Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 324 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21479-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2021 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata in data 8/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche indicata, per brevità, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in qualità di conducente in locazione l’immobile di proprietà di COGNOME NOME, sito in INDIRIZZO, concesse l stesso in sublocazione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche indicata, per brevità, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 9 dicembre 2013. Con successiva scrittura privata le parti convennero il rimborso delle spese straordinarie di manutenzione ed adeguamento dell’immobile sostenute dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella misura forfetaria di euro 100.000,00 ed il meccanismo di compensazione parziale tra le rate concordate di rimborso ed i canoni da corrispondersi da parte del subconduttore.
A seguito di morosità dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le intimò lo sfratto ex art. 658 c.p.c., contestualmente citandola per la convalida. Costituitasi l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si oppose allo sfratto, sostenendo che fosse cessata la materia del contendere per l’avvenuto acquisto, in sede di esecuzione immobiliare, dell’immobile in questione. L’opponente chiese, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento della somma di euro 29.617,60, quale residuo risultante dalla compensazione tra quanto richiesto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e quanto preteso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per le spese di straordinaria manutenzione ed adeguamento. La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepì la tardività e la conseguente inammissibilità di tale domanda riconvenzionale, per essere stata proposta con memoria ex art. 426 c.p.c. a seguito del mutamento del rito invece che con atto di costituzione ed opposizione alla prima udienza.
Con sentenza n. 518 del 2 aprile 2019, il Tribunale di Perugia dichiarò cessata la materia del contendere relativamente al rapporto locatizio, rigettò l’eccezione di inammissibilità per tardività del domanda riconvenzionale spiegata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento di questa domanda, condannò la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento della complessiva somma di euro 29.617,60, oltre IVA, nonché alle spese di lite in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale provvedimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propose impugnazione sostenendo, tra l’altro e per quanto rileva in questa sede, che il Tribunale avesse errato nel ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 56 dell’8 febbraio 2021, la Corte d’appello di Perugia rigettò il gravame, confermando la sentenza impugnata, e condannò l’appellante al pagamento delle spese di quel grado.
Avverso la decisione di secondo grado RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la «violazione o falsa applicazione degli artt. 667 – 426, 418, 663 c.p.c. in relazione all’art 360, comma 1, n. 3°), c.p.c.», assumendo che la Corte di merito, nel ritenere infondato il motivo d’appello relativo alla lamentata tardività della domanda riconvenzionale, avrebbe motivato tale decisione riportando pronunce di questa Corte asseritamente non conferenti al caso all’esame.
La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale in relazione alle riconvenzionali spiegate con memoria di costituzione nel giudizio di merito a seguito di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., secondo la ricorrente, presupporrebbe che tali domande debbano essere già anticipate con i motivi di opposizione «in sede cautelare»; secondo la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, una corretta adesione a tale giurisprudenza avrebbe quindi consentito una più attenta formulazione della domanda, ma non di una domanda nuova.
La ricorrente sostiene, in sintesi, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’atto d opposizione, non avesse anticipato in alcun punto quello che poi sarebbe stato l’oggetto della riconvenzionale e che, conseguentemente, la sua domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere considerata inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la «nullità della sentenza e de/procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.», poiché l’asserito erroneo ingresso della domanda riconvenzionale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe comportato la nullità del procedimento nei due gradi di merito, in quanto ne avrebbe «viziato le argomentazioni svolte sia dalle parti che dai Giudicanti».
I motivi primo e secondo, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ai sensi dell’art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa, per i locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (Cass., ord., 23/06/2021, n. 17955). La
Corte di appello ha quindi fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano il procedimento con rito ordinario instauratosi in seguito all’opposizione dell’intimato ex art. 665 c.p.c. e buon governo dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, sicch neppure sussiste la lamentata nullità della sentenza impugnata e dei procedimenti del doppio grado del giudizio di merito.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Sostiene la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che la Corte di merito avrebbe condannato l’attuale ricorrente al pagamento delle spese processuali avversarie, irrogando inoltre la sanzione di cui al comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. 115 del 2002, «sul presupposto errato della soccombenza».
Tale presupposto, infatti, secondo la ricorrente sarebbe errato poiché la controversa argomentazione della decisione non consentirebbe di ravvisare la soccombenza; inoltre, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sostiene che sarebbe mancante il requisito della temerarietà nella proposizione dell’appello, tale da giustificare l’applicazione della sanzione de qua.
4.1. Il terzo motivo di ricorso si articola in tre diverse doglianze la prima inerente all’asserito errore nell’individuazione della parte soccombente e alla violazione dell’art. 91 c.p.c., la seconda relativa alla mancata compensazione delle spese e la terza relativa alla sanzione ex art. 13 DPR 115/02.
4.2. Con riferimento all’asserito «presupposto errato della soccombenza», va ribadito che l’individuazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16/06/2003, n. 9631 del 2003 e Cass, 7/04/2000, n. 4371); tale doglianza è, quindi, inammissibile. Inoltre, è infondata la censura con cui si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., alla luce del principio secondo cui l violazione del precetto di cui alla norma appena citata – che impone di
condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 cod. proc. civ. – si configura ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 4/06/2007, n. 12963).
4.3. In relazione alla mancata compensazione delle spese va ribadito che il sindacato di questa Corte ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il princi secondo il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Ne consegue che la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, nonché delle proporzioni dell’eventuale soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali devono ripartirsi ex art. 92 c.p.c., esula dal sindacato del giudice di legittim e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass., sez. un. 15/07/2005, n. 14989; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v. anche Cass. 31/01/2014, n. 2149).
Il giudice di merito, infatti, non è neanche tenuto a dare espressa motivazione del mancato utilizzo del suo potere discrezionale di compensazione, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non potrebbe essere censurata in Cassazione neanche sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005, cit.).
Con riferimento a tale profilo di censura, il terzo motivo di ricorso è, quindi, inammissibile.
4.4. In relazione, invece, alla ritenuta errata applicazione della sanzione ex art. 13 D.P.R. 115/02, per assenza di temerarietà, la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte chiarito che l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previs
dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dipende dalla coesistenza di due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di natura sostanziale, ovvero che la parte che ha proposto l’impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale, soggetto al sindacato del giudice tributario. (Cass., sez. un. 20/02/2020, n. 4315; Cass., ord., 22/02/2021, n. 4731).
Alla luce di quanto sopra argomentato, questo profilo di doglianza è manifestamente infondato.
4.5. Il terzo motivo va, quindi, complessivamente disatteso.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 novembre