Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17541 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2876/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimati – avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3523/2022 depositato il 15/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Il giudice delegato al fRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 52.496,57 vantato da RAGIONE_SOCIALE a causa della ultratardività della domanda di insinuazione.
L’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del G.D. è stata rigettata dal Tribunale di Roma con decreto del 15 dicembre 2022.
Il giudice del merito ha rilevato: i) che la società, in sede di verifica, si era limitata a imputare il ritardo nella presentazione della domanda al fatto che il credito era fondato su assegni che erano stati sequestrati dal P.M. e le erano stati restituiti nel febbraio 2019, ma che ciò non le avrebbe impedito di insinuarsi al passivo tempestivamente, in quanto il diritto di credito avrebbe potuto essere fatto valere anche senza i titoli; ii) che solo con l’ opposizione la creditrice aveva dedotto di non aver mai ricevuto l’avviso ex art. 92 l. fall., ma che la relativa questione di fatto non poteva formare oggetto di accertamento, non essendo ammissibile il mutamento delle ragioni poste a fondamento dell’in imputabilità del ritardo, perché il creditore ha l’onere di rappresentare sin dalla verifica dello stato passivo le circostanze che gli hanno impedito di proporre la domanda entro il termine di cui all’art. 101, comma 1, l. fall., dato che le stesse attengono alla verifica dell’ammissibilità della domanda al concorso.
RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito già intervenuta nel giudizio di opposizione ex art. 111 cod. proc. civ., ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, prospettando tre motivi di doglianza.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non hanno svolto difese.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall.: il tribunale -a dire della ricorrente -ha erroneamente ritenuto che la questione concernente il mancato invio, da parte del curatore, dell’avviso previsto dall’art. 92 l. fall. (circostanza che escludeva l’imputabilità del ritardo nella presentazione della
domanda di ammissione cd. ultratardiva) non potesse essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di opposizione, nel quale, in realtà, ben possono essere proposte nuove eccezioni non sollevate in sede di verifica dello stato passivo.
Il motivo è infondato.
4.1 Non vi è dubbio che con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore possa sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (art. 99, 2° comma, n. 4 l. fall.), a contrasto delle ragioni reiettive della domanda che, in sede di verifica, sono state rilevate d’ufficio dal G.D. o dedotte dal curatore.
Il richiamo di questa disposizione, tuttavia, non è utile nel caso di specie, perché il mancato invio dell’avviso previsto dall’art. 92 l. fall. non forma oggetto di eccezione, ma costituisce un fatto di rilevanza giuridica tale da giustificare l’ammissibilità della domanda cd. ultratardiva, la cui allegazione (e prova) rimane a carico dell’istante , e deve essere rappresentato fin dalla presentazione di tale domanda. Più precisamente, i l mancato ricevimento dell’avviso di cui all’art. 92 l. fall. costituisce una condizione di ammissibilità della domanda ultratardiva – atto a provare, ex art. 101, ultimo comma, l. fall., che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore- che deve essere allegata nel ricorso introduttivo della domanda stessa, quale ragione e presupposto giustificativo del suo accoglimento.
Ove si ritenesse, invece, che una simile allegazione costituisca una contro eccezione al rilievo della tardività dell’insinuazione compiuto in sede di verifica, si finirebbe per sostenere che il creditore, in sede di opposizione, possa fondare la propria originaria domanda su una ragione diversa e aggiuntiva rispetto a quella indicata ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 3, l. fall. e che l’oggetto del giudizio di opposizione (ed il relativo thema probandum ) possa essere differente da quello della fase di verifica dei crediti.
Un simile assunto contrasta con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio con caratteristiche espressamente disciplinate nell’art. 99 l. fall. e tali da non consentire, anche al fine di non vanificare l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento, né l’introduzione di domande nuove, né la c.d. emendatio libelli (cfr., per tutte, Cass. 32750/2022, Cass. 6279/2022).
Questa sovrapponibilità obbligata dell’oggetto del giudizio di verifica e di quello di opposizione impedisce di concepire che i due procedimenti possano in qualche modo discostarsi nel loro contenuto, rimanendo così escluso un ampliamento del tema di indagine al ricorrere di una condizione di ammissibilità della domanda non allegata sin dall’istanza di insinuazione.
4.2 Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 l. fall. perché il tribunale -cui era evidentemente precluso di esaminare nel merito la questione inammissibilmente dedotta per la prima volta solo con l’opposizione – non ha accertato che il mancato invio dell’avviso costituiva causa di inimputabilità del ritardo.
6. Il terzo motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, ultimo comma, l. fall.: la ricorrente contesta che il ritardo nella presentazione della domanda potesse esserle imputato, in quanto tutti i documenti rappresentativi del credito (assegni e fatture), al momento della scadenza del termine di cui al 1° comma d ell’art. 101 , erano soggetti a sequestro penale; aggiunge che, al di là dell’ impedimento oggettivo alla produzione dei titoli in sequestro, un’eventuale domanda di insinuazione avrebbe rappresentato, in pendenza di un processo penale che vedeva fra i capi d’imputazione
anche presunte false fatturazioni, un tentativo di portare a compimento il reato contestato.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente sostiene che tutti i titoli (assegni e fatture) erano stati sequestrati e che la circostanza era ben nota al curatore, ‘ dal momento che anche la RAGIONE_SOCIALE era imputata in quel processo, che vedeva, tra i capi d’imputazione, anche presunte fatturazioni false ‘.
Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta, tuttavia, che la questione dell’estensione del sequestro anche alle fatture e dell’inclusione, fra i capi d’imputazione, della falsità della loro emissione sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione.
Il che comporta l’inammissibilità del mezzo in esame.
In linea generale, infatti, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25319/2017).
Il principio trova applicazione anche alle impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, perché -come appena ricordato – l’art. 99 l. fall., configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio e delimitando il thema decidendum ai fatti e agli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (Cass. 22006/2017).
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 11 aprile 2024.