Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17497 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17497 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 25315/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappr.te pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocata NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ZONA RAGIONE_SOCIALE‘AUSSA -CORNO in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso.
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE n. 2276/2019 del 02/07/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Nel 2001 l ‘RAGIONE_SOCIALE concluse una transazione con il RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), a definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche di Venezia, conseguendo la somma di lire 1.100.000.000 a soddisfacimento di ogni ragione di credito vantata a titolo di risarcimento dei danni (passati, presenti e futuri, compresi eventuali aggravamenti) subiti dai terreni di sua proprietà, posti sulla sinistra del fiume RAGIONE_SOCIALE, oggetto del giudizio amministrativo e meglio descritti nella relazione del c.t.u., in cui si era verificata l’infiltrazione di acqua salata a causa degli interventi eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE lungo il corso del fiume negli anni ’70/’90 . 1.2. In data 11/11/2016 il RAGIONE_SOCIALE venne posto in liquidazione coatta amministrativa e in data 11/07/2017 il Commissario liquidatore depositò il
relativo stato passivo.
1.3. Con ricorso tardivo, ex artt. 101 e 209, 2° comma, l.fall., RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), chiese al Tribunale di Udine l’ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE LCA del credito di euro 215.514,00, vantato a titolo di risarcimento dei danni provocati dagli interventi del RAGIONE_SOCIALE -in termini di mancata produzione – ad altri terreni di RAGIONE_SOCIALE, da essa condotti in affitto dal 2007.
1.4. Il Commissario liquidatore, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, stante la, già da tempo intervenuta, definizione transattiva RAGIONE_SOCIALE lite.
1.5. Il tribunale adito, superato, «per il principio di economia processuale», il rilievo di inammissibilità del ricorso -poiché la domanda tardiva avrebbe dovuto essere decisa in prima battuta dal commissario liquidatore, il quale però, costituendosi, si era già pronunciato per il suo rigetto -ha statuito nel merito e ha dichiarato infondata la domanda di RAGIONE_SOCIALE per la ritenuta efficacia preclusiva RAGIONE_SOCIALE transazione (in quanto i danni sopravvenuti si sarebbero potuti riconoscere solo se non ragionevolmente prevedibili al momento RAGIONE_SOCIALE stipulazione del contratto); ha aggiunto, ‘ per scrupolo di
completezza’, che non era vero che la transazione non riguardasse i terreni interessati dalle (asseritamente) nuove infiltrazioni.
Il decreto, pubblicato il 2.7.2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 209, 101, 99, 98, 96 e 95 l.fall., poiché, contrariamente a quanto affermato nel decreto, la domanda tardiva doveva essere proposta non già al Commissario liquidatore (spogliatosi di ogni potere di verifica del passivo all’atto del deposito RAGIONE_SOCIALE‘elenco definitivo RAGIONE_SOCIALEe domande ammesse o respinte), bensì al tribunale, che avrebbe però dovuto designare un ‘giudice istruttore’ in luogo del giudice delegato- ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE causa nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 l.fall, con una pronuncia priva di statuizione sulle spese ed impugnabile in sede collegiale ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall.; con il decreto impugnato, pertanto, RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata illegittimamente privata di un grado di giudizio e ingiustamente condannata alle spese.
1.2. Il secondo mezzo lamenta, in subordine, violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1965 c.c., per erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di transazione.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
2.1.Questa Corte, c on l’ord. n. 12119 del 13/04/2022, ha già esaminato e risolto le questioni prospettate dalla ricorrente, enunciando principi, pienamente condivisi da questo collegio, che vanno qui ribaditi.
2.2. L’art. 209 l.fall. prevede al primo comma, per le domande tempestive, che «il commissario liquidatore forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e RAGIONE_SOCIALEe domande (di rivendica e restituzione) indicate nel secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 207 accolte o respinte», «lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale» e -dal 19 dicembre 2012 -lo trasmette a mezzo p.e.c. «a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa»; il secondo comma RAGIONE_SOCIALE norma stabilisce invece che «le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono
disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore».
2.3. Come osservato nell’ord. n. 12119/022 cit., il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 209 l.fall., così formulato a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 (ma già in precedenza il terzo comma rinviava agli «artt. da 98 a 103 in quanto applicabili»), è rimasto ad oggi invariato, nonostante i plurimi interventi di riforma RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare, non avendo il legislatore avvertito la necessità di modificarne il contenuto -pur a fronte dei dubbi interpretativi emersi in dottrina e in giurisprudenza -nemmeno in occasione RAGIONE_SOCIALE modifica del primo comma ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del d.l. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012. Esso non può dunque che essere applicato in conformità al suo tenore letterale, n base al quale , ‘ mentre il regime RAGIONE_SOCIALEe domande tempestive ha una sua autonoma disciplina -caratterizzata dalla formazione del passivo in sede amministrativa, con successiva impugnazione in sede giurisdizionale -quello RAGIONE_SOCIALEe domande tardive (analogamente all’intero regime RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni RAGIONE_SOCIALEo stato passivo) è individuato mediante rinvio alla normativa fallimentare e segnatamente, per le domande tardive, all’art. 101 l.fall., richiamato per intero e senza alcuna riserva di compatibilità, fatta salva, come visto, la sostituzione del giudice istruttore al giudice delegato e del commissario liquidatore al curatore ‘ .
2.4. Sotto il profilo diacronico, questa serie di rinvii deve essere applicata secondo la disciplina ratione temporis vigente.
2.5. Pertanto, nelle liquidazioni coatte amministrative già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, l’insinuazione tardiva di un credito segue il rito ordinario di cognizione contemplato dal previgente art. 101 l.fall. (cui conferisce ultrattività la disposizione transitoria contenuta nell’art. 150 d. lgs. cit.), sicché il ricorso va presentato al giudice delegato e, in caso di contestazione, va deciso dal tribunale in composizione collegiale con sentenza, comprensiva RAGIONE_SOCIALE statuizione sulle spese processuali, appellabile e quindi ricorribile per cassazione (v. Cass. 14329/2019; cfr. Cass. 39124/2021).
2.5, Diversamente posto che l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘ art. 101 l.fall. dispone, al secondo comma, che «Il procedimento di accertamento RAGIONE_SOCIALEe domande
tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il giudice delegato fissa per l’esame RAGIONE_SOCIALEe domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE‘udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99» – per le liquidazioni coatte amministrative aperte in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 -come quella per cui è causa, risalente al 2016 -la domanda tardiva deve sì essere indirizzata al commissario liquidatore e da questi valutata nell’ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale, ma deve comunque essere decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. (necessariamente nei limiti di compatibilità, per quanto ciò non sia espressamente previsto), con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (v. Cass. 14329/2019).
2.6 . Tale lettura è in linea con l’assetto RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla legge fallimentare, ove il deposito in cancelleria RAGIONE_SOCIALEo stato passivo RAGIONE_SOCIALEe domande tempestive, formato dal commissario liquidatore, segna il passaggio da una fase di natura amministrativa a una fase di natura giurisdizionale, connotata da un più ampio ‘statuto di tutela’ (Cass. 21216/2017), che accomuna tutti i ricorsi menzionati nel secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 209 l.fall., e dunque non solo le impugnazioni, ma anche le domande tardive (così, ancora, Cass. n. 12119 del 13/04/2022, cit. supra )..
2.7 Le diverse letture date da una parte RAGIONE_SOCIALE dottrina e RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di merito, per cui la domanda tardiva andrebbe trasmessa al commissario liquidatore e da questi decisa in sede amministrativa (piuttosto che dal giudice monocratico), salva la possibilità di impugnare la decisione dinanzi al tribunale in sede collegiale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 l.fall. esattamente come per le domande tempestive -potrebbero essere prese in considerazione de iure condendo , ma non appaiono convincenti de iure condito, sia perché verrebbe a mancare del tutto il senso RAGIONE_SOCIALE ‘sostituzione’ del giudice istruttore al giudice delegato, sia perché anche in passato l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe domande tardive non si svolgeva in sede amministrativa, bensì in sede giudiziale, stante il maggior livello di complessità RAGIONE_SOCIALE decisione -tenuto conto dei
profili RAGIONE_SOCIALE imputabilità del ritardo o RAGIONE_SOCIALE novità RAGIONE_SOCIALE domanda, spesso implicati -che, come per le impugnazioni, giustifica un maggior grado di giurisdizionalizzazione (così, sempre Cass. n. 12119 del 13/04/2022, cit. supra ).
3.Il Tribunale di Udine ha dunque erroneamente ritenuto che le domande tardive debbano essere trasmesse al commissario liquidatore e da questi decise con provvedimento impugnabile dinanzi al collegio ex art. 99 l.fall., piuttosto che essere decise dal giudice istruttore in sede monocratica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 l.fall.
4 . L’avvenuta decisione RAGIONE_SOCIALE causa in sede collegiale, piuttosto che monocratica -con pronuncia di condanna alle spese, non contemplata dall’art. 95 l.fall., e sostanziale eliminazione di un grado di giudizio -comporta la rimessione degli atti al giudice a quo , in quanto il meccanismo RAGIONE_SOCIALE conversione di simili vizi in motivo di impugnazione non opera quando il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non sia un giudice di merito (Cass., Sez. U., 28040/2008; cfr. Cass. 13907/2014, 16186/2018).
La sentenza va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Udine in composizione monocratica, per un nuovo giudizio oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Udine, in composizione monocratica, per un nuovo giudizio, oltre che per la statuizione sulle spese di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 11.04.2024