull’inapplicabilità nel caso di specie della responsabilità di cui all’art. 36 l. n. 392/1978 a tutela del locatore ceduto in caso di sublocazione ( «non può trovare applicazione il regime di
responsabilità previsto dalla disciplina generale in tema di locazione di cui all’invocato art. 36 l. 392/1978, in quanto non compatibile con la disciplina speciale dettata per le società in amministrazione straordinaria che nulla dispone al riguardo» ).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha rigettato la domanda relativa ai canoni di locazione maturati dal 19 gennaio 2015 al 7 aprile 2015, dopo il deposito della domanda di concordato e prima della apertura dell’amministrazione straordinaria, invocando il ricorrente la consecuzione delle procedure.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto neanche questo si confronta con la ratio decidendi del decreto impugnato, che non risulta avere affrontato tale questione, se non – eccettuata la questione del difetto di titolarità del credito oggetto di censura di cui al secondo motivo -in relazione alla tardività della domanda di ammissione allo stato passivo di cui non è stata data giustificazione dal creditore del ritardo. Né, del resto -ai fini di eventuale riconversione del motivo di censura di violazione di legge in omessa pronuncia -il ricorrente ha trascritto la specifica censura che sarebbe stata dedotta in sede di opposizione allo stato passivo (ricorso non allegato al ricorso in cassazione) in merito al rigetto della domanda di ammissione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato e regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
12727/2021 R.G. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente,
che liquida in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025.