Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30129 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30129 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 32262/2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (ex Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE), in persona del Commissario Straordinario e legale r appresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 936/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio NOME COGNOME, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE nella loro qualità, rispettivamente, di proprietario e società assicuratrice del veicolo TARGA_VEICOLO, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente stradale occorso il 21 febbraio 2010 sulla S.P. 70, in prossimità del km INDIRIZZO, nel corso del quale il proprio congiunto NOME COGNOME, indicato come terzo trasportato sul veicolo condotto da NOME COGNOME, aveva perso la vita, così come quest’ultimo, dopo che l’autovettura, uscita dalla sede stradale e ribaltatasi più volte, era finita contro un terrapieno.
Si costituivano entrambi i convenuti.
Il COGNOME contestava la domanda attorea, affermando che era il proprio figlio, purtroppo deceduto, ad essere trasportato al momento del tragico evento; pertanto, in via riconvenzionale chiedeva che la responsabilità del sinistro fosse addebitata alla condotta del deceduto NOME COGNOME, con condanna degli attori e della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in via tra loro solidale. In via preliminare, chiedeva la chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ex Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di proprietario della strada, al fine di accertare, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la responsabilità per mancata e/o omessa manutenzione della strada provinciale.
La compagnia assicuratrice contestava la responsabilità del proprio assicurato deducendo l’assenza di elementi idonei ad accertare l’identità del conducente (ruolo che, si ribadisce, i congiunti
di NOME COGNOME attribuivano al defunto COGNOME giusta richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia).
Venivano autorizzate le chiamate in giudizio di tutti i potenziali danneggiati (i nonni del defunto NOME COGNOME e la madre e le sorelle del defunto NOME COGNOME), nonché della Provincia di RAGIONE_SOCIALE quale responsabile ex art. 2051 e 2043 c.c. per l’omessa manutenzione della sede stradale.
Si costituivano tutti i chiamati in causa:
-la Provincia di RAGIONE_SOCIALE contestava la propria responsabilità sul rilievo dell’eccessiva velocità dell’autovettura da ritenersi causa esclusiva del sinistro;
-gli altri chiamati chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei rispettivi congiunti.
La causa veniva istruita mediante c.t.u. medico-legale, sulle persone di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché mediante c.t.u. cinematica, al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2768/2017, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di lite e di c.t.u..
2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano impugnazione i COGNOME, la COGNOME e la COGNOME, che ne lamentavano: l’erroneità sotto vari profili, la violazione degli artt. 2697, 2043 e 2051 c.c., l’emissione di una pronuncia di non liquet e l’omessa pronuncia.
Si costituivano nel giudizio di appello:
i COGNOME e la COGNOME, i quali, preliminarmente, eccepivano di aver proposto autonomo appello (n. 2086/17 R.G.) avverso la sentenza impugnata e chiedevano la riunione dei due giudizi e,
quanto al gravame proposto dai COGNOME, rilevavano l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c. e la sua infondatezza;
il RAGIONE_SOCIALE (ex Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE), che chiedeva il rigetto dell’appello;
RAGIONE_SOCIALE che, in via preliminare, chiedeva la riunione dei due appelli e, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte territoriale disponeva preliminarmente la riunione dei due processi.
Successivamente interveniva transazione: da un lato, tra i COGNOME, la COGNOME e la COGNOME e la compagnia RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, tra i COGNOME e la COGNOME e la stessa compagnia RAGIONE_SOCIALE, con espressa rinuncia agli atti e compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ma limitatamente alla quota di debito di pertinenza della compagnia assicuratrice, con espressa esclusione di quella riferibile al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 936/2020 dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti interessate dalla transazione -respingeva per il resto entrambi gli appelli e confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, provvedendo sulla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto ricorso incidentale, indicandolo (p. 18) come pregiudiziale all’esame del ricorso principale.
In vista dell’odierna udienza, entrambe le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME e congiunti articolano, nel ricorso principale, due motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, in tema di caso fortuito, ha statuito che: <> (p. 12, rigo 6) <> (p. 12, rigo 15), avendo in precedenza statuito che: <> (p. 10, righi 24 e 25), e che: <> (p. 11, righi 18-21).
I ricorrenti riassumono nei seguenti termini l’oggetto della critica: <>.
Si dolgono che la corte territoriale ha posto in essere una falsa applicazione del principio di cui all’art. 2051 c.c. e del concetto di caso fortuito.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e nello specifico rispetto all’allegato n. 4 della consulenza tecnica d’ufficio COGNOME e delle osservazioni del c.t.p. COGNOME.
Deducono che la corte territoriale ha omesso di valutare un fatto determinante che ha comportato un errore motivazionale in ordine ai calcoli cinematici afferenti alle circostanze del sinistro per cui è causa: l’allegato n. 4 alla consulenza tecnica d’ufficio NOME e le osservazioni sul punto espresse dal c.t.p. COGNOME.
Invocano al riguardo il principio affermato da Cass. n. 13770/2018 e da Cass n. 13399/2018, secondo il quale il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben può essere fatto valere, nel giudizio di legittimità. ai sensi dell’art 360 co. 1 n. 5, risolvendosi, nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2.Il RAGIONE_SOCIALE con ricorso incidentale, prospettato come pregiudiziale, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale si è pronunciata nel merito sulla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dagli odierni ricorrenti principali, nell’atto di appello avverso la sentenza n. 2768/2017 del Tribunale di Milano, contro il RAGIONE_SOCIALE, rigettando il medesimo appello e confermando l’impugnata sentenza di primo grado.
Il ricorso incidentale, cui può riconoscersi il carattere pregiudiziale prospettato dalla parte che lo propone, deve essere esaminato per primo: ed è fondato.
Invero, NOME COGNOME, padre del defunto NOME COGNOME, in sede di atto di citazione per chiamata in causa del terzo, ha formulato domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. contro il RAGIONE_SOCIALE soltanto in via subordinata, cioè soltanto per la denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria che era stata formulata nei suoi confronti dai coniugi COGNOME NOME e NOME COGNOME, genitori del defunto NOME COGNOME.
Senonché la domanda risarcitoria, proposta dai congiunti del deceduto NOME COGNOME nei confronti dei congiunti del deceduto NOME COGNOME (alla domanda originaria dei genitori si era infatti aggiunta quella dei chiamati in causa), è stata respinta dal giudice di primo grado, che ha conseguentemente ritenuta assorbita la domanda ex art. 2051 svolta dai congiunti del deceduto NOME COGNOME (alla domanda originaria del padre si era infatti aggiunta quella dei chiamati in causa) nei confronti dell’Ente provinciale. E, d’altra parte, la corte territoriale, sulla base della riferita intervenuta transazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra i congiunti di entrambi i deceduti e la RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto poiché nell’ambito del giudizio di secondo grado, all’esito del quale è stata emessa l’impugnata sentenza, la predetta ipotesi, espressamente riportata nelle conclusioni di parte appellante, non si è verificata – la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato, essendosi pronunciata sulla domanda proposta contro il RAGIONE_SOCIALE, pur non essendosi verificata la condizione richiesta per la pronuncia dalla stessa parte che quest’ultima aveva formulato.
Per le ragioni che precedono, cassata la sentenza impugnata ed assorbito il ricorso principale per l’evidente necessità di una previa riconsiderazione del complessivo gravame alla stregua della qui disposta cassazione, la causa va rinviata alla Corte d’appello di
Milano, in diversa composizione, perché proceda ad ogni incombente reso necessario dall’errore qui evidenziato.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
Accolto il ricorso principale ed assorbito quello incidentale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, n. 228, di ulteriori importi a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale; per l’effetto, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023, nella camera di consiglio