Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4391 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05429/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici, in Roma, INDIRIZZO, è ex lege domiciliato;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrenti-
nonché di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
-intimati-
A.C. 15.12.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 4356/202 0 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 16 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2003, NOME COGNOME, conduttore di un appartamento di proprietà di NOME COGNOME, asseritamente interessato da annosi e continui allagamenti provenienti dall’ adiacente terrapieno di proprietà di NOME COGNOME, convenne sia il primo che il secondo dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, invocandone la condanna al risarcimento dei pregiudizi patiti per il danneggiamento dei RAGIONE_SOCIALE mobili e per il parziale ridotto godimento dell’immobile, oltre all’eliminazione delle cause degli alla gamenti.
Si costituì il COGNOME, che indicò nel COGNOME l’unico responsabile e chiese, in via ‘riconvenzionale’ , sia nei confronti dell’attore che nei confronti degli eNOME del COGNOME, la condanna al rimborso delle spese per alcuni lavori eseguiti; domandò, inoltre, la risoluzione del contratto di locazione e la condanna del COGNOME al pagamento di un’indennità di occupazione.
Si costituirono NOME COGNOME e NOME COGNOME (eNOME di NOME COGNOME), che eccepirono la nullità della citazione per indeterminatezza delle parti, genericamente indicate come ‘eNOME del COGNOME‘, deceduto sin dal 1987; dedussero, ino ltre, che gli allagamenti erano stati causati dalle fognature e dalle opere di pavimentazione realizzate nel vicino Parco della Floridiana e chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, indicati come esclusivi responsabili; domandarono, quindi, la condanna solidale dei chiamati al risarcimento del danno in loro favore, da liquidarsi in corso di causa.
A.C. 15.12.2023
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Si costituì il RAGIONE_SOCIALE, che eccepì la nullità della chiamata in causa e indicò l’ unico responsabile nel RAGIONE_SOCIALE, quale proprietario del collettore fognario.
Si costituì anche quest’ultimo, che eccepì la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e indicò nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il responsabile per omessa manutenzione della rete fognaria; propose, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le opere eseguite e non autorizzate in aderenza alle mura di contenimento del Parco della Floridiana.
Con ordinanza riservata del 9 settembre 2005, il Tribunale, revocata una precedente ordinanza, resa alla prima udienza del 26 maggio 2004 (con cui era stato disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale lavoristico, con termine per il deposito delle memorie, ex art.426 cod. proc. civ.), dispose che il processo proseguisse nelle forme del rito ordinario.
Con la medesima ordinanza, inoltre, dichiarò: 1) la nullità della domanda risarcitoria dell’attore COGNOME nei confronti del convenuto COGNOME , nonché di quella riconvenzionale del secondo nei confronti del primo, avente ad oggetto il rimborso dei lavori di ripristino dell’immobile e il pagamento dell’indennità di occupazione e, infine, di quelle formulate da NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’atto di chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, per indeterminatezza della causa petendi in violazione dell’art.163 n.4 cod. proc. civ.; 2) l’inesistenza de l rapporto processuale tra il COGNOME e gli eNOME COGNOME, nonché di quello tra questi ultimi e il COGNOME, per inesistenza del soggetto convenuto, identificato come ‘COGNOME NOME COGNOME‘ ; 3) la tardività della domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME e della COGNOME, in quanto non proposta nel termine di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (almeno 20 giorn i prima
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
della prima udienza del 26 maggio 2004), atteso che il RAGIONE_SOCIALE si era costituito, depositando comparsa di risposta, in data 8 luglio 2004.
Infine, sempre con la medesima ordinanza, il Tribunale concesse al COGNOME, al COGNOME, e ai COGNOME distinti termini perentori per l’integrazione delle domande da essi formulate (dichiarate nulle per indeterminatezza della causa petendi ), ai sensi dell’art.164, ultimo comma , cod. proc. civ., fissando, quale nuova prima udienza di comparizione, quella del l’8 maggio 2006.
Effettuata la predetta integrazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME e istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale dichiarò l’esclusiva responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, ex art.2051 cod. civ., e lo condannò al risarcimento dei danni subìti dai primi, quantificati in Euro 2.250,53, oltre interessi.
Il RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi alla Corte territoriale di RAGIONE_SOCIALE, censurando sia la statuizione di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, sia la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Costituitisi quest’ ultimi e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (e nella contumacia del COGNOME e del COGNOME), la Corte partenopea, con sentenza 16 dicembre 2020, n.4356, ha rigettato l’ impugnazione, confermando integralmente la sentenza gravata.
Il giudice d’appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Il ‘ordina nza del 9 settembre 2005, con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda del RAGIONE_SOCIALE sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art . 164, penultimo comma, cod. proc. civ. (nella parte in cui stabilisce che ‘restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all’ integrazione ‘) , non era stata « espressamente impugnata » ed era stata anzi confermata da una successiva ordinanza istruttoria emessa in data 16 luglio 2007, « anche essa mai
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
specificamente impugnata » (p.6 della sentenza impugnata); inoltre la statuizione del primo giudice doveva essere condivisa, stante la tardiva costituzione del RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in data 8 luglio 2004, oltre il termine di cui all’art. 167 cod . proc. civ., da computarsi con riguardo alla precedente prima udienza del 26 maggio 2004, atteso che « la decadenza non può essere elisa dal mutamento del rito » (p.6 della sentenza impugnata); infine, anche a voler considerare il giudizio retrocesso alla prima udienza dell’8 maggio 2006, la domanda riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE era « generica e sfornita di prova » (p.7 della sentenza impugnata);
IInel merito, la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, ex art.2051 cod. civ., doveva ritenersi accertata, essendo stata provata l’ostruzione del collettore fognario (nonché dei pozzetti di raccolta) che attraversava la proprietà COGNOME con provenienza dal Parco della Floridiana, di cui il RAGIONE_SOCIALE era custode, senza che questi avesse provato il caso fortuito.
Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea ricorre il RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Rispondono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Non rispondono gli intimati RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi già contumaci nel grado di appello.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
I controricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sebbene il ricorso per cassazione, pur proposto anche nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, contumaci in grado di appello, sia stato loro notificato nel domicilio eletto per il primo grado, non è necessario disporre la rinnovazione dell’atto, ai sensi dell’art.291 cod. proc. civ.
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Est. COGNOME
e in ossequio al principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 29/04/2008, n. 10817); le posizioni di dette parti, infatti, riconducibili a rapporti scindibili da quelli delle altre parti, sono state ormai definite, poiché le domande proposte da e contro di esse, sulle quali ha provveduto il giudice di prime cure, non hanno formato oggetto né del giudizio di appello, né del successivo ricorso per cassazione, nell’ambito del quale il thema decidendum è limitato ai rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e i De RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 163, 164, 183, 353 e 354 cod. proc. civ..
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale con cui era stato rigettato il motivo di gravame da esso proposto avverso la statuizione di inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale formulata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME; osserva che, al contrario, tale domanda doveva reputarsi tempestiva ed ammissibile poiché, in seguito alla concessione del termine perentorio per l’integrazione della domanda formulata dai COGNOME–COGNOME, lo stesso giudice aveva rinviato all’udienza dell’8 maggio 2006 , qualificandola come ‘ nuova prima udienza di comparizione in relazione alla quale ciascuna parte potrà depositare ulteriore comparsa di costituzione nei termini e col contenuto di cui rispettivamente agli artt. 166 e 167 ‘.
Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché, di conseguenza, dell’art.2051 cod. civ..
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale con cui è stato rigettato il motivo d ‘ appello da esso proposto avverso la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria ex art.2051 cod. civ., formulata da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A.C. 15.12.2023
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Est. COGNOME
Deduce che la Corte di merito ha escluso la prova del fortuito, senza tenere conto che il danno era ascrivibile proprio alla condotta dei presunti danneggiati, che avevano indebitamente sostituito il condotto fognario, con altro di ridotta sezione, nel tratto in cui esso attraversava la loro proprietà, con ciò determinandone l’ otturazione e provocando i conseguenti allagamenti.
È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo.
A norma dell’art. 164, ultimo comma, cod . proc. civ., nel caso di integrazione della domanda il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 (ora art.171bis cod. proc. civ.) e si applica l’art. 167 cod . proc. civ..
Dunque, applicat o il predetto ultimo comma dell’art.164 cod. proc. civ., in funzione di consentire a NOME COGNOME e NOME COGNOME di integrare la domanda da loro proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (e fissata la nuova udienza dell’8 maggio 2006 ), il chiamato, convenuto con la domanda risarcitoria, aveva la facoltà di proporre domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima dell’udienza medesima.
La Corte d’ appello avrebbe quindi dovuto accogliere il motivo di gravame con cui era stata censurata l’erronea statuizione di inammissibilità di tale domanda.
Del tutto scorretta in iure appare, invece, la contraria la statuizione resa sul punto dalla Corte territoriale, sia nella parte in cui ha rimproverato al RAGIONE_SOCIALE appellante di non avere impugnato « espressamente » e « specificamente » le ordinanze del 9 settembre 2005 e 16 luglio 2007 (atti non autonomamente impugnabili), sia nella parte in cui ha erroneamente condiviso il giudizio di inammissibilità espresso dal primo giudice, sull’incomprensibile rilievo che « la decadenza non può essere elisa dal mutamento di rito » (atteso che la decadenza era impedita, non dal ripetuto mutamento del rito, ma dall’esercizio del potere -dovere di cui all’art.164, ultimo comma, cod. proc. civ., cui seguiva automaticamente la fissazione di udienza ex art.183 cod. proc. civ. e l’applicazione dell’art.167 cod. proc. civ.), sia, infine, nella parte in cui ha
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immotivatamente liquidato come « generica e sfornita di prova » la domanda riconvenzionale formulata dal RAGIONE_SOCIALE (così facendo indebitamente seguire alla declaratoria di inammissibilità una indebita pronuncia sul merito, da reputarsi tamquam non esset : Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840; Cass., Sez. Un., 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. Un., 01/02/2021, n. 2155).
Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata alla Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, perché, dato atto della piena ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal RAGIONE_SOCIALE, proceda alla sua delibazione nel merito.
All’e same nel merito della domanda riconvenzionale, da svolgersi previo riconoscimento alla parte che l’ha formulata del diritto al la prova eventualmente esercitato mediante rituali richieste istruttorie, consegue necessariamente nuovo esame anche della domanda principale proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, essendo le due domande fondate sulla deduzione di circostanze di fatto reciprocamente incompatibili, in modo che la dimostrazione di quelle poste a fondamento dell’una esclude la fondatezza dell’altra.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in