Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33068 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 1822/2025 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO n. 1768/2023 emesso dal TRIBUNALE di FERMO il 4/12/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Fermo -decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da COGNOME NOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE -ha rigettato l’impugnazione, confermando il provvedimento del g.d. di diniego di ammissione al passivo per ultratardività della domanda, relativa all ‘ istanza di insinuazione, in via privilegiata ipotecaria ex art. 2770 c.c., del credito quale amministratore di società controllate (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), dichiarate fallite in estensione unitamente alla RAGIONE_SOCIALE del gruppo societario.
Con ricorso depositato in data 9/12/2023 COGNOME NOME aveva infatti proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’ammissione del proprio credito al passivo del fallimento in via privilegiata ex art 2770 cc, per l’importo di €. 1.091.083,84.
Il Tribunale ha osservato e rilevato che: (i) in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. “supertardiva” o “ultratardiva” di cui all’art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto (così richiamando Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/6/2018, n. 16103); (ii) il curatore nel caso di specie aveva fornito prova di fatti da cui poteva desumersi una conoscenza effettiva dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, considerato che: – il COGNOME NOME era legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e per queste società era costituito con l’AVV_NOTAIO nella procedura prefallimentare 99/2019 (riunita alle 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019) avviata con ricorso da parte della curatela del RAGIONE_SOCIALE per l’estensione del Fallimento nei confronti di tali compagini; – in tale procedura prefallimentare il curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE aveva domandato l’estensione del fallimento anche alla società RAGIONE_SOCIALE, il cui legale rappresentante era COGNOME NOME; – con unica sentenza resa in data 18/2/2020 veniva dichiarato il
fallimento di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché della Società RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva attività immobiliare e di fatto la funzione di RAGIONE_SOCIALE del gruppo; – avverso la sentenza di fallimento le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano reclamo tramite l’AVV_NOTAIO, nominato difensore dal rappresentante legale delle stesse, ossia proprio da COGNOME NOME; (iii) sebbene il COGNOME NOME avesse partecipato al procedimento prefallimentare in qualità di legale rappresentate delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e non della società RAGIONE_SOCIALE (verso cui vantava il credito oggetto di causa), la conoscenza del fallimento della RAGIONE_SOCIALE era desumibile dalla circostanza che con la medesima sentenza che aveva dichiarato il fallimento delle società di cui era legale rappresentante veniva dichiarato anche il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e dal fatto che avverso tale sentenza aveva egli stesso proposto reclamo; (iv) la domanda di insinuazione risultava, inoltre, presentata oltre il termine che poteva ritenersi ragionevole in rapporto alle circostanze del caso concreto; (v) occorreva, pertanto, confermarsi quanto già statuito dal giudice delegato, il quale aveva ritenuto che – anche laddove si fosse voluta ammettere come avvenuta la conoscenza del fallimento con l’intervento dell’ 11/11/2021 della curatela nell’esecuzione – l’insinuazione del 14/1/2023 era comunque avvenuta oltre un anno dalla presunta sopravvenuta conoscenza del fallimento e tale termine non poteva
considerarsi ragionevole.
Il decreto, pubblicato il 4/12/2024, è stato impugnato da COGNOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.
Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 92, 98 e 112 l.f., per avere il tribunale erroneamente rigettato la domanda di insinuazione al passivo fallimentare in quanto ultratardiva, non considerando che, nel complesso della situazione data, era mancata in ogni caso la comunicazione ex art. 92 l.f. ad opera della cu ratela circa l’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE. Sostiene, inoltre, il ricorrente che la non imputabilità del ritardo nella presentazione della sua domanda di insinuazione tardiva al passivo era stata giustificata anche dal fatto che si era rimesso a un legale per il recupero del proprio credito mediante l’ottenimento di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo), del l’iscrizione di ipoteca giudiziale e del l’intervento in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice, poi fallita, facendo così erroneo affidamento sul grado di competenza tecnica del professionista legale.
Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.
Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di domanda cd. supertardiva di ammissione al passivo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.fall., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo del creditore implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 21661/2018). Difatti il giudice di merito è chiamato a stabilire secondo il suo prudente apprezzamento se -sulla scorta degli elementi di prova forniti -l’attivazione del creditore sia comunque avvenuta in un tempo che appaia -in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto – giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza (Cass. n. 27590/2020; Cass. n. 11000/2022, Cass. n. 6797/2023). Con specifico riguardo alla comunicazione prescritta dall’art. 92 l.f., questa Corte ha statuito che la sua omissione non integra una causa non imputabile del ritardo ex art. 101, ult. co., l.f. ove il curatore dimostri che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento. Invero «in tema di insinuazione al
passivo fallimentare ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 l.fall., la domanda (cd. supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall’invio della comunicazione di cui all’art. 92 l.fall.» (così Cass. n. 30846/2023).
Nel caso concreto il tribunale ha ritenuto provata in capo al ricorrente la conoscenza del fallimento, assimilabile a quella garantita dal rispetto della forma prevista ex art. 92 l.f., in considerazione del fatto che, con la medesima sentenza dichiarativa del fallimento in estensione delle società controllate di cui l’odierno ricorrente era legale rappres entate, era stato contestualmente dichiarato anche il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e dal momento che lo stesso ricorrente aveva presentato reclamo. Si tratta di una valutazione in fatto che rende congruente l’esito in termini di rigetto dell’ insinuazione in quanto ingiustificatamente ultratardiva.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/9/2023).
La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co mma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000 , oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
C ondanna il ricorrente a pagare l’importo di € 8.000 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. .
C ondanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 13.11.2025.
Il Presidente