Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10666 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10666 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15336/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FINO RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 8255/2021 depositata il 10/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto ancora d’ interesse, la società RAGIONE_SOCIALE conveniva avanti al Tribunale di Roma i sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME per domanda di simulazione o, in subordine, di inefficacia ex articolo 2901 c.c. del contratto di mantenimento concluso con rogito del 17 febbraio 2011 con cui la COGNOME, riservandosi il diritto di abitazione, aveva trasferito al COGNOME la proprietà di un immobile sito in Roma.
Deduceva la ricorrente che il contratto dissimulasse una donazione; e che, in subordine, ricorressero i presupposti dell’azione pauliana. Entrambi i convenuti si costituivano resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 6713/2018, dichiarava la simulazione del contratto di mantenimento in quanto dissimulante donazione e dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attrice del contratto stesso ex articolo 2901 c.c.
La COGNOME presentava appello, le altre parti rimanendo contumaci; interveniva peraltro quale cessionaria del credito, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza n. 8255/2021.
La COGNOME ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. Fino 2, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, si è difesa con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 58 t.u.b. in relazione all’articolo 1346 c.c., omesso esame di fatti discussi e decisivi, violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c. per motivazione apparente sul difetto di legittimazione di Fino 2; con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., degli articoli 1362, 1363 e 2697 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; con il quarto si denuncia violazione dell’articolo 2901, terzo comma, c.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c. quanto alla aleatorietà del contratto e violazione dell’articolo 115 c.p.c.
Tutti questi motivi rimangono assorbiti dal secondo motivo, che si verrà ora ad esporre e a vagliare.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., e violazione dell’articolo 112 c.p.c. ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.
2.1 Osserva la ricorrente che Unicredit Credit Management Bank aveva convenuto le controparti davanti al Tribunale di Roma per domanda di accertamento di simulazione relativa e, ‘in via subordinata, allorquando non trovasse accoglimento la domanda posta in via principale’, per domanda ex articolo 2901 c.c. avente ad oggetto lo stesso contratto di mantenimento: conclusioni confermate nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. e nelle precisate conclusioni finali.
Nonostante ciò, osserva ancora la ricorrente, il Tribunale accoglieva entrambe le domande, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che impedisce di accogliere una domanda principale decidendo pure su una domanda subordinata al mancato
accoglimento di essa, non rilevando d’altronde la compatibilità delle due domande (Cass. 19304/2014 e Cass. 15629/2005). Il che era stato oggetto del secondo motivo d’appello (si nota fin d’ora che effettivamente il secondo motivo d’appello è illustrato a pagina 6 del ricorso).
La corte territoriale, con motivazione illogica, dopo avere correttamente affermato che la domanda pauliana era ‘subordinata e condizionata’, ha però negato che il primo giudice sia incorso in ultrapetizione.
In tal modo avrebbe offerto, appunto, una motivazione illogica, e avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c.
Si richiama, infine, Cass. 21083/2016, la quale precisa che l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e l’azione revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata.
2.2 Cass. 15629/2005 insegna: ‘In forza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il giudice che accoglie la domanda principale di una parte non può prendere in esame e decidere sulla domanda che la parte medesima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento di quella principale, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità. Conseguentemente, di siffatta statuizione sulla domanda subordinata, emessa dal primo giudice e confermata in appello, va disposta la cassazione senza rinvio, con riferimento anche alla pronunzia di primo grado, in quanto già in quella sede … il processo non poteva proseguire con la disamina della domanda subordinata’. Tra le pronunce massimate, conforme è Cass. 19304/2014.
Si tratta di giurisprudenza relativa all’omesso rispetto, da parte del giudicante, della scelta di proposizione in subordine compiuta dall’attore.
2.3 Tuttavia, in questo caso la corte territoriale, a pagina 9, afferma che il relativo secondo motivo d’appello non ha tenuto conto del ‘tenore complessivo delle richieste della banca e, in realtà, ha formulato la richiesta principale di simulazione al fine di ottenere l’accertamento della natura (reale) dell’atto dispositivo, vale a dire a titolo gratuito e non … oneroso … la domanda subordinata e condizionata riguarda, piuttosto, la azione revocatoria con riguardo ad un atto a titolo oneroso quale il contratto di mantenimento se così fosse stato qualificato (rigettando evidentemente la principale domanda di simulazione) l’atto dispositivo. Ne consegue che nessuna pronuncia <> è stata emessa dal Tribunale che, invece, ha seguito in modo logico il percorso motivazionale una volta ritenuta fondata la domanda di simulazione, per giungere a delibare l’atto dispositivo sotto il profilo soggettivo ex art. 2901 c.c. quale atto a titolo gratuito. Di qui la reiezione della doglianza’.
È allora evidente che il giudice d’appello – come il primo giudice – è incorso in ultrapetizione nell’esaminare la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901 c.c. come oggetto di ricaduta dell’accertamento della simulazione, per cui il contenuto della domanda di simulazione sarebbe di riconoscere dissimulato un atto gratuito, onde l’articolo 2901 c.c. risulta applicato con i requisiti del n. 1 del primo comma; dal che viene tratto poi un effetto favorevole per la creditrice, concretizzato nel rigetto dell’ultimo motivo dell’appello (sentenza, pagina 11).
A ben guardare, allora, le due domande sono state ‘fuse’, riducendo la pretesa domanda principale a un presupposto della revocatoria del negozio che in essa viene accertato; in realtà, il giudice d’appello ha trasformato la prima domanda nell’accertamento dei requisiti della seconda, solo così potendosi comprendere la sua motivazione e la sua affermazione conclusiva, come sopra già riportata (il Tribunale ‘ha seguito in modo logico il
percorso motivazionale una volta ritenuta fondata la domanda di simulazione, per giungere a delibare l’atto dispositivo sotto il profilo soggettivo ex art. 2901 c.c. quale atto a titolo gratuito’.).
Non vi è quindi posizione di subordine della revocatoria, bensì, al contrario, ne precede l’esame un accertamento che costituisce il presupposto dell’accoglimento della revocatoria stessa.
Non è pertanto sostenibile la presenza di due autonome domande, per cui sia sufficiente, da parte del giudice di legittimità, espungere la decisione ex articolo 2901 c.c. come deriverebbe dall’applicazione della giurisprudenza sopra richiamata: occorre invece che il giudice d’appello chiarisca la sua posizione in riferimento specifico a ciascuna delle due domande, perché la motivazione è effettivamente contraddittoria e conduce oggettivamente alla conclusione che il giudice d’appello abbia ritenuto sussistente un’unica domanda, quella pauliana, previo accertamento che il suo oggetto avesse le caratteristiche per applicare l’articolo 2901, primo comma n. 1, c.c., id est immediatamente entrando nel merito della decisione dell ‘ actio pauliana , perché quanto anteriormente trattato costituisce mero accertamento di una delle sue eventuali (perché alternative, come si evince dall’articolo 2901, primo comma, n.2, c.c.) caratteristiche. 3. Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo motivo consegue, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’ Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’ Appello di Roma, in diversa composizione.