Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17174 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17174 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25718/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMENOME elett.te domiciliato in UDINE, VIA
POSCOLLE N. 11, presso il suo studio, rappresentato e difeso dallo stesso AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE UDINE n. 4818/2019 depositata il 9.9.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 24.9.2012 l’AVV_NOTAIO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME NOME per ottenere da quest’ultima il pagamento di € 17.222,90 e da entrambe in solido di € 128.253,75, a titolo di compenso per le attività di patrocinio svolte in loro favore in diverse cause civili.
Si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di urgenza e sommarietà. Sostenevano che la richiesta non era conforme alle tariffe del D.M. n. 127/2004 e risultava sproporzionata rispetto al risultato ottenuto e che l’importo effettivamente dovuto era stato interamente pagato. In via riconvenzionale chiedevano la condanna dell’AVV_NOTAIO al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., con richiesta di porre il controcredito risarcitorio in compensazione con le eventuali residue spettanze del professionista.
In data 17.1.2013 il Giudice del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, al quale era stato assegnato il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., disponeva la conversione del rito da sommario ad ordinario e concedeva poi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., e quindi con la sentenza n. 1162/2013 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. quale giudice monocratico, il 25.9.2013, accoglieva pienamente le domande
dell’AVV_NOTAIO e condannava la COGNOME e la COGNOME alla rifusione in suo favore delle spese processuali.
Contro tale sentenza proponevano appello la COGNOME e la COGNOME lamentando l’erronea valutazione delle risultanze probatorie e la non corretta applicazione delle tariffe forensi del DM n. 127/2004 anche in punto di maggiorazioni, e lamentando poi in comparsa conclusionale la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione monocratica, anziché collegiale, in violazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, che aveva riformato il procedimento previsto dagli articoli 28, 29 e 30 della L. 13.6.1942 n. 794, come richiesto per i crediti professionali di AVV_NOTAIO in cause civili.
Con sentenza n. 412/2015 la Corte d’Appello di Trieste, nella resistenza dell’AVV_NOTAIO, confermava la sentenza di primo grado e condannava le appellanti al pagamento in suo favore delle spese processuali di secondo grado, che venivano poi liquidate con decreto di correzione di errore materiale del 21/28.7.2015 per sopperire alla precedente omissione.
Contro tale sentenza corretta, proponevano ricorso alla Suprema Corte COGNOME NOME e COGNOME NOME, lamentando, per quanto ancora rileva, coi primi due motivi, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e n. 4) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 702 bis e 702 ter c.p.c., dell’art. 14 del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, in relazione agli articoli 28, 29 e 30 della L.n.794/1942, dell’art. 50 bis comma 2° c.p.c. e dell’art. 161 c.p.c., oltre a contrastare nel merito l’avversa pretesa, in particolare per il riconoscimento del compenso anche per il procedimento n. 4068/2011 del Tribunale di Trieste e per il mancato esame della loro eccezione di compensazione.
Resisteva con controricorso l’AVV_NOTAIO, che richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, anche dopo la riforma di cui al D. Lgs. n. 150/2011, aveva affermato che
l’AVV_NOTAIO conservava la facoltà di agire per la liquidazione del proprio compenso in via ordinaria. Sottolineava, quindi, che avendo le sezioni unite della Corte di Cassazione affermato il principio opposto con sentenza n. 4485 del 23.2.2018, le ricorrenti non avevano invocato la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.
Con la sentenza n. 23259/2019 del 2.4/18.9.2019, la Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassava la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 412/2015 in quanto non aveva tenuto conto dei principi espressi dalla sentenza n. 4485 del 23.2.2018 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo i quali, dopo la riforma apportata dal D.Lgs. n. 150/2011 agli articoli 28, 29 e 30 della L. n. 794/1942, i giudizi per il pagamento dei compensi degli avvocati per attività svolte in cause civili potevano solo avere la forma del procedimento per ingiunzione, o del procedimento sommario speciale collegiale ex artt. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, e ravvisata quindi la nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice ex artt. 50 quater c.p.c. e 161 comma 1° c.p.c. perché pronunciata da giudice monocratico anziché collegiale, rinviava al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione collegiale, che avrebbe dovuto provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso per riassunzione ex art. 392 c.p.c. ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, depositato il 13.12.2019 e notificato il 23.12.2019, COGNOME NOME riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale, tenendo ferma la sua originaria pretesa nei confronti di COGNOME NOME, e riducendo ad € 110.246,02 quella nei confronti della stessa e di COGNOME NOME per tener conto dei pagamenti nel frattempo ottenuti.
Si costituivano nel giudizio di rinvio COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano di dichiarare il ricorso avversario inammissibile ed improcedibile, perché proposto con ricorso tardivamente notificato e per omesso deposito della sentenza
n.23259/2019 della Corte di Cassazione, ed in via riconvenzionale chiedevano la condanna dell’AVV_NOTAIO al risarcimento danni per colpa professionale relativamente ai giudizi per loro conto promossi contro NOME e contro la Regione Friuli Venezia Giulia per €100.000,00 ed al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per € 20.000,00, con compensazione rispetto all’avverso credito per compensi professionali.
Con ordinanza del 16.4.2020, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale respingeva la richiesta delle clienti dell’AVV_NOTAIO di discussione orale, rientrando la causa fra quelle per le quali era ritenuto sufficiente lo scambio telematico di note scritte contenenti le conclusioni e le istanze istruttorie.
Acquisite memorie conclusive e di replica delle parti, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale, con ordinanza del 9.9.2020, condannava COGNOME NOME al pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME di € 17.222,90 oltre interessi legali dal 9.3.2012, condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento in favore del medesimo legale di € 110.246,02 oltre interessi legali dl 9.3.2012, rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. di € 20.000,00 avanzata dalla COGNOME e dalla COGNOME, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per colpa professionale dalle stesse avanzata per € 100.000,00, dichiarava compensate le spese processuali del giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Appello di Trieste e davanti alla Corte di Cassazione, in quanto l’AVV_NOTAIO non aveva aderito all’eccezione di nullità per vizio di costituzione del giudice sollevata dalle sue clienti, che condannava in solido al pagamento a favore dell’AVV_NOTAIO delle spese processuali, che liquidava per il procedimento n. 3843/2012 RG del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in €1.277,36 per spese ed € 9.764,00 per onorario, e per il giudizio di rinvio in € 472,35 per spese ed € 9.912,50 per onorario.
In particolare, tale ordinanza evidenziava che la cassazione con rinvio era stata disposta per l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale e non monocratica del Tribunale, giudicante nelle cause attinenti al pagamento di compensi professionali di AVV_NOTAIO per cause civili, inosservanza che, in virtù del rinvio dell’art. 50 quater c.p.c. all’art. 161 comma 1° c.p.c., determinava un’autonoma causa di nullità della decisione, mentre gli atti anteriori avevano mantenuto la loro validità. Pertanto, mentre non dovevano essere considerate le memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dalle parti dopo l’erroneo mutamento del rito da sommario ad ordinario che era stato disposto nel giudizio di primo grado, andavano considerate solo le domande, eccezioni, allegazioni e deduzioni anche istruttorie contenute nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione del giudizio sommario di primo grado e le note depositate prima del mutamento del rito escluso dall’art. 14 del D. Lgs. n. 140/2011.
L’ordinanza riteneva che le clienti dell’AVV_NOTAIO non avessero tempestivamente prospettato specifici profili di colpa professionale del suddetto legale nelle cause per loro patrocinate; che il compenso dell’AVV_NOTAIO non dipendeva dall’esito delle vertenze ma dall’impegno professionale profuso e dalla complessità delle cause trattate; che risultavano documentati gli incarichi di patrocinio conferiti con compenso a percentuale per tutte le cause, tranne che per una per la quale comunque l’attività svolta ed il conferimento dell’incarico per il grado successivo di giudizio confermavano l’esistenza del rapporto di patrocinio; che le spese liquidate a carico della parte soccombente nel procedimento n. 742/2011 RG non erano vincolanti per la determinazione del compenso spettante al professionista nel rapporto con la parte soccombente sua cliente; che le voci riportate nelle parcelle godevano della presunzione di veridicità e non erano state specificamente contestate in modo
tempestivo; che le clienti non avevano imputato nell’immediatezza i pagamenti compiuti, per cui questi erano stati legittimamente imputati dal creditore secondo i criteri di legge; che solo in sede processuale e tardivamente le clienti avevano cercato di imputare ai crediti oggetto di causa i pagamenti compiuti, peraltro invocando un’inverosimile gratuità di altre precedenti prestazioni svolte in loro favore dello stesso professionista; che era stata correttamente applicata la tariffa forense vigente alla cessazione degli incarichi (DM 55/2014 modificato dal DM n. 37/2018), la quale prevedeva aumenti sia per il numero superiore ad uno delle parti patrocinate, sia per il numero superiore ad uno delle controparti; e che le prove richieste non andavano ammesse perché generiche e contrarie a documenti prodotti.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 9.9.2020, hanno proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte notificato all’AVV_NOTAIO il 7.10.2020 COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a sei motivi, cui resiste COGNOME NOME con controricorso notificato il 16.11.2020.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei successivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23.5.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 50 bis, 50 ter, 50 quater, 383, 394 c.p.c. in relazione agli articoli 158, 161, 183 comma 6° c.p.c. e 702 bis c.p.c. come modificato dall’art. 14 e dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 702 ter comma 4° c.p.c.
Sostengono le ricorrenti che l’impugnata ordinanza abbia errato nel ritenere che la nullità insanabile della sentenza emessa in primo
grado dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione monocratica per vizio di costituzione del giudice ex artt. 158 e 161 comma primo c.p.c. non avesse determinato anche la nullità degli atti processuali anteriori, compreso anche il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che l’AVV_NOTAIO aveva indirizzato al giudice monocratico del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, e non al Tribunale medesimo in composizione collegiale, non avendo fatto in esso alcun riferimento all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 e quindi a quel procedimento sommario speciale che era stato poi delineato nelle sue caratteristiche dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.4485 del 23.2.2018. Ritenendo, quindi, viziati da nullità anche gli atti introduttivi dell’originario procedimento sommario codicistico introdotto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, le ricorrenti assumono che il giudice di rinvio avrebbe o dovuto dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione del suddetto legale, o ammettere le attività assertive, deduttive ed istruttorie svolte nel ricorso in riassunzione e nella conseguente loro memoria di costituzione, senza le preclusioni anteriormente maturate.
Col secondo motivo, strettamente collegato al precedente, le ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 ter comma 4° c.p.c., degli articoli 35, 36, 40 3° e 4° comma e 295 c.p.c., in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per colpa professionale ex artt. 1175, 1176, 2233 e 2236 cod. civ. e all’eccezione di compensazione da loro proposte sia nella prima memoria di costituzione nel procedimento sommario di primo grado, sia poi nella comparsa di costituzione del giudizio di rinvio.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché involgenti entrambi la questione dell’ambito del giudizio di rinvio conseguente alla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione n.23259/2019, e funzionali al recupero della tempestività della domanda riconvenzionale delle ricorrenti di risarcimento danni per
colpa professionale dell’AVV_NOTAIO, avanzata compiutamente per la prima volta solo nel giudizio riassunto, vanno respinti.
Ed invero, premesso che dall’esame della memoria di costituzione delle attuali ricorrenti nell’originario procedimento sommario codicistico introdotto ex art. 702 bis c.p.c. dall’AVV_NOTAIO davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, consentito nella specie in quanto risultano invocati vizi processuali, risulta che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano ivi proposto solo una generica domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e non una domanda riconvenzionale di risarcimento danni per colpa professionale dell’AVV_NOTAIO, che è stata compiutamente avanzata soltanto nel costituirsi in sede di rinvio dopo la riassunzione dell’AVV_NOTAIO, a seguito della cassazione con rinvio operata dalla sentenza n. 23259/2019 di questa Corte, tale domanda deve considerarsi domanda nuova e inammissibile, preclusa perché intervenuta dopo la scadenza del termine di dieci giorni prima della prima udienza dell’originario procedimento sommario fissato dall’art. 702 bis terzo e quarto comma c.p.c. per la proposizione di domande riconvenzionali e delle eccezioni in senso stretto (come quella di compensazione).
Va considerato infatti, anzitutto, che la nullità è stata dichiarata dalla sentenza n.23259/2019 di questa Corte per vizio di costituzione del giudice ex artt. 158 e 161 comma primo c.p.c. per essersi pronunciato in primo grado a seguito della conversione del rito da sommario ad ordinario erroneamente disposta un giudice monocratico, anziché il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale secondo il rito sommario speciale previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, e non per errore nella scelta del rito, che di regola non determina nullità.
L’atto introduttivo originario ha assunto la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pur senza richiami al rito sommario collegiale previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per le cause relative ai
compensi professionali degli avvocati che abbiano patrocinato in cause civili, per cui le preclusioni e decadenze per le parti andavano comunque stabilite sulla base del rito sommario che era stato utilizzato dall’AVV_NOTAIO COGNOME, a prescindere dal fatto che non fossero poi stati adottati i provvedimenti necessari per la trattazione del procedimento sommario speciale da parte del collegio e che addirittura fosse stata erroneamente disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario monocratico, espressamente vietata nelle cause relative ai compensi professionali degli avvocati che abbiano patrocinato in cause civili (vedi sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali derivanti dalla forma dell’atto introduttivo del giudizio scelto a prescindere dal fatto se sia stato poi disposto il necessario mutamento di rito Cass. sez. un. 12.1.2022 n. 758).
Ed invero l’art. 4 comma 5 del D. Lgs. n. 150/2011, relativo alla semplificazione dei riti, stabilisce espressamente che ‘ gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento ‘.
Allo stesso tempo la proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento danni per colpa professionale dell’AVV_NOTAIO avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME non può certo ritenersi conseguenza necessaria della sentenza di questa Corte n. 23259/2019, sì da legittimare la modifica delle originarie conclusioni delle attuali ricorrenti in sede di rinvio ex art. 394 comma 3° c.p.c.
In questo senso va quindi corretta la motivazione dell’impugnata ordinanza ex art. 384 ultimo comma c.p.c.
Ulteriore conseguenza è che essendo inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dalle attuali ricorrenti per la prima volta nella memoria di costituzione del giudizio di rinvio, l’impugnata
ordinanza, in assenza di riconvenzionali di risarcimento danni per colpa professionale articolate in modo compiuto nell’originaria memoria di costituzione delle attuali ricorrenti, ha potuto respingere, mantenendo il rito sommario, la riconvenzionale impropria di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. ivi avanzata e l’eccezione di compensazione, senza necessità di ricorrere alla separazione dei giudizi ed alla sospensione ex art. 295 c.p.c. secondo il modus operandi individuato dalla sentenza n. 4485/2018 delle sezioni unite della Corte di CassCol terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 275, 281 quinquies e 281 sexies c.p.c., in relazione alla violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, per il mancato accoglimento della sua istanza di discussione orale della causa, formulata nella memoria difensiva autorizzata e reiterata nelle note conclusive di replica del 4.6.2020, che era stata disattesa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza collegiale del 16/30.4.2020, la quale aveva ritenuto che la causa non richiedesse la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per cui ben poteva essere decisa autorizzando lo scambio telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ed a supporto aveva richiamato il decreto del Presidente del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1905/2000, in realtà emanato solo in data 29.4.2020, e nel quale alla pagina 7 era semplicemente privilegiato il modello di trattazione da remoto per i procedimenti di competenza collegiale. Sostiene la parte ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare la causa per la discussione orale ad una data successiva al 31.7.2020, dato che non si trattava di una causa urgente, anziché trattenerla in decisione concedendo termine alle parti per il deposito telematico di note conclusive fino al 4.6.2020 e di eventuali note di replica fino al 15.6.2020, con invito a non reiterare argomentazioni e difese già estesamente trattate in precedenti atti.
Il terzo motivo è manifestamente infondato e va respinto, in quanto la parte ricorrente invoca l’applicazione di norme (articoli 275, 281 quinquies e 281 sexies c.p.c.) che sono relative al giudizio di cognizione ordinario, e non al procedimento sommario collegiale previsto dagli articoli 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 applicabile nel caso in esame, il quale è improntato ad esigenze di celerità e di concentrazione e non prevede la facoltà per le parti di chiedere la discussione orale secondo il rito ordinario di cognizione. Va aggiunto che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha comunque pienamente garantito, pur in periodo di sospensione delle udienze in presenza per il rischio di contagio da epidemia Covid 19, il pieno esercizio del diritto di difesa attraverso la concessione di un doppio termine per note conclusive e di replica, da depositare telematicamente secondo lo schema della trattazione scritta previsto per le cause civili ordinarie e per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 83 commi 6° e 7° lettera f) del D.L. n. 10/2020 e dal Protocollo per le udienze civili e penali del 3.4.2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Peraltro, si trattava di un giudizio di rinvio, e quindi di un giudizio chiuso, nel quale le parti erano vincolate alle conclusioni originariamente formulate.
Col quarto motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1460, 2233 e 2336 cod. civ., degli articoli 28, 29 e 30 della L. n. 794/1942 e del D.M. n. 127/2004.
Si dolgono le ricorrenti che l’ordinanza impugnata non abbia riconosciuto la responsabilità professionale dell’AVV_NOTAIO, e conseguentemente escluso il suo diritto al compenso, per avere colpevolmente promosso, per loro conto, contro la Regione Friuli Venezia Giulia, palesemente priva di legittimazione passiva, il giudizio volto a fare accertare la responsabilità medica dell’RAGIONE_SOCIALE previa dichiarazione di nullità, o annullamento dell’atto di transazione intervenuto tra le ricorrenti e
l’RAGIONE_SOCIALE, senza neppure estendere la domanda all’ente assicuratore, giudizio sfociato poi nella sopravvenuta sentenza di integrale rigetto della domanda del Tribunale di Trieste n.103/2013. Lamenta la parte ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia tratto da tale sentenza il convincimento che la loro domanda risarcitoria fosse stata respinta per una pluralità di ragioni, mentre in realtà l’unica ragione fondante della decisione era stata quella del palese difetto di legittimazione passiva della Regione FriuliVenezia Giulia. Con lo stesso motivo, confusamente, la parte ricorrente lamenta l’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 5 comma 4° del D.M. n. 127/2004, nonostante le maggiorazioni applicate riguardassero una pluralità di giudizi promossi contro la stessa sentenza (procedure esecutive di pignoramento presso terzi fondate sullo stesso titolo e pressoché identiche, che avevano avuto un esito negativo, tranne una, che aveva consentito il recupero di € 1.600,00 a fronte di un credito di € 250.000,00).
Il motivo è inammissibile sia per l’assoluta eterogeneità delle doglianze, sia perché non si confronta con la motivazione addotta dall’impugnata ordinanza, che ha rilevato come nell’originaria memoria di costituzione delle attuali ricorrenti, alla quale occorre riferirsi per le preclusioni maturate, non siano state formulate tempestivamente compiute eccezioni di inadempimento nei confronti del professionista, né domande di annullamento del contratto di patrocinio, e solo ad abundantiam ha rilevato che il rigetto della domanda risarcitoria nel giudizio promosso contro la Regione Friuli-Venezia Giulia era avvenuto per plurime ragioni emergenti dalla sentenza n. 103/2013 del Tribunale di Trieste. In realtà, col richiamo agli articoli di legge violati, la parte ricorrente punta inammissibilmente ad ottenere dalla Suprema Corte un nuovo e diverso giudizio su una responsabilità professionale
dell’AVV_NOTAIO, responsabilità che è stata invocata tardivamente in maniera compiuta.
Quanto alla violazione del D.M. n. 127/2004, l’ordinanza impugnata a pagina 11 capoverso ha compiutamente spiegato come la maggiorazione dell’art. 5 sia applicabile una prima volta per la difesa a favore di una parte oltre alla prima ed una seconda volta per la difesa contro altra parte oltre la prima, e ciò in quanto in quei casi l’attività del legale impone lo studio e la trattazione di una vicenda più complessa e differenziata rispetto alle questioni specifiche relative a ciascuna parte. Parte ricorrente non muove doglianze in diritto a tale motivazione, ma ripropone la propria autonoma tesi sull’inapplicabilità della maggiorazione a giudizi separati che siano fondati sullo stesso titolo.
Col quinto motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 35, 36, 115, 116 c.p.c., 1175, 1176, 1241, 1242, 1243, 1292, 1418, 2233 e 2236 cod. civ. in relazione al D.M. n.127/2004. Con tale motivo vengono proposte confusamente doglianze inerenti alla mancanza di sottoscrizione del contratto di conferimento del patrocinio da parte di COGNOME NOME all’AVV_NOTAIO COGNOME per le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari contro la signora COGNOME e l’AVV_NOTAIO del secondo gruppo di parcelle, determinante una nullità rilevabile d’ufficio, all’erroneo riconoscimento dei massimi tariffari previsto nei contratti di patrocinio senza considerare la sproporzione tra quanto effettivamente recuperato ed il compenso richiesto, e tra quest’ultimo e l’attività espletata (con richiamo a Cass. n.9975/2016 e Cass. n. 9619/2016), ed inerenti alla mancata considerazione di pagamenti effettuati documentati dopo la riassunzione.
Il motivo è inammissibile, in quanto assembla caoticamente doglianze eterogenee, che non trovano corrispondenza con la
rubrica e non individuano specificamente e partitamente le parti dell’ordinanza impugnata oggetto di contestazione, traducendosi in una richiesta di complessiva rivalutazione di merito delle prestazioni espletate dal professionista, incompatibile col giudizio di legittimità.
Il motivo, peraltro, non tiene conto dei rilievi di tardività delle riconvenzionali ed eccezioni svolti dall’impugnata ordinanza, sul quale si rimanda alla trattazione compiuta in risposta ai primi due motivi di ricorso, e neppure della mancata effettuazione di specifiche e tempestive contestazioni da parte delle ricorrenti nella loro originaria costituzione nel procedimento sommario poi riassunto in ordine agli incarichi di patrocinio conferiti e documentati.
Col sesto motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. correlata all’art. 1418 cod. civ.
Si dolgono le ricorrenti che l’impugnata ordinanza abbia dichiarato compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione e del giudizio di cassazione, anziché porle a carico dell’AVV_NOTAIO in base al principio della soccombenza relativo al vizio di costituzione del giudice riconosciuto dalla Suprema Corte, e nel contempo del fatto che non siano state poste a carico dell’AVV_NOTAIO le spese del procedimento n. 3843/2012 RG del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ancorché la sentenza conclusiva dello stesso a seguito della conversione del rito da sommario ad ordinario fosse stata annullata da questa Corte, e da ultimo invocano la modifica anche della loro condanna alle spese processuali del giudizio riassunto sul presupposto dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.
L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17, in quanto l’impugnata ordinanza ha regolato le spese processuali dei vari
gradi di giudizio tenendo conto, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa Corte, dell’esito finale della lite, e quindi del principio della soccombenza, non potendo considerare separatamente l’esito dei singoli gradi di giudizio, come vorrebbero invece le ricorrenti. L’ordinanza stessa ha poi temperato l’applicazione di tale principio operando la compensazione delle spese processuali per quei gradi di giudizio (giudizio di appello davanti alla Corte d’Appello di Trieste e primo giudizio di Cassazione) in cui le ricorrenti avevano fondatamente sollevato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice, ritenendo che tale circostanza, unitamente all’incertezza della giurisprudenza della Suprema Corte, che aveva superato i contrasti esistenti con la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 4485/2018, giustificassero la parziale compensazione.
Ed invero secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 28.12.2023 n. 35362; Cass. sez. un. 9.11.2022 n. 32906). Ciò ricordato, si rileva che nessun elemento concreto è stato offerto dalle ricorrenti per giustificare il mutamento di tale consolidato orientamento.
Va aggiunto che altrettanto consolidati sono i principi per cui in caso di controversia che si articoli in più gradi di giudizio la soccombenza debba essere stabilita in relazione all’esito globale del processo e quindi all’esito finale della lite, e non dei singoli gradi (vedi Cass. 19.6.2019 n. 16503; Cass. 11.4.2019 n.10245; Cass. 13.6.2018 n. 15506; Cass. 9.10.2015 n. 20289), salvo quanto già evidenziato sulla possibilità di una compensazione totale, o parziale per singoli gradi, e per cui la disposta compensazione delle spese processuali, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità e la Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 31.8.2020 n. 18128; Cass. 25.6.2020 n. 12719; Cass. 20.5.2020 n. 9257; Cass. n.29884/2019; Cass. n.24502/2017; Cass. n.10305/2016; Cass. n.20324/2010; Cass. n.14563/2008).
La reiezione di tutti i motivi di ricorso fa sì che non possa essere accolto il motivo relativo alle spese processuali già poste a carico delle ricorrenti, che in base alla soccombenza vanno condannate in solido al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME e le condanna in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore di COGNOME NOME nella somma di € 200,00 per spese e di € 7.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ciascuna. Visto l’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2024.