Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23216 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3944/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari di cui al procedimento n.1481/2020 depositato il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Castrovillari con il decreto impugnato rigettava l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato inammissibile la domanda tardiva presentata da RAGIONE_SOCIALE di ammissione al passivo in chirografo del credito di € 172.546,71 per forniture di gas, in quanto la domanda tempestiva – avente ad oggetto la stessa pretesa creditoria – era stata rigettata senza che RAGIONE_SOCIALE avesse proposto opposizione.
1.1 Il Tribunale ha ribadito che la domanda tardiva della ricorrente presentava lo stesso petitum di quella tempestiva; quanto alla causa petendi, rilevavano i giudici di prime cure che il fatto costitutivo della pretesa avanzata da RAGIONE_SOCIALE era identico a quello fatto valere dalla ricorrente con la domanda tempestiva: si trattava infatti in entrambi i casi dei prelievi di gas della rete indebitamente effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo 1.10.2017 -19.12.2017; diversa invece era la qualificazione giuridica di tale fatto nella domanda tardiva, ove veniva individuato nell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. , mentre in quella tempestiva era ricondotto nel servizio di default trasporto che altro non era che uno strumento previsto dalla normativa di settore al fine di regolamentare proprio il prelievo del gas da parte dell’utente senza la previa stipula di un contratto di somministrazione.
1.2 A riprova della identità delle domande il decreto impugnato evidenziava che la domanda tempestiva, che ben poteva essere sussunta entro lo schema dell’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., era stata rigettata dal Giudice Delegato.
1.3 Il Tribunale, infine, rilevava che la documentazione prodotta con la domanda tardiva di insinuazione era di provenienza
unilaterale e priva di data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese con controricorso e con memoria ex art 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 4 c.p.c.; si sostiene che il Tribunale ha operato un non consentito mutamento d’ufficio del titolo posto a fondamento della domanda tempestiva di Snam Rete Gas. In particolare, il decreto avrebbe qualificato quella domanda di accertamento del credito fondato sul servizio di ‘default’ ex art. 22 del d.lvo 64/2000 come indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
2 Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.p.c. e 22, comma 4°, del d.lvo 164/2000, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che le due domande di ammissione al passivo proposte da Snam Rete Gas, la prima di pagamento del corrispettivo del servizio di ‘default’ e la seconda di indebito arricchimento, fossero domande identiche per ‘petitum’ e ‘causa petendi’ costituendo l’una la mera ‘emendatio libelli’ dell’altra.
3 I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
3.1 Il Tribunale non è affatto incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto, sulla scorta dei fatti costitutivi dedotti ed allegati con le domande di insinuazione tempestiva e tardiva (prelievo indebito di gas da parte di RAGIONE_SOCIALE, dante causa di RAGIONE_SOCIALE, ha compiuto una operazione di valutazione e qualificazione
giuridica del rapporto facendo corretta applicazione del principio iura novit curia (cfr. tra le altre, Cass. nn. 13945/2012; 25140/2010 e 18249/2009).
3.2 Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio (cfr. Cass. 5253/2021).
3.3 E nel caso di specie l’impugnato provvedimento ha evidenziato l’identità tra le causae petendi delle due domande di partecipazione all’attivo fallimentare , dal momento che entrambe allegavano, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, l’erogazione di alimentazione di gas in favore della dante causa della società fallita nel periodo 1.10.2017 -19.12.2017 in assenza di un contratto di somministrazione.
3.4 La censura, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, verte, in sostanza, sulla interpretazione del contenuto della domanda; attività, quest’ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non nei ristretti limiti di cui all’art 360, comma 1° n. 5 c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012 e 20373/2008).
4 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 23 d.lvo n.164 /2000 e 1 l. 481/1995, in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto priva di valore probatorio la documentazione quando il fatto costitutivo dei consumi effettuati non era stato oggetto di specifica contestazione ed era provato dalle registrazioni dei contatori assistiti da presunzione di veridicità.
5 Il motivo è inammissibile.
5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. nn. 11493/2018, 18641/2017, 15350/2017 e 9752/2017).
5.1 Ne consegue che, dichiarati inammissibili i motivi che investono la ragione, idonea a sorreggere la decisione, della inammissibilità della domanda in quanto già in precedenza proposta, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo, che attinge l’ulteriore ragione fondante la decisione atteso che anche se quest’ultima dovesse risultare fondata, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.700 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002, n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 25 giugno