Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24065/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 2357/2022 depositato il 13/09/2022;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che chiede il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Dagli atti di causa risulta che l’AVV_NOTAIO, dopo aver ottenuto, in forza di domanda tempestiva del 26.01.2018, l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione per l’importo di € 73.747,20 con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. -a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese ai fini dell’ammissione della società in bonis alla procedura di concordato preventivo non andato a buon fine -con successiva PEC del 18.05.2018 ha rinunciato alla domanda e all ‘ ammissione al passivo, per poi presentare in data 22.5.2018 domanda tardiva per lo stesso credito, con richiesta di collocazione in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, co mma 2, l. fall.
1.1. -Il Giudice delegato, all’esito di tre adunanze, in data 25.09.2018 ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive, però senza disporne la modifica in relazione alla suddetta rinuncia, e senza che lo stato passivo così formato venisse reso, sul punto, oggetto di opposizione o impugnazione.
1.2. -Successivamente, in sede di esame delle domande tardive, il Giudice delegato, dato atto che a seguito della rinuncia alla domanda tempestiva « il credito, peraltro ammesso come richiesto, non possa più trovare utile collocazione nello stato passivo che dovrà perciò essere in tal senso modificato », ha rigettato la domanda come richiesto dal curatore (essendo stato ritenuto frutto di refuso il provvedimento: « Dispone l’ammissione del credito in chirografo. Riepilogo numerico: Escluso ».)
1.3. -Con il decreto indicato in epigrafe, il tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo delle domande tardive proposta dall’AVV_NOTAIO, osservando che il relativo credito: i) non può essere ammesso in prededuzione, come richiesto in via principale, «perché avente ad oggetto il medesimo credito già ammesso in privilegio in sede di insinuazione tempestiva»; ii) non può essere ammesso nemmeno con il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., come chiesto in subordine, trattandosi di domanda identica, quanto a petitum e causa petendi, a quella tempestiva già proposta e ammessa ma poi rinunciata « in data successiva all’ammissione (…) con conseguente modifica dello stato passivo già approvato».
-Avverso detta decisione l ‘AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 93 comma 1 e 96 commi 3, 4 e 5, l.fall. nonch é dell’art. 310 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto inammissibile la domanda tardiva ‘ perché avente ad oggetto il medesimo credito già ammesso in privilegio in sede di insinuazione tempestiva ‘ , quando in realtà la domanda tempestiva era stata rinunciata prima dell’esecutività del relativo stato passivo, e dunque ritualmente, secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso tribunale (Cass. 8264/2016), con conseguente ammissibilità della domanda tardiva.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. poiché il tribunale, se non si fosse arrestato alla erronea declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva, l’avrebbe dovuta ammettere riconoscendo nel merito anche l’invocata prededuzione, stante la funzionalità delle prestazioni rese all’apertura del concordato preventivo, arrestatosi in fase esecutiva solo a seguito dell’istanza di risoluzione avanzata da un creditore.
2.3. -Il terzo motivo denunzia, in subordine, la violazione degli artt. 93 comma 1 e 96 commi 3, 4 e 5, l.fall., 310 c.p.c. nonché 2751-bis n. 2 c.c., per avere il tribunale erroneamente respinto anche la domanda subordinata di ammissione del credito senza prededuzione ma in via privilegiata, per le stesse ragioni dedotte nel primo motivo, stante la natura procedimentale della rinunzia, inidonea ad incidere sul diritto di credito, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 814/2016).
-I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, non possono trovare accoglimento, anche se la motivazione del tribunale va corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.
3.1. -Difatti, l’ostacolo all’accoglimento della domanda tardiva per cui è causa risiede non già, come erroneamente ritenuto dal tribunale, nel difetto di novità, per petitum e causa petendi , rispetto alla domanda tempestiva -pacificamente
rinunciata prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo di pertinenza -bensì negli effetti del giudicato endofallimentare formatosi sulla stessa domanda tempestiva.
3.2. -Detti effetti vanno letti alla luce del più recente orientamento che ha superato il precedente, invocato dalla ricorrente, in base al quale la rinuncia all’insinuazione al passivo, in quanto atto di natura procedimentale -come tale inidoneo a incidere sul diritto di credito in termini sostanziali -consentirebbe sempre la riproposizione della domanda rinunciata, alla stregua del principio generale ritraibile dall’art. 310 c.p.c. (Cass. 814/2016).
Si è detto, infatti, che quel principio non è coerente con la fisionomia del procedimento di accertamento del passivo (Cass. 4632/2023), nel quale la situazione sostanziale che viene in rilievo è il cd. diritto al concorso, e cioè il diritto di credito nella sua attitudine concorsuale, dunque un diritto sostanziale individuato in una sua proiezione temporale , che si esaurisce nell’ambito del concorso, appunto destinato a essere realizzato all’interno della procedura fallimentare attraverso la partecipazione ai riparti (Cass. 11808/2022).
-Più in particolare, questa Corte ha chiarito che, nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda, anche tardiva, di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda tempestiva, ove formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito (Cass. 4632/2023).
Ciò in quanto il giudicato, essendo volto ad eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente, e dallo stesso giudice, una seconda decisione (in questi termini, già Cass. 2179/1952).
4.1. -In questa prospettiva, l’ammissione tempestiva e quella tardiva al passivo fallimentare costituiscono altrettante fasi del medesimo accertamento giurisdizionale, il cui perimetro è individuato dalla domanda originaria che, in base all’art. 94 l.fall., produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del
fallimento, ivi compreso l’effetto processuale di delimitazione della materia giustiziabile.
Di conseguenza, il decreto di esecutività dello stato passivo contemplato dall’art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude nell’ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione, dando vita appunto al cd. giudicato endofallimentare (Cass. 3830/2001, 19940/2006).
Giudicato che opera anche in relazione all’esistenza di un titolo di prelazione -o di prededuzione- indicato solo con la domanda tardiva, in quanto deducibile e non dedotto in via tempestiva, poiché l’opzione riflessa nella domanda di insinuazione in via chirografaria -o meramente privilegiata- preclude la possibilità di una successiva domanda che preveda il riconoscimento di un titolo di prelazione -o di prededuzione- (Cass. 25640/2017, 23723/2019, 4632/2023, 17477/2024).
4.2. -Ebbene, il giudicato endofallimentare così formatosi non può essere neutralizzato dalla successiva rinuncia alla domanda tempestiva (e così agli effetti del provvedimento che quella domanda ha valutato), dal momento che la parte può senz’altro rinunziare, in via definitiva, in tutto o in parte agli effetti del giudicato, ma non già al fine di ottenere una nuova decisione da parte dello stesso giudice; detto altrimenti, la parte può disporre della situazione sostanziale, ma non anche dell’oggetto del processo, il quale è definito dal giudicato, che colpisce tutto ciò che vi rientri (Cass. 33021/2022).
4.3. -Per queste stesse ragioni è stato invece ritenuto ammissibile il ritiro della domanda tempestiva prima della definitiva pronuncia del giudice delegato, anche ai fini della richiesta in via tardiva della prelazione (o prededuzione) originariamente non richiesta (Cass. 4632/2023; cfr. Cass. 15702/2011, 19930/2017).
-Nel caso in esame è pacifico che il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive -recante l’ammissione del credito per cui è causa in via privilegiata, nonostante la rinuncia alla domanda prima dell’esecutività dello
stato passivo medesimo -non è stato opposto dall’odiern o ricorrente, né impugnato dal curatore fallimentare, con conseguente formazione, sul punto, del giudicato endofallimentare, come tale ostativo all’ammissibilità della successiva domanda tardiva. In altri termini, il diritto di credito in questione è stato conformato, nella sua natura concorsuale, nei termini dell’ammissione della domanda tempestiva, ormai stabilizzatasi, nonostante l’intervenuta (ma non recepita) rinuncia.
-Al rigetto del ricorso , ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 07/05/2024.