Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1229 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1229 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13670-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 334/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.Il Tribunale di Modena, decidendo in relazione alla controversia in tema di opposizione a decreto ingiuntivo con
Oggetto
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COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente COGNOME NOME, ed inoltre in tema di reconventio recoventionis proposta dall’opposto NOME COGNOME, aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale (relativa ad asserita concorrenza sleale) proposta dalla parte opponente COGNOME NOME perché sfornita di prova; con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il tribunale aveva invece dichiarato ammissibile la reconventio recoventionis dell’agente con conseguente diritto alle ulteriori differenze provigionali, alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella ex art. 1751 c.c. nelle cifre quantificate dal ctu.
2.- La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in atti, andando parzialmente in contrario avviso dal giudice di primo grado, ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo e la declaratoria di inammissibilità della eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente COGNOME NOME; ma, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile la reconventio reconventionis proposta nel giudizio di opposizione dall’opposto, NOME COGNOME, con cui questi domandava l’accertamento della giusta causa del recesso prestato, ed il conseguente diritto alle ulteriori differenze provvigionali, all’indennità sostitutiva del preavviso ed a quella ex art. 1751 c.c.
3.- La Corte di appello in particolare, richiamando il principio generale secondo cui la parte opposta non possa proporre domande diverse e non collegate a quelle eventualmente introdotte dall’opponente con la domanda riconvenzionale, ha ritenuto che la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente fosse fondata su un titolo di natura extracontrattuale (concorrenza sleale) solo occasionalmente collegato al rapporto di agenzia dedotto, e che l’opposto, a sua
volta, avesse introdotto domande (di ulteriori provvigioni e di accertamento della giusta causa del recesso con liquidazione delle indennità di fine rapporto) estranee sia alla materia fatta valere nel giudizio monitorio, sia a quella così risultante dall’ ampiamento della domanda riconvenzionale; e per l’effetto ha respinto le domande svolte dalla parte appellata, NOME COGNOME, liquidando in suo favore le spese previa compensazione in misura in un quarto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’agente NOME COGNOME con quattro motivi di ricorso ai quali ha resistito COGNOME NOME con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Collegio, dopo la decisione, ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36, 112, 132 c.p.c. con riferimento anche all’art. 111 Cost. in merito all’omessa incongrua motivazione in punto di premesse nel ragionamento operato dalla Corte che ha mal letto le domande e difese attoree del COGNOME e, conseguentemente, erroneamente ritenuto che non vi fosse connessione rispetto alla reconventio reconventionis del COGNOME nonché in relazione agli artt. 414, 415, 416, e 420 c.p.c.. Il motivo di censura investe la sentenza nella parte in cui, travisando e mal interpretando la domanda del preponente, ha ritenuto la domanda dell’agente, azionata in via di reconventio reconventionis, non connessa con il rapporto di agenzia.
2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 112, 418 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., censurando la sentenza per non aver considerato che le domande proposte con
reconventio reconventionis, se proposte in separato, parallelo e contestuale giudizio sarebbero state riunite con l’altro giudizio attesa l’identità di questioni e di parti processuali, giustificando il simultaneus processus, con ciò violando le regole del giusto processo, avendo menomato il ricorrente di un rilevante credito in ragione di un mero orpello procedurale, sprovvisto di alcuna ricaduta sostanziale nelle regole del processo.
3.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132, 416 e 418 c.p.c., in relazione all’art. 36 c.p.c., e 111 Cost., censurando la sentenza per aver malgovernato i principi che regolano l’ammissibilità della domanda in reconventio reconventionis, avendo la Corte di appello citato precedenti inconferenti con il caso di specie, nonché fatto riferimento ad ulteriori inesistenti contratti di agenzia.
4.Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., e degli artt. 91 e 132 c.p.c., censurando la sentenza in punto di liquidazione delle spese legali del secondo grado di giudizio.
5.I primi tre motivi, da valutarsi unitariamente per connessione, sono infondati sulla scorta delle seguenti assorbenti considerazioni.
6.- Va premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato davanti al tribunale di Bologna, sezione specializzata per l’impresa, COGNOME NOME NOMEgià preponente dell’ex agente di commercio COGNOME) chiedeva l’inibitoria all’uso del marchio ‘Lemine’ adotta to dal COGNOME (dopo la cessazione del rapporto di agenzia) in quando confusionario rispetto a quello a quello ‘COGNOME‘; il tribunale ha accolto il ricorso comminando una
sanzione di 1000 € per ogni giorno di ritardo ed il provvedimento è stato poi confermato in sede di reclamo.
7.- Con autonomo ricorso per decreto ingiuntivo COGNOME ha ingiunto al COGNOME il pagamento di € 22.731,26 oltre interessi e spese, in relazione ad un accordo conciliativo intervenuto davanti alla DTL di Modena con il quale le parti avevano conciliato i crediti maturati per provvigioni da COGNOME nell’arco del 2014 e nel primo trimestre 2015.
8.- Con ricorso in opposizione al predetto decreto ingiuntivo COGNOME NOME ha contestato la debenza delle somme azionate in sede monitoria ed ha chiesto di dichiarare la compensazione tra il credito dell’opponente basato sul provvedimento cautelare del tribunale di Bologna ed inoltre di condannare COGNOME al pagamento del residuo.
9.La domanda riconvenzionale, spiegata dall’opponente COGNOME, aveva quindi esclusivo fondamento nella compensazione giudiziale del credito per violazione dell’ordinanza cautelare e quindi era palesemente di fonte extracontrattuale, come correttamente affermato dalla Corte d’appello confermando la statuizione del giudice di primo grado.
10.- Con memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione l’opposto COGNOME, oltre a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo fondato su una conciliazione, proponeva una serie di domande riconvenzionali relative al pagamento di provvigioni maturate dopo il 30 gennaio 2015, dell’indennità di fine rapporto, a titolo risarcitorio per mancato incasso di provvigioni di euro per 510.875,12, di differenze provvigionali per euro 326.423,74; di provvigioni per vendite sul mercato russo americano di Hong Kong per totali euro 74.687,70.
11.La Corte d’appello, difformemente da quanto affermato dal primo giudice, ha dichiarato inammissibili anche queste domande azionate in via di reconventio reconventionis e di cui si discute in questo giudizio di cassazione.
Ad avviso del Collegio, la decisione della Corte di appello deve essere pienamente confermata in questa sede.
E’ del tutto evidente, infatti, che le domande basate sul rapporto di agenzia – relative a provvigioni, accertamento della giusta causa e indennità di fine rapporto – svolte in via di reconventio reconventionis dall’ex agente attengono ad un rapporto giuridico diverso e fuoriescono sia dalla vicenda sostanziale dedotta nella domanda iniziale (posta a base del decreto ingiuntivo dall’ex agente opposto) che era relativa all’adempimento di un atto di conciliazione intervenuto davanti alla DTL di Modena; sia dalla vicenda sostanziale dedotta nella riconvenzionale spiegata dall’opponente che era relativa all’attuazione del decreto cautelare del giudice dell’impresa del Tribunale di Bologna emesso per illecito extracontrattuale e che in quanto estranea rispetto alla materia dedotta nel decreto è stata dichiarata inammissibile tanto in primo che in secondo grado.
13.Il controcredito fatto valere in via riconvenzionale dall’opponente derivava infatti dalla concorrenza sleale intervenuta tra lavoratori autonomi, e non ineriva nemmeno al contratto di agenzia (ad un obbligo di esclusiva o ad un patto di non concorrenza contrattuale); tanto che è stato azionato davanti al tribunale delle imprese lamentando la confusione del nome delle due ditte una della quali in capo all’ex agente.
Le domande di cui trattasi svolte in via di reconventio reconventionis non hanno perciò alcun nesso con quelle già
appartenenti alla causa in via di azione o di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale ( Cass. nn. 6578/21, 5415/19).
14.- Va quindi dato seguito al principio più volte affermato da questa Corte, anche di recente, e secondo cui (Cass. n. 32933 /23): ‘In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.’ Nello stesso senso ( Cass. n. 27183 del 22/09/2023): ‘ In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò
rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall’opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).
L’esito del giudizio deve ritenersi altresì conforme alla più recente pronuncia con cui le Sez. Unite della Cassazione n. 26727/24 hanno statuito che ‘nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta’.
6.- Per quanto attiene poi alle censure che fanno riferimento ad una ipotetica possibilità di riunione delle cause, va ribadito che le questioni afferenti alla connessione di cause e ad eventuali provvedimenti di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, sono relative all’esercizio di poteri discrezionali del giudice di natura ordinatoria e pertanto sono insuscettibili di impugnazione e di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 28539 del 30/09/2022).
7.- Quanto al quarto motivo, con cui si impugna la liquidazione delle spese operata dalla Corte di appello il motivo è infondato posto che ai fini della corretta liquidazione delle spese del
giudizio di merito bisogna guardare al valore di cui al decisum e non a quello relativo al disputatum. Sicchè il motivo è infondato essendo la liquidazione conforme ai parametri di legge ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto della parziale compensazione operata dalla Corte di appello. In tal senso (Cass. n. 9237 del 22/03/2022) ‘in tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al “decisum”, e non al “petitum” (come stabilito dall’art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo’.
8.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.
9.- Le spese di lite da liquidarsi in favore della controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
10.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20.11.2025 La Presidente AVV_NOTAIO.ssa. NOME COGNOME